IL RESPONSABILE dell'istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi della sezione di Bari Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 cosi' come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488; Viste la delibera del Consiglio direttivo n. 307/2000 in data 26 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Visto l'art. 15 del C.C.N.L. del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 ottobre 1996; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la nota del Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - Servizio III prot. n. 1963418 del 17 settembre 2004; Dispone: Art. 1. Natura e contenuto della selezione E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione presso l'Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi - sezione di Bari, di una unita' di personale diplomato, per profilo di collaboratore amministrativo - settimo livello, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno, con oneri a carico del bilancio ordinario. La selezione e' indetta ai sensi dell'art 15, comma 4, punto a) del C.C.N.L. del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 ottobre 1996. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile di anno in anno in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria e comunque per un periodo non superiore a cinque anni complessivi.