IL DIRETTORE GENERALE

    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato»;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche  ed  in  particolare l'art. 2 che individua le tipologie di
funzioni  delle  amministrazioni  pubbliche  per  il cui esercizio si
richiede il requisito della cittadinanza italiana;
    Considerato  che  tra  i  compiti  dell'ispettore tecnico rientra
l'espletamento  delle  funzioni  previste dall'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme
in   favore   delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  recante  «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in
particolare  l'art. 119, che in deroga a quanto previsto dall'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha autorizzato il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, all'assunzione di mille unita' di
personale nei ruoli ispettivi da adibire alle attivita' finalizzate a
potenziare l'azione di tutela delle condizioni di lavoro;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  in
particolare gli articoli 34-bis, 35 e 70;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Visti  i  Contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
del   comparto   ministeri   sottoscritti  in  data  16 maggio  1995,
16 febbraio  1999,  16 maggio  2001  e  12 giugno  2003  e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro integrativo
(CCNI)  relativo  al  personale dipendente del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sottoscritto il 25 ottobre 2000;
    Visto   il  decreto  ministeriale  7 novembre  2003,  concernente
l'individuazione  provvisoria delle dotazioni organiche del personale
appartenente  alle  aree  funzionali  e alle posizioni economiche del
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, in attuazione del
comma 3, dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Visto  il  decreto direttoriale n. 300 del 27 aprile 2001, con il
quale  e'  stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione di cui
al   precitato   art. 119   della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388,
l'assunzione  di  personale  dei  ruoli  ispettivi, mediante utilizzo
delle   graduatorie   di  merito  ancora  aperte  dei  concorsi  gia'
espletati, per complessive centotrenta unita';
    Visto  il  decreto direttoriale n. 1053 del 27 dicembre 2002, con
il   quale  e'  stato  disposto,  ai  fini  del  completamento  delle
assunzioni  nell'ambito  del  contingente  autorizzato  dal  comma 1,
dell'art. 119  della  legge  n. 388/2000,  l'avvio della procedura di
reclutamento di ottocentosettanta unita' di personale nella posizione
economica  C2,  da  adibire  alle  attivita' finalizzate a potenziare
l'azione di tutela delle condizioni di lavoro;
    Considerato  che  per l'assunzione delle ottocentosettanta unita'
di  personale,  prima di passare alla fase di emanazione dei bandi si
e'  reso  necessario  attendere  la  conclusione  delle  procedure di
riqualificazione  verso  i  profili professionali dell'area vigilanza
della    posizione   economica   C2,   oltre   che   procedere   alla
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche secondo quanto previsto
dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Rilevato,  quindi, che si sono realizzate le condizioni per poter
dare  avvio  alle  procedure  di  reclutamento  mediante indizione di
concorsi   pubblici,  per  esami,  finalizzati  all'assunzione  delle
predette  ottocentosettanta unita' da inquadrare nell'area funzionale
C,  posizione  economica  C2,  profilo professionale di ispettore del
lavoro   e   ispettore   tecnico  nell'ambito  di  diverse  strutture
organizzative dell'amministrazione dislocate sul territorio;
    Considerato   che   in   relazione   alle   esigenze   funzionali
dell'amministrazione del lavoro, in coerenza con la linea di sviluppo
delle  riforme  istituzionali  in  corso  e  sulla  base di parametri
oggettivi  di  valutazione  definiti in relazione ai diversi contesti
socio-economico-territoriali,    il   reclutamento   delle   predette
ottocentosettanta  unita'  da  adibire  all'attivita'  finalizzata  a
potenziare  l'azione  di  tutela delle condizioni di lavoro, e' stato
ripartito  in  un  contingente  di  settecentonovantacinque unita' da
reclutare  nel  profilo  professionale  di  ispettore  del  lavoro  e
settantacinque  unita'  da  reclutare  nel  profilo  professionale di
ispettore tecnico;
      Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  all'indizione  di un
concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  complessivi
settantacinque  posti di ispettore tecnico, posizione economica C2 da
destinare  agli  uffici  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali,    ubicati    nelle    regioni   Calabria,   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto;
    Considerato   che  la  procedura  prevista  dall'art. 34-bis  del
decreto  legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento del personale
mediante mobilita', ha dato esito negativo, cosi' come comunicato dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  con nota prot. n. 5069/9 del
23 giugno 2004, e che, pertanto, e' possibile procedere all'indizione
della suddetta procedura concorsuale:

