IL CAPO DIPARTIMENTO

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione  del  citato  testo unico,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  relativa  alla
unificazione  e  il  riordinamento  dei ruoli normali, speciali, e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n. 125,  in  tema  di  pari
opportunita' uomo-donna;
    Visto  il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  riguardante  il  regolamento  sui
requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni,  recante  la  tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il decreto ministeriale del 29 ottobre 2004 che disciplina
il limite di eta' per l'accesso al profilo professionale di direttore
antincendi  nel  settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
    Visto il C.C.N.L. del comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato per il quadriennio normativo 2002-2005;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
    Vista  la legge 31 marzo 2004, n. 87 relativa alla conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24,
recante  disposizioni  urgenti  concernenti  il  personale  del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    Visti  i  decreti  interministeriali  del  26 febbraio 2004 e del
31 marzo  2004,  con  i quali si e' provveduto alla distribuzione per
profili  professionali  dell'incremento  della dotazione organica del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, previsti dall'art. 3, comma
153,  della  citata  legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 2 del
decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24;
    Ravvisata,  quindi,  la necessita' di indire un concorso pubblico
per   ventotto  posti  nel  profilo  di  direttore  antincendi,  area
funzionale C;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso

    E'  indetto un concorso pubblico, per esami, a ventotto posti nel
profilo  professionale  di  direttore  antincendi, area funzionale C,
posizione  economica C2 del settore operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
    Il  2%  dei  posti e' riservato ai sensi dell'art. 40 della legge
20 settembre    1980,   n. 574,   agli   ufficiali   di   complemento
dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale.
    Il 30% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  ai volontari in ferma
breve  o  in  ferma  prefissata della durata di cinque anni delle tre
forze  armate  congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
    I  posti  riservati,  che  non  venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di  una delle suddette riserve
ovvero  che  abbiano titoli di preferenza, dovranno dichiararlo nella
domanda di partecipazione al concorso.
    I ventotto posti a concorso sono cosi' suddivisi:
      a) dieci  posti  riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria civile o architettura e ingegneria
edile o ingegneria per l'ambiente e il territorio;
      b) nove  posti  riservati  a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria chimica;
      c) quattro posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria meccanica;
      d) cinque  posti riservati a coloro che siano in possesso della
laurea specialistica in ingegneria energetica e nucleare o ingegneria
elettrica o ingegneria elettronica.
    Ai  predetti  titoli  sono  da ritenersi equivalenti i diplomi di
laurea, coerenti con le suddette specializzazioni, rilasciati secondo
l'ordinamento  didattico  vigente  prima  della  determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche.
    Qualora  i  posti a concorso, come sopra ripartiti, non venissero
coperti  per  mancanza  di  vincitori  o  idonei, gli stessi verranno
conferiti agli altri candidati idonei sulla base delle graduatorie di
merito.