Ai  sensi  e  per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto rettorale del 20 novembre 2003, n. 4319, si rende noto che la
facolta'  di  medicina  e chirurgia (adun. 20 ottobre 2004) di questo
Ateneo  ha  deliberato  l'istituzione  di  un posto di ruolo di prima
fascia,  alla  cui copertura intende provvedere mediante procedura di
trasferimento:  settore  scientifico-disciplinare  MED/23 - Chirurgia
cardiaca.
    La facolta' richiede un profilo scientifico di elevata competenza
nei  problemi  clinici,  diagnostici  e  terapeutici  nel campo della
chirurgia  cardiaca,  valutabile  anche  sulla  documentata attivita'
clinica  svolta  con  continuita'  temporale  mai  interrotta fino al
corrente  anno  presso  appropriate  istituzioni  di  prestigio,  con
funzioni   dirigenziali   e  con  evidenza  di  valutabili  risultati
ottenuti.
    Gli  aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie
domande  al  preside della suddetta facolta', entro trenta giorni dal
giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, mediante raccomandata
postale.
    Ai fini della tempestivita' della domanda, fara' fede la data del
timbro postale di spedizione.
    La domanda dovra' essere corredata di:
      a) curriculum;
      b) elenco  delle  pubblicazioni e titoli posseduti alla data di
scadenza del presente avviso;
      c) eventuale    copia   delle   pubblicazioni   ritenute   piu'
significative.
    Per  i  soli  docenti  di  altro  ateneo, l'istanza dovra' essere
ulteriormente  corredata  di  certificato  di servizio dell'ateneo di
appartenenza attestante:
      1)  la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
      2)  l'indicazione  del  settore scientifico-disciplinare cui il
docente  risulta  assegnato  in applicazione del decreto ministeriale
4 ottobre 2000.
    Possono  produrre  domanda  di  trasferimento  coloro  che  hanno
maturato  tre  anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende  per tale la facolta' di appartenenza per i docenti interni),
anche  se in aspettativa ex art. 13, comma 1, da 1) a 9), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
    Il  requisito  si intende posseduto anche se per il primo dei tre
anni  il  servizio  e'  inferiore  all'anno  accademico ma, comunque,
prestato per oltre sei mesi.
    Il  trasferimento  potra'  essere  richiesto  anche nel corso del
terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta' per
gli interni) di attuale afferenza.