IL VICE DIRETTORE GENERALE

    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione   dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
    Visto  il  decreto ministeriale n. 4/R24/2002 in data 11 dicembre
2002,  con  il quale e' stato indetto il concorso interno, per titoli
ed   esami,   per   l'ammissione  al  3°  corso  allievi  marescialli
dell'Esercito italiano;
    Tenuto  conto  che  nel  decreto  legislativo 196/1995 l'art. 11,
comma 8,  prevede che il personale proveniente dai ruoli dei sergenti
e dei volontari di truppa in s.p. che ha superato l'apposito corso di
qualificazione   viene   inserito   nel  ruolo  dei  marescialli  con
decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  data di nomina dell'ultimo
maresciallo   proveniente   dal   corso   biennale  di  formazione  e
specializzazione, concluso nell'anno;
    Rilevato   che   nell'articolo   14   del   decreto  ministeriale
n. 4/R24/2002 in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato indetto
il  concorso  interno,  per  titoli  ed esami, per l'ammissione al 3°
corso   allievi   marescialli   dell'Esercito   italiano,   e'  stato
erroneamente  riportato: «gli allievi che supereranno i corsi saranno
inseriti  nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano con decorrenza
dal  giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami
finali   dell'ultimo   maresciallo  proveniente  dal  corso  biennale
conclusosi nell'anno»;
    Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  modificare  il contenuto
dell'art. 14  del  decreto  ministeriale  n. 4/R24/2002  in quanto in
contrasto con la norma di legge;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 1° aprile 2004 con il quale
all'art. 1  lettera  A e' stata attribuita al vice direttore generale
della   Direzione  generale  per  il  personale  militare,  gen. B.A.
Gianfranco Trinca, la competenza relativa ai provvedimenti attuativi,
modificativi ed integrativi dei bandi di concorso;

                              Decreta:


                           Articolo unico

    L'art. 14   del   decreto   ministeriale  n. 4/R24/2002  in  data
11 dicembre  2002, con il quale e' stato indetto il concorso interno,
per titoli ed esami, per l'ammissione al 3° corso allievi marescialli
dell'Esercito   italiano,  e'  cosi'  modificato:  «Gli  allievi  che
supereranno   i   corsi   saranno   inseriti  nel  ruolo  marescialli
dell'Esercito italiano con decorrenza dal giorno successivo alla data
di  nomina  dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso biennale di
formazione  e  di  specializzazione  conclusosi  nell'anno,  ai sensi
dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 196/1995».
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 27 ottobre 2004
                                     Gen. B.A.: Gianfranco Trinca