IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2,
lettera  i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le
procedure   finalizzate   al   reclutamento   del  personale  tecnico
amministrativo;
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
approvato  con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386, concernente
le  norme  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il C.C.N.L. del comparto Universita', sottoscritto in data
9 agosto  2000  relativo  al  quadriennio  normativo  1998-2001 ed al
I biennio  economico,  nonche'  il  C.C.N.L.  relativo  al II biennio
economico, sottoscritto in data 13 maggio 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 18;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  l'accesso  nei  ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
    Viste  le  note datate 24 febbraio 2002, 9 aprile 2002, 15 maggio
2002, 20 dicembre 2002, 6 ottobre 2003, 25 settembre 2003, 23 gennaio
2004 e 24 giugno 2004 del Ministero della difesa - Direzione generale
leva,   reclutamento   obbligatorio,  militarizzazione  mobilitazione
civile e corpi ausiliari;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione n. 8 del
19 dicembre 2003;
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 1509 del 3 agosto 2004 con il
quale  l'amministrazione,  accertata  la  disponibilita' dei posti in
organico,   ha  autorizzato,  per  le  motivazioni  ivi  esplicitate,
l'avvio,    tra   l'altro,   dell'iter   amministrativo   finalizzato
all'attivazione  della  procedura  concorsuale  oggetto  del presente
decreto  da  riservare  alle  categorie di cui ai sopracitati decreti
legislativi numeri 215/2001 e 236/2003;
    Vista  la  nota prot. n. 71245 del 30 settembre 2004 con la quale
l'amministrazione  ha  formulato,  al  Ministero  della  difesa,  dei
quesiti per la corretta stesura del presente bando di concorso;
    Vista  la nota prot. n. LEVADIFE 0131959 del 22 novembre 2004 con
la  quale  il  Ministero  della  difesa  ha  fornito  gli elementi di
risposta alla suindicata nota;
    Ritenuto  pertanto di poter procedere all'emanazione del presente
bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso  pubblico,  per esami, a dieci posti di
categoria  C,  posizione economica C1, area amministrativa (cod. rif.
04/36), riservato alle seguenti categorie:
      a)  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al
termine   o   durante  le  eventuali  rafferme  contratte,  ai  sensi
dell'art. 18 comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001;
      b)  ufficiali  di  complemento in ferma biennale o ufficiali in
ferma  prefissata delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri
che  hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi del
decreto   legislativo   n. 215/2001   e   del   decreto   legislativo
n. 236/2003.