IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
artt. 2   e   4   della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della   precitata   legge  15 maggio  1997,  n. 127,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale dispone, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000,  n. 331,  modificato  con  decreto  legislativo 31 luglio 2003,
n. 236;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 settembre  2002,  emanato in
applicazione   dell'art. 23,   comma   5,   del  sopracitato  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri  e  le  modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% l'aliquota percentuale
di  personale  femminile  che  potra' essere reclutato nell'anno 2005
quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ravvisata  l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per  l'ammissione  di trenta giovani al primo corso allievi ufficiali
in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a
tenente   in   ferma   prefissata,   ausiliario   dei  ruoli  normali
dell'Esercito,  con riserva di rideterminarne eventualmente il numero
in  relazione  alle disposizioni che saranno contenute nella emananda
legge  relativa  al  bilancio  di  previsione  dello Stato per l'anno
finanziario 2005;
    Ritenuto   necessario,  al  fine  di  soddisfare  la  prioritaria
esigenza  della  Forza armata di disporre di personale qualificato da
impiegare,  dopo  la  nomina  ad  ufficiale  in  ferma prefissata, in
attivita'  che  richiedono elevata professionalita', prevedere che al
concorso   indetto   con   il  presente  decreto  vengano  ammessi  a
partecipare   solo  concorrenti  in  possesso  di  specifiche  lauree
specialistiche e di particolari ulteriori requisiti culturali;
    Ritenuto   opportuno   prevedere   che   alle  prove  concorsuali
successive   alla  prova  di  cultura  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti  idonei  sufficiente a garantire una adeguata selezione e
la copertura dei posti a concorso,
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1. E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di  30  (trenta)  giovani  al  primo corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi
dell'Esercito  appresso  indicati.  I  posti  a  concorso  sono cosi'
ripartiti:
      a. 5  (cinque)  per  il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di
cui:
        a) uno per laureati in ingegneria nucleare;
        b) uno  per laureati in chimica o in chimica industriale o in
ingegneria chimica;
        c) due per laureati in biologia;
        d) uno per laureati in ingegneria meccanica.
    Qualora  taluno  dei  posti a concorso, nella ripartizione di cui
sopra,  risultasse  non  ricoperto  per  insufficienza di concorrenti
idonei, si procedera' come appresso indicato:
      il  posto  di  cui  alla lettera a) eventualmente non ricoperto
sara'  portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere d), b)
e c);
      il  posto  di  cui  alla lettera b) eventualmente non ricoperto
sara'  portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a), d)
e c);
      i  posti  di  cui  alla  lettera c) eventualmente non ricoperti
saranno  portati  in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
d) ed a);
      il  posto  di  cui  alla lettera d) eventualmente non ricoperto
sara'  portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a), b)
e c);
      b. 20 (venti) per il Corpo sanitario dell'Esercito per laureati
in medicina e chirurgia;
      c. 5   (cinque)   per   il   Corpo   di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito, di cui:
        a) tre per laureati in giurisprudenza;
        b) due   per   laureati   in   scienze   politiche  o  laurea
specialistica equipollente.
    Qualora  uno  o piu' dei posti previsti per i giovani in possesso
della  laurea  specialistica in giurisprudenza di cui alla precedente
lettera  a)  non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei,  i  medesimi  potranno  essere devoluti, su indicazione dello
Stato Maggiore dell'Esercito, ai concorrenti idonei in possesso della
laurea  specialistica  in  scienze  politiche  di cui alla precedente
lettera  b)  secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito, e
viceversa.
    2. Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti, anche se alle
armi,  sia  di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del  presente  decreto,  in  mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
    3. Il   reclutamento  del  personale  femminile  non  soggiace  a
limitazione,  tenuto conto dell'aliquota percentuale del 100% fissata
nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse.
    4. L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  sospendere o
rinviare  il  concorso  in  qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero
dei  posti  e  la  loro  ripartizione  per  Corpi  in  relazione alle
disposizioni  che  saranno contenute nella legge relativa al bilancio
di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2005, nonche' in
funzione  della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
dell'Esercito.