                              Decreta:


                               Art. 1

    1.  E'  indetto un concorso pubblico (codice concorso: IT75), per
esami,  per  la  copertura  di  complessivi  settantacinque posti nel
profilo  professionale  di ispettore tecnico, area funzionale C, area
professionale  vigilanza,  posizione economica C2, per gli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ubicati nelle regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta
e  Veneto.  I suddetti posti sono cosi' ripartiti, salvo sopravvenute
esigenze dell'Amministrazione:

Regione                                  |         n. posti
Calabria                                 |             1
Emilia-Romagna                           |             8
Friuli-Venezia Giulia                    |             1
Lazio                                    |            13
Liguria                                  |             5
Lombardia                                |            16
Marche                                   |             1
Piemonte                                 |             9
Sardegna                                 |             4
Toscana                                  |             8
Umbria                                   |             3
Valle d'Aosta                            |             1
Veneto                                   |             5

    2. Le riserve previste per il concorso sono le seguenti:
      a) riserva  di  posti  nel limite del 30% ai sensi dell'art. 14
della  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  concernente  norme sul nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato  a favore dei candidati appartenenti ai ruoli del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che abbiano una anzianita' di cinque
anni maturata nella posizione economica C1 e che siano in possesso di
uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2 del presente bando;
      b) riserva  di  posti  a favore delle persone disabili prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per  il  diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva
quota  d'obbligo.  I beneficiari di detta riserva debbono produrre un
certificato  rilasciato  dai  centri  per l'impiego individuati dalle
regioni,  ai  sensi  dell'art. 4  del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n. 469,  attestante  l'iscrizione  nell'apposito elenco di cui
all'art. 8  della  citata legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato
di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi;
      c) riserva  di  posti,  ai  sensi  dell'art. 18, comma 2, della
citata   legge  n. 68/1999  a  favore  degli  orfani  e  dei  coniugi
superstiti  di  coloro  che  siano  deceduti  per causa di lavoro, di
guerra   o   di   servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi
dell'invalidita'  riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei
figli  di  soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di  servizio  e  di  lavoro  e  dei  profughi. I beneficiari di detta
riserva  debbono  produrre  la  stessa  documentazione indicata nella
precedente lettera b);
      d) riserva  di  posti nel limite del 30% ai sensi dell'art. 39,
comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, come
modificato  dall'art. 18,  comma  6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n. 215,  e  dall'art. 11,  comma  1,  lettera  c), del decreto
legislativo  31 luglio  2003, n. 236, a favore dei volontari in ferma
breve  o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Tre Forze
armate  congedati  senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le
eventuali  rafferme  contratte  nonche'  a  favore degli ufficiali di
complemento  in  ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
      e) riserva  di  posti nel limite del 2%, ai sensi dell'art. 40,
comma  2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale.
    3.    Le    predette   riserve,   che   non   potranno   superare
complessivamente  la meta' dei posti messi a concorso con il presente
bando,  troveranno  applicazione  fino  a  saturazione delle relative
percentuali.
    4. I  posti  riservati  non coperti dagli aventi diritto verranno
conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
    5.  A  parita'  di  merito,  si  applicano le preferenze previste
dall'art. 5,  comma  4,  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    6.  Gli  eventuali  titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito,  devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  ed
espressamente  menzionati  nella  stessa  per poter essere oggetto di
valutazione.
    7.  E'  garantita  la  pari  opportunita'  tra uomini e donne per
l'accesso  al  lavoro  cosi'  come previsto dalla legge n. 125/1991 e
dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

