IL DIRETTORE GENERALE
    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e   4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto   il   decreto   ministeriale   2 novembre   1993,  n. 571,
concernente  modalita'  e  criteri  applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale e sue successive modificazioni, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi «interni», per titoli
ed esami, per l'ammissione di 42 sottotenenti di complemento di prima
nomina dell'Esercito alla ferma biennale non rinnovabile, con riserva
di   rideterminarne   eventualmente   il  numero  in  funzione  delle
disposizioni  che  saranno contenute nella legge relativa al bilancio
di  previsione  dello  Stato per l'anno finanziario 2005 di imminente
emanazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.   Sono  indetti  per  l'anno  2005  i  sottoindicati  concorsi
«interni», per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni
due  non  rinnovabile nel Corpo di appartenenza di 42 sottotenenti di
complemento di prima nomina dell'Esercito:
      a) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  11  sottotenenti  di  complemento di prima nomina provenienti dal
118°  corso  A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 145° corso A.U.C.
del  Corpo  sanitario  (medici,  odontoiatri,  chimici - farmacisti e
veterinari), cosi' ripartiti:
        7 del Corpo degli ingegneri;
        1 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari).
      b) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di 14 sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal 119
corso  A.U.C.  del  Corpo  degli ingegneri e dal 146 corso A.U.C. del
Corpo sanitario (medici, odontoiatri e veterinari), cosi' ripartiti:
        7 del Corpo degli ingegneri;
        4 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari).
      c) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  7 sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal dal
120° corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri.
      d) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  10  sottotenenti  di  complemento di prima nomina provenienti dal
121°  corso  A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 147° corso A.U.C.
del  Corpo  sanitario  (medici,  odontoiatri,  chimici - farmacisti e
veterinari), cosi' ripartiti:
        3 del Corpo degli ingegneri;
        4 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari).
    2.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1 il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di merito, per soddisfare
sopravvenute  esigenze  dello  Stato  Maggiore dell'Esercito connesse
alla consistenza delle categorie dei rispettivi ufficiali ausiliari.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare, in tutto o in parte, il
bando  nella  parte  relativa  ad  uno  o piu' dei concorsi di cui al
precedente  comma 1,  di  modificare,  fino alla data di approvazione
della  graduatoria  di  merito  di ciascuno dei concorsi medesimi, il
numero  dei posti in relazione a quanto sara' determinato dalla legge
di  bilancio  per l'anno 2005, nonche' di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla ferma biennale non rinnovabile, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.