IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale; Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro», con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura di una ulteriore unita' di lavoratori occupati, se occupano fra 15 e 35 dipendenti; Visto che l'Istituto Agronomico per l'Oltremare, in attuazione della citata legge n. 68/1999, gia' copre per intero le quote di riserva come per legge, per cui non deve disporre ulteriori riserve di posti per dette categorie; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno 2003 relativo al personale del comparto ministeri, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonche' l'insieme dei C.C.N.L. relativo al processo di privatizzazione del citato personale; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione e lo sviluppo; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Vista la nota n. 2671 del 22 marzo 2004, con la quale l'Istituto Agronomico per l'Oltremare ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la richiesta di autorizzazione ad avviare alcune procedure di reclutamento; Vista la nota n. 8509 del 10 novembre 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio mobilita', ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (Legge 16 gennaio 2003, n. 3); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale - n. 225 del 24 settembre 2004 con cui l'Istituto Agronomico per l'Oltremare e' stato autorizzato, fra gli altri, ad assumere tre unita' lavorative; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7060/4 del 14 settembre 2004 con la quale l'Istituto Agronomico per l'Oltremare veniva autorizzato ad assumere le seguenti professionalita': due posizioni economiche C2 e una posizione economica B3; Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area amministrativa, fissato nel numero di due unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario amministrativo (area C - posizione economica C2); Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi ed all'approvazione della nuova dotazione organica; Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 «Riordinamento dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare con sede in Firenze», con cui viene definito, fra gli altri, il rapporto di strumentalita' fra Istituto e Ministero degli Affari Esteri; Visto l'art. 19 della precitata legge 26 ottobre 1962, n. 1612 con cui e' attribuita all'Istituto Agronomico per l'Oltremare una propria dotazione organica, distinta ed autonoma rispetto ai ruoli del Ministero degli Affari Esteri; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area amministrativa, fissato nel numero di due unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario amministrativo - area funzionale C - posizione economica C2, per far fronte alle esigenze degli uffici dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare ubicati in Firenze. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi nonche' all'approvazione della propria definitiva dotazione organica. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di avente titolo, sara' conferito al concorrente che abbia superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.