IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 2 che individua le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana; Considerato che tra i compiti dell'ispettore del lavoro rientra l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 119, che in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'assunzione di mille unita' di personale nei ruoli ispettivi da adibire alle attivita' finalizzate a potenziare l'azione di tutela delle condizioni di lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 34-bis, 35 e 70; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto ministeri sottoscritti in data 16 maggio 1995, 16 febbraio 1999, 16 maggio 2001 e 12 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo (CCNI) relativo al personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottoscritto il 25 ottobre 2000; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2003, concernente l'individuazione provvisoria delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali e alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 3, dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto direttoriale n. 300 del 27 aprile 2001, con il quale e' stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione di cui al precitato art. 119 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'assunzione di personale dei ruoli ispettivi, mediante utilizzo delle graduatorie di merito ancora aperte dei concorsi gia' espletati, per complessive centotrenta unita'; Visto il decreto direttoriale n. 1053 del 27 dicembre 2002, con il quale e' stato disposto, ai fini del completamento delle assunzioni nell'ambito del contingente autorizzato dal comma 1, dell'art. 119 della legge n. 388/2000, l'avvio della procedura di reclutamento di ottocentosettanta unita' di personale nella posizione economica C2, da adibire alle attivita' finalizzate a potenziare l'azione di tutela delle condizioni di lavoro; Considerato che per l'assunzione delle ottocentosettanta unita' di personale, prima di passare alla fase di emanazione dei bandi si e' reso necessario attendere la conclusione delle procedure di riqualificazione verso i profili professionali dell'area vigilanza della posizione economica C2, oltre che procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Rilevato, quindi, che si sono realizzate le condizioni per poter dare avvio alle procedure di reclutamento mediante indizione di concorsi pubblici, per esami, finalizzati all'assunzione delle predette ottocentosettanta unita' da inquadrare nell'area funzionale C, posizione economica C2, profilo professionale di ispettore del lavoro e ispettore tecnico nell'ambito di diverse strutture organizzative dell'Amministrazione dislocate sul territorio; Considerato che in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione del lavoro, in coerenza con la linea di sviluppo delle riforme istituzionali in corso e sulla base di parametri oggettivi di valutazione definiti in relazione ai diversi contesti socio-economico-territoriali, il reclutamento delle predette ottocentosettanta unita' da adibire all'attivita' finalizzata a potenziare l'azione di tutela delle condizioni di lavoro, e' stato ripartito in un contingente di settecentonovantacinque unita' da reclutare nel profilo professionale di ispettore del lavoro e settantacinque unita' da reclutare nel profilo professionale di ispettore tecnico; Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione di concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto; Considerato che la procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento del personale mediante mobilita', ha dato esito negativo, cosi' come comunicato dal Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 5069/9 del 23 giugno 2004, e che, pertanto, e' possibile procedere all'indizione delle suddette procedure concorsuali: Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, area funzionale C, area professionale vigilanza, posizione economica C2: 1) concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Abruzzo; codice concorso: AB20; 2) concorso pubblico, per esami, a complessivi cinque posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Basilicata; codice concorso: BA5; 3) concorso pubblico, per esami, a complessivi undici posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Calabria; codice concorso: CA11; 4) concorso pubblico, per esami, a complessivi ottantasei posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Emilia-Romagna; codice concorso: ER86; 5) concorso pubblico, per esami, a complessivi ventitre posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Friuli-Venezia Giulia; codice concorso: FVG23; 6) concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquantacinque posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Lazio; codice concorso: LA55; 7) concorso pubblico, per esami, a complessivi ventisei posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Liguria; codice concorso: LI26; 8) concorso pubblico, per esami, a complessivi duecentotrentasei posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Lombardia; codice concorso: LO236; 9) concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Marche; codice concorso: MA20; 10) concorso pubblico, per esami, a complessivi ottantotto posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Piemonte; codice concorso: PI88; 11) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentasette posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Puglia; codice concorso: PU37; 12) concorso pubblico, per esami, a complessivi trentuno posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Sardegna; codice concorso: SA31; 13) concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantaquattro posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Toscana; codice concorso: TO44; 14) concorso pubblico, per esami, a complessivi otto posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Umbria; codice concorso: UM8; 15) concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinque posti nel profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2, da destinare presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della regione Veneto; codice concorso: VE105. 2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi pubblici di cui al precedente comma, da indicarsi chiaramente nella domanda di partecipazione. L'omissione di tale specifica indicazione, cosi' come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere per piu' concorsi, comporta l'esclusione da tutte le procedure concorsuali. 3. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, le riserve sono le seguenti: a) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente norme sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato a favore dei candidati appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che abbiano una anzianita' di cinque anni maturata nella posizione economica C1 e che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2 del presente bando; b) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo. I beneficiari di detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della citata legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi; c) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999 a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I beneficiari di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lettera b); d) riserva di posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Tre Forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; e) riserva di posti nel limite del 2%, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le predette riserve, troveranno applicazione fino a saturazione delle relative percentuali, per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1 e non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso in ciascuna di esse. 5. I posti riservati non coperti dagli aventi diritto verranno conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria. 6. A parita' di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 7. Gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa per poter essere oggetto di valutazione. 8. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro cosi' come previsto dalla legge n. 125/1991 e dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001. Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione ai concorsi pubblici, per esami, di cui al precedente art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti nel previgente ordinamento universitario: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o altro diploma equipollente. Ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 21 agosto 2004, n. 196, si ritengono equiparati ai suddetti diplomi di laurea le seguenti classi di lauree specialistiche: 22/S giurisprudenza; 64/S scienze dell'economia; 84/S scienze economiche-aziendali; 70/S scienze della politica; 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni; 60/S relazioni internazionali; 88/S scienze per la cooperazione allo sviluppo; 99/S studi europei. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione al concorso; d) idoneita' fisica all'impiego al quale i concorsi fanno riferimento. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. La condizione di privo di vista, implica mancanza del requisito della idoneita' fisica per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di ispettore del lavoro per il quale sono indetti i concorsi pubblici di cui al presente bando, in quanto il relativo ambito mansionistico prevede tra l'altro, lo svolgimento di attivita' operative di vigilanza e di polizia giudiziaria, che richiedono una normale funzionalita' visiva; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, ai quali i candidati vengono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Art. 3 Presentazione della domanda - Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui al presente bando, deve essere compilata in video-scrittura o in carattere stampatello, su carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato (Allegato 1), reperibile anche, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.welfare.gov.it 2. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla Direzione regionale del lavoro della regione, per i cui posti messi a concorso il candidato intenda partecipare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il predetto termine, qualora cada in giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 3. La domanda di partecipazione puo' essere, altresi', presentata a mano presso ciascuna delle Direzioni provinciali del lavoro della regione, per la quale si intende concorrere. 4. La data di acquisizione delle istanze e' stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione. 5. Gli indirizzi delle Direzioni regionali del lavoro cui potranno essere spedite le domande di partecipazione, sono riportati nell'elenco allegato (Allegato 2) al presente bando. 6. Non sono ricevibili le domande di partecipazione, presentate o spedite, dopo la scadenza del termine stabilito dal comma 2 del presente articolo. 7. Per la presentazione diretta delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli uffici delle Direzioni provinciali del lavoro interessate, saranno aperti ai candidati dalle ore 9 alle ore 14 dei giorni feriali, escluso il sabato. 8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono espressamente indicare il concorso per il quale intendono partecipare, tra quelli specificati all'art. 1 del presente bando e dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue: a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile); b) data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; c) stato civile; d) di essere in possesso della cittadinanza italiana; e) di essere fisicamente idonei all'impiego; f) il comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le stesse specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti); h) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero; i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; m) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale; non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; n) gli eventuali titoli che diano diritto alle riserve di cui all'art. 1, comma 3, del presente bando o alle preferenze a parita' di merito, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 9. I candidati nella domanda di partecipazione devono altresi' dichiarare, sempre a pena di esclusione: a) di essere disposti, in caso di assunzione, a prestare servizio presso l'ufficio che sara' loro assegnato, nell'ambito della regione per la quale hanno chiesto di concorrere; b) di conoscere gli elementi di base dell'informatica e gli strumenti di personal computing, utilizzo di internet e posta elettronica; c) di voler sostenere la prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera in una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo; d) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso. Ciascun candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle risorse umane e affari generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 - 00187 Roma, le eventuali variazioni del proprio recapito. 10. La domanda di partecipazione al concorso deve recare la firma in calce del candidato, che ai sensi della vigente normativa non necessita di autentica. Non saranno prese in considerazione le domande che non siano firmate o non contengano tutte le indicazioni di cui al presente bando. 11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 12. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi o strumenti ausiliari per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla prova da sostenere ed al tipo di handicap). Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione potra' essere integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica. 2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di nominare anche piu' commissioni esaminatrici. Art. 5 Prove di esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio interdisciplinare e saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa di base ed a valutare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio e l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di ispettore del lavoro. 2. Per sostenere le prove d'esame e l'eventuale prova preselettiva di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 3. Le prove scritte di ciascuno dei concorsi di cui al presente bando consisteranno: a) nella soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile e diritto comunitario; b) in un elaborato scritto in tema di diritto del lavoro e legislazione sociale. Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione rispettivamente sei ed otto ore. 4. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. 5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: elementi di diritto commerciale, elementi di statistica, elementi di diritto processuale civile, elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, ordinamento e attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elementi di base di informatica, conoscenza di strumenti di personal computing utilizzo di Internet e della posta elettronica, lingua straniera scelta dal candidato, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 6. I candidati ammessi al colloquio che si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, saranno informati con almeno venti giorni di anticipo dell'esito positivo delle prove scritte, con i relativi voti e della data fissata per il colloquio. 7. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione predisporra' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 8. Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30. 9. Espletate le prove di esame, la commissione esaminatrice formera', per ciascuno dei concorsi di cui al presente bando, le graduatorie di merito, con l'indicazione della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 10. La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio. Art. 6 Prove preselettive 1. L'Amministrazione si riserva la facolta', per i concorsi che presenteranno un elevato numero di domande, di espletare una prova preselettiva al fine dell'ammissione alle prove scritte. 2. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. 3. Le prove preselettive, il cui espletamento potra' essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, potranno essere realizzate con l'ausilio di sistemi informatici e consisteranno nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 5. Art. 7 Diario delle prove d'esame e delle preselettive 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 aprile 2005 verra' dato avviso delle modalita', della sede, della data di svolgimento delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive, per ciascuno dei concorsi di cui al presente bando. Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.welfare.gov.it 2. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale per sostenere le prove scritte o l'eventuale prova preselettiva. 3. La mancata presentazione o il ritiro dalle prove scritte o dalla eventuale prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono ammessi a sostenere le prove scritte e l'eventuale prova preselettiva con la piu' ampia riserva di accertamento della regolarita' della domanda e del possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2. 5. Per l'espletamento delle prove scritte e delle eventuali prove preselettive, i concorrenti non potranno portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' potranno portare telefoni cellulari, borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle stesse. 6. Durante lo svolgimento delle prove scritte, potranno essere consultati esclusivamente i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice. Art. 8 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito, formulate dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da ciascun candidato, saranno approvate con decreto del direttore della Direzione generale delle risorse umane e affari generali, tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva di cui all'art. 1, comma 3, del presente bando e di preferenza a parita' di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 2. Saranno dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando. 3. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' sul sito Internet del Ministero all'indirizzo www.welfare.gov.it Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera', altresi', il termine per le eventuali impugnative. Art. 9 Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro, la seguente documentazione: 1.1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante: a) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale; b) la cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le stesse specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti); e) il diploma di laurea posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 2), con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito; f) la posizione agli effetti degli obblighi militari, con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento; g) il non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 1.2. certificato medico rilasciato da un medico legale della Azienda unita' sanitaria locale ovvero da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale deve essere assunto; 1.3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero, espressa dichiarazione di opzione per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. L'Amministrazione provvedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati in conformita' alla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra, emerga la non veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, nonche' da quelli derivanti dal contratto di lavoro stipulato, sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sara' segnalato all'Autorita' giudiziaria per le azioni di competenza. 3. Le assunzioni in servizio dei candidati dichiarati vincitori sono comunque subordinate ai vincoli di finanza pubblica. 4. I vincitori dei concorsi, per i quali verra' disposta l'assunzione, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e saranno inquadrati nel profilo professionale di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, cosi' come previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri. Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle risorse umane e affari generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 - 00187 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato decreto legislativo. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale delle risorse umane e affari generali. Art. 11 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. 2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 15 novembre 2004 Il Direttore Generale: Notaro Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.