IL COMANDANTE GENERALE

    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
    Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
    Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
    Viste   le   direttive  tecniche  datate  19 aprile  2000,  della
Direzione generale della Sanita' militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario   dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare,
modificate  in  data  10 aprile  2003,  in  applicazione  del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 2002;
    Vista  la  legge  28 dicembre  2002, n. 289; ^     Vista la legge
16 gennaio 2003, n. 3;
    Visto  il  decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le
aliquote   di  percentuali  massime  di  reclutamento  del  personale
femminile nell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2004;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1)  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004
di n. 1.350 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai
volontari di truppa delle Forze armate che:
      congedati,  abbiano  concluso la ferma breve o prefissata senza
demerito;
      alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
domande,  abbiano  svolto almeno due anni di servizio senza demerito,
in qualita' di volontario in ferma breve, ovvero in ferma prefissata.
    2)  L'aliquota  di  percentuale  massima  di  personale  militare
femminile  da  immettere  nel ruolo carabinieri in ferma quadriennale
dell'Arma  dei  carabinieri  per  l'anno  2004 e' fissata nel 15%, ai
sensi del decreto ministeriale datato 9 maggio 2003.
    3)  Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore  al quadruplo dei posti messi a concorso, i posti di cui al
comma 1) eventualmente non coperti, verranno portati ad incremento di
quelli  previsti  per  l'anno  successivo  e  destinati alla medesima
categoria di personale, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
    4) Qualora, invece, il numero delle domande di partecipazione sia
inferiore  al quadruplo dei posti messi a concorso, i posti di cui al
precedente  comma  1) eventualmente non coperti verranno destinati ai
reclutamenti ordinari dell'Arma dei carabinieri.
    5) I posti a concorso sono riportati percentualmente tra le Forze
armate  in  funzione  delle  consistenze  previste  dalla  tabella  A
allegata   al  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215  ed,  in
particolare,  per  l'anno  2004, n. 986 per l'Esercito, n. 202 per la
Marina e n. 162 per l'Aeronautica.
    6)  I  posti  a  concorso  di cui al precedente comma 1) potranno
subire variazioni:
      a)  in  relazione  alle  vacanze  organiche  che  si  dovessero
verificare in caso di applicazione degli articoli 34 e 37 della legge
n. 3  del  16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti al coniuge
ed  ai  figli superstiti, ovvero per i genitori e i fratelli, qualora
unici  superstiti,  del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia  deceduto  o  reso  permanentemente  invalido al servizio per
effetto di lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di
attivita'  operativa  a  causa di atti delittuosi commessi da terzi o
nell'espletamento di servizio di polizia o di soccorso pubblico;
      b)  a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11
del  bando  di  concorso  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 11 del 10 febbraio 2004;
      c)   in  relazione  all'eventuale  mancato  incorporamento  dei
candidati  vincitori del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 11 del 10 febbraio
2004,  per il quale sono stati prorogati i termini di validita' della
graduatoria.
    In  proposito, resta a carico dei candidati l'onere di verificare
eventuali  variazioni  ovvero  ulteriori  indicazioni  concernenti il
numero   dei   posti  a  concorso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - datata 30 novembre 2004.