                               Art. 2


                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti nel previgente
ordinamento    universitario:   architettura;   ingegneria   chimica;
ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria elettrica; ingegneria
elettronica; ingegneria meccanica. Ai sensi del decreto del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  del  21 agosto  2004, n. 196, si ritengono equiparati ai
suddetti  diplomi  di laurea le lauree specialistiche appartenenti ad
una  delle  seguenti  classi:  4/S  - Architettura; 27/S - Ingegneria
chimica;  28/S  -  Ingegneria  civile  ed  ingegneria  edile;  31/S -
Ingegneria   elettrica;   32/S   -  Ingegneria  elettronica;  36/S  -
Ingegneria  meccanica. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di
studio  all'estero,  e'  richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto  equipollente a quelli sopra indicati secondo la vigente
normativa.  Gli  estremi  del  provvedimento di equipollenza dovranno
essere  dichiarati  dal  candidato  nell'istanza di partecipazione al
concorso;
      d) idoneita'   fisica  all'impiego  al  quale  il  concorso  si
riferisce.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente.  La  condizione  di  privo  di  vista  implica  mancanza del
requisito  della  idoneita'  fisica per lo svolgimento delle mansioni
proprie  del profilo professionale di ispettore tecnico, in quanto il
relativo  ambito mansionistico prevede tra l'altro, lo svolgimento di
attivita'  operative  di  vigilanza  e  di  polizia  giudiziaria  che
richiedono una normale funzionalita' visiva;
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
    2.  Non  possono  essere  ammessi  al  concorso  coloro che siano
esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  e  coloro che siano stati
destituiti,  dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  o siano
cessati  con  provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito
di  procedimento  disciplinare  o  di  condanna  penale o siano stati
dichiarati  decaduti  da altro pubblico impiego per averlo conseguito
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile  o  abbiano  subito  una condanna penale, che in base alla
normativa  vigente, preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione.
    3.  I  requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.  I  candidati  sono  ammessi  con  riserva  al  concorso.
L'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3


          Presentazione della domanda - Termini e modalita'

    1.   La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  compilata  in
video-scrittura o in carattere stampatello, su carta semplice secondo
lo  schema esemplificativo allegato (Allegato 1) reperibile anche sul
sito  internet  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali
www.welfare.gov.it
    2.  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  indirizzata  e
presentata  direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  con  esclusione  di qualsiasi altro mezzo, al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  - Direzione generale delle
risorse  umane  e  affari  generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 -
00187   Roma,   nel   termine   perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi ed esami». Il
predetto  termine,  qualora  cada  in  giorno  festivo, si intendera'
differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
    3.   La  data  di  acquisizione  delle  istanze  e'  stabilita  e
comprovata,  nel  caso  di  spedizione,  dal  timbro  a  data apposto
dall'ufficio  postale accettante, e nel caso di presentazione diretta
della ricevuta rilascata dall'Amministrazione.
    4. Non sono ricevibili le domande di partecipazione, presentate o
spedite  dopo  la  scadenza  del  termine  stabilito  dal comma 2 del
presente articolo.
    5.  Per la presentazione diretta della domanda di partecipazione,
gli  uffici  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali -
Direzione  generale delle risorse umane e affari generali - Divisione
IV,  via Flavia n. 6 - 00187 Roma, saranno aperti ai candidati, dalle
ore 9 alle ore 14 dei giorni feriali, escluso il sabato.
    6. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare,
a  pena  di  esclusione,  nella  consapevolezza delle sanzioni penali
previste  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  in  caso  di  falsita' in atti o dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
      a) nome  e  cognome  (le  donne  coniugate  devono  indicare il
cognome da nubile);
      b) data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;
      c) stato civile;
      d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
      e) di essere fisicamente idonei all'impiego;
      f) il  comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti, ovvero
i  motivi  della  non  iscrizione  o  della cancellazione dalle liste
medesime;
      g) non  aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali  in  corso (in caso contrario indicare le condanne riportate e
la  data  della  sentenza  dell'autorita'  che  ha  erogato le stesse
specificando  anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);
      h) il  diploma  di  laurea  posseduto, con l'esatta indicazione
dell'universita'  che lo ha rilasciato e della data di conseguimento,
nonche'   gli   estremi   del   provvedimento  di  riconoscimento  di
equipollenza  con  uno  dei  titoli  di  studio  richiesti qualora il
diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
      i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
      l) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      m) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, per persistente
insufficiente  rendimento;  non  essere stati destituiti o licenziati
dall'impiego   presso  una  pubblica  amministrazione  a  seguito  di
procedimento  disciplinare  o  di  condanna  penale, non essere stati
dichiarati  decaduti  da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
      n) gli  eventuali  titoli che diano diritto alle riserve di cui
all'art. 1, comma 2 del presente bando o alle preferenze a parita' di
merito,   previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    7.  I  candidati  nella domanda di partecipazione devono altresi'
dichiarare, sempre a pena di esclusione:
      a) di  essere  disposti,  in  caso  di  assunzione,  a prestare
servizio presso l'ufficio che sara' loro assegnato;
      b) di  conoscere  gli  elementi  di base dell'informatica e gli
strumenti  di  personal  computing,  utilizzo  di  internet  e  posta
elettronica;
      c) di  voler  sostenere la prova orale per l'accertamento della
conoscenza  della  lingua  straniera  in  una  delle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
      d) l'indirizzo,  compreso  il  numero  di  codice di avviamento
postale  e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera
siano  indirizzate  le  comunicazioni  relative  al concorso. Ciascun
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali - Direzione generale delle risorse
umane e affari generali - Divisione IV, via Flavia n. 6 - 00187 Roma,
le eventuali variazioni del proprio recapito.
    8.  La domanda di partecipazione al concorso deve recare la firma
in  calce  del  candidato,  che  ai sensi della vigente normativa non
necessita  di  autentica.  Non  saranno  prese  in  considerazione le
domande  che  non siano firmate o non contengano tutte le indicazioni
di cui al presente bando.
    9.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per la
mancata  ricezione  delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del  recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o  forza  maggiore,  ne'  per  mancata  restituzione  dell'avviso  di
ricevimento della raccomandata.
    10.  I  candidati  portatori di handicap dovranno specificare, ai
sensi  dell'art. 20  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
necessario   in   relazione  al  proprio  status,  nonche'  segnalare
l'eventuale  necessita'  di  tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda
dovra'  essere  corredata  da  apposita certificazione, rilasciata da
competente  struttura  sanitaria,  dalla  quale dovranno risultare in
maniera  specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi o strumenti
ausiliari  per  lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla
prova da sostenere ed al tipo di handicap).

