IL RETTORE Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 309 del 4 marzo 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la delibera del Senato Accademico del 13 maggio 2004 relativa all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca a.a. 2004-2005 (XX ciclo); Visto il decreto rettorale n. 1409 del 3 agosto 2004 con cui e' stato emanato il bando di concorso per l'istituzione del XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2004/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2004; Viste le delibere del senato accademico del 16 settembre 2004 e del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2004, relative al riparto di ulteriori 9 borse di dottorato tra le aree scientifico disciplinari; Visto l'art. 40 dello statuto dell'Ateneo; Visti i verbali delle commissioni delle aree scientifico/disciplinari; Viste le comunicazioni pervenute da enti esterni e universita' per il finanziamento di borse di studio aggiuntive in corsi di dottorato di ricerca; Decreta: Art. 1. Nell'ambito del XX ciclo di dottorato di ricerca, istituito per l'anno accademico 2004/2005, e' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione agli ulteriori corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato messo a concorso vengono indicati, la denominazione, la durata, le borse di studio disponibili, il numero dei posti, le sedi consorziate, il coordinatore e i curricula del corso. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto attraverso la pubblicazione all'albo dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'. ----> Vedere Tabella alle pagg. 102 - 103 della G.U. <----