IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% l'aliquota percentuale di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno 2005 quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trenta giovani al primo corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dell'Esercito, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in relazione alle disposizioni che saranno contenute nella emananda legge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005; Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza della Forza armata di disporre di personale qualificato da impiegare, dopo la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, in attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere che al concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di specifiche lauree specialistiche e di particolari ulteriori requisiti culturali; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive alla prova di cultura venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 30 (trenta) giovani al primo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito appresso indicati. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: a. 5 (cinque) per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui: a) uno per laureati in ingegneria nucleare; b) uno per laureati in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica; c) due per laureati in biologia; d) uno per laureati in ingegneria meccanica. Qualora taluno dei posti a concorso, nella ripartizione di cui sopra, risultasse non ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, si procedera' come appresso indicato: il posto di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere d), b) e c); il posto di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a), d) e c); i posti di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), d) ed a); il posto di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a), b) e c); b. 20 (venti) per il Corpo sanitario dell'Esercito per laureati in medicina e chirurgia; c. 5 (cinque) per il Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui: a) tre per laureati in giurisprudenza; b) due per laureati in scienze politiche o laurea specialistica equipollente. Qualora uno o piu' dei posti previsti per i giovani in possesso della laurea specialistica in giurisprudenza di cui alla precedente lettera a) non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i medesimi potranno essere devoluti, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, ai concorrenti idonei in possesso della laurea specialistica in scienze politiche di cui alla precedente lettera b) secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito, e viceversa. 2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il reclutamento del personale femminile non soggiace a limitazione, tenuto conto dell'aliquota percentuale del 100% fissata nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse. 4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in qualunque momento, nonche' di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti e la loro ripartizione per Corpi in relazione alle disposizioni che saranno contenute nella legge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Esercito.