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata con successivo
provvedimento  ai  sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni   e  dell'art. 35,  comma 3,  lettera  e),  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e  potra'  essere integrata da
membri  aggiunti  per  la  valutazione  della conoscenza della lingua
straniera e dell'informatica.

                               Art. 5


                           Prove di esame

    1.  Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte  ed  in un
colloquio   interdisciplinare  e  saranno  diretti  ad  accertare  il
possesso  di una adeguata cultura tecnico-amministrativa di base ed a
valutare  la  maturita'  di  pensiero,  la  capacita'  di  giudizio e
l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo
professionale di ispettore tecnico.
    2.   Per   sostenere   le   prove  d'esame  e  l'eventuale  prova
preselettiva  di  cui  al  successivo  art. 6,  i  candidati dovranno
presentarsi  muniti  di  un  documento  di riconoscimento in corso di
validita'.
    3.  Le  prove  scritte  del  concorso  di  cui  al presente bando
consisteranno:
      a) nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta sintetica nelle
seguenti  materie:  macchine  e  impianti; scienze delle costruzioni;
prevenzione degli infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro; sicurezza
nei  cantieri edili e negli impianti industriali; elementi di chimica
ed elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
      b) in  un  elaborato  teorico-pratico in materia di prevenzione
degli  infortuni  ed  igiene  nei luoghi di lavoro e di sicurezza nei
cantieri edili e negli impianti industriali.
    Per lo svolgimento delle due prove scritte, i candidati avranno a
disposizione rispettivamente sei ed otto ore.
    4.  Le  prove  scritte  saranno  valutate  in trentesimi. Saranno
ammessi  alla  prova  orale  i  candidati che in ciascuna delle prove
scritte abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.
    5.  Il  colloquio  vertera' oltre che sulle materie oggetto delle
prove   scritte   anche   sulle   seguenti:   elementi   di   diritto
amministrativo   con   particolare   riferimento   all'organizzazione
amministrativa    dello    Stato,    all'attivita'   della   pubblica
amministrazione  e  all'ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche  amministrazioni,  elementi  di diritto penale e di diritto
processuale  penale,  elementi  di base di informatica, conoscenza di
strumenti  di  personal computing, utilizzo di Internet e della posta
elettronica,  lingua  straniera  scelta  dal  candidato, tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
    6.  I  candidati ammessi al colloquio che si svolgera' in un'aula
aperta  al  pubblico,  saranno  informati  con almeno venti giorni di
anticipo  dell'esito positivo delle prove scritte con i relativi voti
e della data fissata per il colloquio.
    7.   Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  al  colloquio,  la
commissione   predisporra'  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
    8.  Il  suddetto  colloquio si intendera' superato se i candidati
avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30.
    9.  Espletate  le  prove  di  esame,  la commissione esaminatrice
formera'   la   graduatoria   di   merito,  con  l'indicazione  della
valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
    10.  La  votazione complessiva sara' data dalla somma della media
dei  voti  ottenuti  nelle prove scritte e dalla votazione conseguita
nel colloquio.

