IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  ed  in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
    Visto  l'art. 70,  comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone  l'applicazione  della  disciplina  prevista  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
integrazioni  e  modificazioni,  per  le  parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive  per  la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»,
con  riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto   legislativo   n. 165/2001   al   fine   di  garantire  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Visto  l'art. 1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n. 174/1994,  ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in  applicazione  dell'art. 16  della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e
modificazioni,  concernente  nuove  norme  in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia di
protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che
all'art. 3,  prevede  che  i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
di  una ulteriore unita' di lavoratori occupati, se occupano fra 15 e
35 dipendenti;
    Visto  che  l'Istituto  Agronomico per l'Oltremare, in attuazione
della  citata  legge  n. 68/1999,  gia'  copre per intero le quote di
riserva  come  per legge, per cui non deve disporre ulteriori riserve
di posti per dette categorie;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18;
    Visto   il   decreto   legislativo   1° dicembre   1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  sono  state  rimodulate  le  dotazioni  organiche  delle  aree
funzionali  e  delle posizioni economiche del personale dell'Istituto
Agronomico per l'Oltremare;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio
normativo  2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonche' l'insieme
dei  C.C.N.L.  relativo  al  processo  di  privatizzazione del citato
personale;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
    Vista  la nota n. 2671 del 22 marzo 2004, con la quale l'Istituto
Agronomico per l'Oltremare ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la richiesta di
autorizzazione ad avviare alcune procedure di reclutamento;
    Vista  la  nota  n. 8509  del  10 novembre  2004, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  - Ufficio P.P.A. - Servizio mobilita', ha comunicato di non
avere  allo  stato  personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 (Legge 16 gennaio 2003, n. 3);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  Serie
Generale - n. 225 del 24 settembre 2004 con cui l'Istituto Agronomico
per  l'Oltremare e' stato autorizzato, fra gli altri, ad assumere tre
unita' lavorative;
    Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della Funzione Pubblica n. 7060/4 del 14 settembre 2004
con la quale l'Istituto Agronomico per l'Oltremare veniva autorizzato
ad assumere le seguenti professionalita': due posizioni economiche C2
e una posizione economica B3;
      Ritenuto  pertanto,  opportuno procedere all'indizione, tra gli
altri,  di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente di personale dell'area amministrativa, fissato nel numero
di  due unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di
funzionario amministrativo (area C - posizione economica C2);
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministero  della  funzione  pubblica  e del Ministero dell'economia e
delle   finanze   e   potranno  essere  condizionate  da  criteri  di
scaglionamento   degli   ingressi  ed  all'approvazione  della  nuova
dotazione organica;
    Vista   la   legge   26 ottobre   1962,   n. 1612  «Riordinamento
dell'Istituto  Agronomico  per  l'Oltremare con sede in Firenze», con
cui  viene definito, fra gli altri, il rapporto di strumentalita' fra
Istituto e Ministero degli Affari Esteri;
    Visto  l'art. 19  della  precitata legge 26 ottobre 1962, n. 1612
con  cui  e'  attribuita  all'Istituto Agronomico per l'Oltremare una
propria  dotazione  organica,  distinta ed autonoma rispetto ai ruoli
del Ministero degli Affari Esteri;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Numero dei posti messi a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  un contingente di personale dell'area amministrativa, fissato nel
numero   di   due  unita',  da  inquadrare,  in  prova,  nel  profilo
professionale  di  funzionario  amministrativo  - area funzionale C -
posizione  economica  C2,  per  far fronte alle esigenze degli uffici
dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare ubicati in Firenze.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Dipartimento della
Funzione  Pubblica  e  del  Ministero dell'economia e delle finanze e
potranno  essere  condizionate  da  criteri  di  scaglionamento degli
ingressi  nonche' all'approvazione della propria definitiva dotazione
organica.
    A  norma  dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215 cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c),
del  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236, il 30% dei posti
messi  a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le eventuali rafferme
contratte  nonche'  agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito  la  ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
    Il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di
avente  titolo,  sara' conferito al concorrente che abbia superato le
prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che  intendano  avvalersi della suddetta riserva dovranno
farne  espressa  dichiarazione  nella  domanda  di  partecipazione al
concorso.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.