L'ISPETTORE GENERALE CAPO

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9 marzo  2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma  3,  il  quale  statuisce che l'ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre
2002,  n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del
personale appartenente alle aree funzionali dell'ispettorato centrale
repressione frodi»;
    Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'ispettorato centrale
repressione  frodi»,  con  il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
19 gennaio   2001,   n. 3,   e'   stato  emanato  il  Regolamento  di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'ispettorato centrale
repressione frodi;
    Vista  la  legge  27 marzo  2004,  n. 77,  recante  «Disposizioni
urgenti  concernenti  i settori dell'agricoltura e della pesca» ed in
particolare  l'art. 2-bis,  con  il quale l'organico dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi e' stato aumentato di duecentotrentanove
unita'  complessive,  delle  quali  sessantacinque  appartenenti alla
posizione  economica  C2,  ed  il successivo art. 2-ter, con il quale
l'Ispettorato  medesimo  e' stato autorizzato ad assumere le predette
unita'  di  personale,  in deroga al divieto di cui all'art. 39 della
legge  27 dicembre  1997,  n. 449  e  successive  modificazioni  e al
divieto  di  cui  all'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 luglio   2004   di  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  del
personale   appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento   alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato
decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con accordo sottoscritto il 4 dicembre 2003;
    Vista    la    legge   7 agosto   1990,   n. 241   e   successive
modificazioni,concernente   le   norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista   la   legge   15 dicembre   1961,   n. 1304,   concernente
l'istituzione  dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del
personale  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, ed, in
particolare, l'art. 18;
    Considerato che il predetto art. 18 della legge 15 dicembre 1961,
n. 1304, riconosce, tra l'altro, la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria  al  personale  adibito  al  servizio di vigilanza per la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  nel commercio e nelle
sostanza  di uso agrario nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le attribuzioni ad essi conferiti;
    Ritenuto,  pertanto  che,  in  considerazione  della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria spettante ai vincitori dei concorso,
non  puo'  prescindersi dal requisito del possesso della cittadinanza
italiana;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare
l'art. 1,  ai  sensi  del  quale  la condizione di privo di vista non
implica  di  per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso  agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga  in  modo  esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita'  fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito
    Considerato   che   la  condizione  di  privo  di  vista  non  e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  istituzionali cui sono
tenuti  i  direttori  agrari, con riferimento alle funzioni ispettive
che svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa  nazionale  il  collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
    Considerato   che  ai  sensi  della  predetta  disposizione  deve
ritenersi  esclusa  l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili per il profilo di direttore agrario, in considerazione delle
funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi della lauree universitarie;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre   2004,  n. 270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento    della   funzione   pubblica   -   27 dicembre   2000,
n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico
impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001  n. 215,  recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  ed, in particolare, l'art. 18
comma 6;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista   la   nota  n. 42946  dell'11 maggio  2004  con  la  quale
l'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   ha  comunicato  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  Ufficio  P.P.A.,  l'intendimento  di  avviare procedure di
reclutamento  del  personale  dall'esterno  per complessivi ventinove
posti  delle  posizioni  economiche  B2  e  C2,  qualora  non  vi sia
personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  nota  n. 3929/9  del  1° luglio  2004, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  - ufficio P.P.A. - servizio mobilita', ha comunicato di non
avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto  legislativo  n. 165/2001,  per  la  qualifica  di  direttore
agrario - area C, posizione economica C2;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di  un  concorso  pubblico, per esami, per il reclutamento di
diciotto  unita',  da inquadrare, in prova, nel profilo professionale
di direttore agrario, area funzionale C, posizione economica C2;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a  complessivi
diciotto  posti  nel profilo professionale di direttore agrario, area
funzionale  C, posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  -  Ministero delle politiche agricole e
forestali,  da destinarsi presso gli Uffici centrali e periferici del
medesimo Ispettorato.
    L'ispettorato  centrale  repressione frodi si riserva la facolta'
di  procedere  alla  variazione  dei  posti  banditi,  in  ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.