                               Art. 6


                         Prova preselettiva

    1.  L'Amministrazione  si  riserva la facolta', qualora il numero
delle  domande  pervenute  dovesse essere particolarmente elevato, di
espletare  una  prova preselettiva al fine dell'ammissione alle prove
scritte.
    2.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre alla
determinazione del punteggio complessivo.
    3.  La  prova  preselettiva,  il  cui  espletamento potra' essere
affidato  a  qualificati  enti  pubblici  o  privati,  potra'  essere
realizzata  con  l'ausilio di sistemi informatici e consistera' nella
risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla sulle materie oggetto
delle prove scritte di cui al precedente articolo 5.

                               Art. 7


           Diario delle prove d'esame e delle preselettive

    1.  Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale  «Concorsi ed esami» - del 19 aprile 2005 verra' dato avviso
delle  modalita',  della sede e della data di svolgimento delle prove
scritte o dell'eventuale prova preselettiva. Le medesime informazioni
potranno essere reperite sul sito internet del Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali: www.welfare.gov.it Tale avviso avra' valore
di  notifica  a  tutti  gli  effetti e, pertanto, i candidati che non
avranno  ricevuto  alcuna  comunicazione  di esclusione dal concorso,
saranno   tenuti   a   presentarsi,   senza  alcun  altro  preavviso,
all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta
Ufficiale,  per  sostenere  le  prove  scritte  o  l'eventuale  prova
preselettiva.
    2.  La  mancata  presentazione  o il ritiro dalle prove scritte o
dall'eventuale   prova  preselettiva,  qualunque  ne  sia  la  causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
    3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le
prove  scritte  con  la  piu'  ampia  riserva  di  accertamento della
regolarita'  della  domanda  e del possesso dei requisiti indicati al
precedente art. 2.
    4.  Per  l'espletamento delle prove scritte delle eventuali prove
preselettive,  i  concorrenti  non  potranno  portare  con se' libri,
periodici,  giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne'  potranno  portare  telefoni cellulari, borse o simili, capaci di
contenere  pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnati   prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale  di
sorveglianza,  il  quale  provvedera'  a restituirle al termine delle
stesse.
    5.  Durante  lo  svolgimento delle prove scritte, potranno essere
consultati  esclusivamente  i  dizionari  ed  i  testi  di  legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice.

                               Art. 8


Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

    1.   La   graduatoria  di  merito,  formulata  dalla  commissione
esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punti riportati nella votazione
complessiva,  di  cui  all'art. 5  del  presente bando, conseguita da
ciascun  candidato,  sara'  approvata con decreto del direttore della
Direzione  generale  delle  risorse  umane  e affari generali, tenuti
presenti  gli eventuali titoli di riserva di cui all'art. 1, comma 2,
del  presente  bando  e  di  preferenza a parita' di merito, previsti
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni.  Qualora, a conclusione
delle  operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due
o  piu'  candidati  si  classifichino  nella  stessa posizione, sara'
preferito  il  candidato  piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
    2.  Saranno  dichiarati vincitori del concorso di cui al presente
bando,  sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti   per  l'ammissione  all'impiego,  nel  limite  dei  posti
conferibili,  i  candidati  utilmente collocati in graduatoria, ferme
restando le riserve di cui all'art. 1 del presente bando.
    3.  Il  decreto di approvazione della graduatoria di merito sara'
pubblicato  nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle
politiche   sociali,   nonche'   sul   sito  internet  del  Ministero
all'indirizzo  www.welfare.gov.it  Di  tale  pubblicazione sara' data
notizia,  mediante  avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi  ed esami». Dalla data di
pubblicazione  di  detto avviso decorrera' altresi' il termine per le
eventuali impugnative.

                               Art. 9


                       Assunzione in servizio

    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori dovranno presentare o far
pervenire,  entro  il  termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla  data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di non
dar  luogo  alla successiva stipulazione del contratto individuale di
lavoro, la seguente documentazione:
      1.1  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in  carta
semplice),  resa  ai  sensi  dell'art. 46  del decreto del Presidente
della    Repubblica    28 dicembre    2000,    n. 445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
        a) la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
        b) la cittadinanza italiana;
        c) il  godimento  dei diritti politici, con l'indicazione del
comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
        d) il   non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti  penali in corso (in caso contrario indicare le condanne
riportate  e  la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le
stesse  specificando  anche  se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto,  perdono  giudiziale,  non menzione ed i procedimenti penali
pendenti);
        e) il  diploma  di laurea posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente  art. 2,  con  l'indicazione della data di conseguimento e
dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito;
        f) la  posizione  agli  effetti  degli obblighi militari, con
l'indicazione  del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente il
periodo di assolvimento;
        g) non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, per persistente
insufficiente  rendimento;  non  essere stati destituiti o licenziati
dall'impiego   presso  una  pubblica  amministrazione  a  seguito  di
procedimento  disciplinare  o  di  condanna  penale; non essere stati
dichiarati  decaduti  da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
      1.2  certificato  medico  rilasciato  da un medico legale della
azienda  unita'  sanitaria  locale  ovvero  da  un  medico militare o
dall'ufficiale   sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita'  fisica
dell'aspirante    al    servizio   continuativo   ed   incondizionato
nell'impiego  al  quale  si  riferisce  il presente bando. In caso di
eventuale  invalidita',  dovra'  esserne data notizia nel certificato
medico   con  l'indicazione  della  percentuale  di  riduzione  della
capacita'  lavorativa  e  la  dichiarazione  che l'aspirante non puo'
riuscire  di  pregiudizio  alla  salute o incolumita' dei compagni di
lavoro  e  alla  sicurezza  degli  impiegati  e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale deve essere assunto;
      1.3 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice),  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal candidato
e  corredata  da  copia  fotostatica di un documento di identita' del
sottoscrittore,  di  non  avere  altri rapporti di impiego pubblico o
privato   e   di   non   trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
n. 165  del  2001,  ovvero,  espressa dichiarazione di opzione per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    2.  L'Amministrazione provvedera' ai controlli, anche a campione,
sul   contenuto   delle   dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai
candidati  in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Fermo restando
quanto  previsto  dagli  articoli  75 e 76 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di
cui  sopra, emerga la non veridicita' della dichiarazione rilasciata,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al provvedimento
emanato,   nonche'  da  quelli  derivanti  dal  contratto  di  lavoro
stipulato,  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera e il suo
nominativo sara' segnalato all'Autorita' giudiziaria per le azioni di
competenza.
    3.  Le  assunzioni in servizio dei candidati dichiarati vincitori
sono comunque subordinate ai vincoli di finanza pubblica.
    4.  I  vincitori  del  concorso,  per  i  quali  verra'  disposta
l'assunzione,  dovranno  stipulare  apposito contratto individuale di
lavoro  a  tempo  indeterminato  e  saranno  inquadrati  nel  profilo
professionale  di  ispettore  tecnico,  area  funzionale C, posizione
economica  C2,  del  ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
    5.  L'Amministrazione  provvedera' d'ufficio ad assegnare la sede
di   servizio  a  ciascun  vincitore,  tenuto  conto  dell'ordine  di
graduatoria  e  delle  eventuali indicazioni preferenziali espresse a
seguito  di  richiesta  dell'Amministrazione  nei  limiti  dei  posti
disponibili,  messi  a  concorso e nel rispetto delle tutele previste
dalla normativa vigente, nell'assegnazione di sede.
    6.  I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi,
cosi'  come  previsto  dal  vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto ministeri.

                               Art. 10


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale  delle  risorse  umane e affari generali - Divisione IV, via
Flavia n. 6 - 00187 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno  trattati,  anche successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto  di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Ogni  candidato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7  del
precitato  decreto  legislativo.  Tali  diritti potranno essere fatti
valere  nei  confronti  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale delle risorse umane e affari generali.

                               Art. 11


                        Norme di salvaguardia

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando si applica la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
    2.  Il  presente  bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
      Roma, 16 novembre 2004
                                    Il Direttore Generale: Notaro
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  via  amministrativa  entro
centoventi   giorni   o   giurisdizionale   al  competente  tribunale
amministrativo   regionale   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.