IL DIRETTORE GENERALE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della facolta' di ingegneria, e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e  modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in   applicazione  dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  prevede  all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga  fissata  annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   Sanita'   Militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  Sanita'  Militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge   14 novembre  2000,  n. 331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma  6,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380,  che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei
quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento di personale femminile,
ha  fissato  al 50%, per il Corpo sanitario militare marittimo, ed al
100%,  per  i Corpi tecnici della Marina, l'aliquota massima di detto
personale  che  potra'  essere  immesso  nel ruolo normale di ciascun
Corpo,  con  le  modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per il 2005 due concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  sottotenenti  di vascello in
servizio  permanente  nei  ruoli  normali, rispettivamente, del Corpo
sanitario militare marittimo e dei Corpi tecnici della Marina;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali,
                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti,  per  l'anno 2005, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare:
      a) concorso  per la nomina di dieci sottotenenti di vascello in
servizio  permanente  effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo;
      b) concorso  per  la  nomina di tre sottotenenti di vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi tecnici, di
cui uno del genio navale e due delle armi navali.
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere
a)  e  b),  l'80%  dei  posti disponibili e' riservato agli ufficiali
ausiliari  della Marina che abbiano prestato servizio senza demerito.
Fruiranno,  pertanto, della riserva di otto posti nel concorso per la
nomina  a  sottotenente  di  vascello  nel  Corpo  sanitario militare
marittimo  e  due  posti nel concorso per la nomina a sottotenente di
vascello  nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali) - sempreche'
in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dal  successivo  art. 2 del
presente   decreto   -  gli  ufficiali  di  complemento  che  abbiano
completato  senza  demerito il servizio di prima nomina nella Marina,
quelli  in  costanza di ferma biennale non rinnovabile nella Marina e
quelli in congedo per aver prestato senza demerito servizio, in tutto
o  in  parte,  in  detta  ferma,  nonche'  gli  ufficiali  piloti  di
complemento della Marina.
    3.  Ai  concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
    Il  numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi
di  cui  al precedente comma 1, lettere a) e b), per i concorrenti di
sesso  femminile,  calcolato in base all'aliquota percentuale fissata
per  ciascun  Corpo  dal  decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato
nelle premesse, e' il seguente:
      a) cinque nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello
nel Corpo sanitario militare marittimo;
      b) tutti  e tre per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello  nei  Corpi  tecnici  (genio  navale  e  armi navali), ferma
restando la riserva di posti a favore degli ufficiali ausiliari della
Marina prevista dal precedente comma 2 del presente articolo.
    Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire  la  nomina  ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
normali   della   Marina   militare  in  numero  superiore  a  quello
precedentemente  indicato per ciascun concorso, anche se collocati in
posizione   utile   nella  relativa  graduatoria  di  merito  di  cui
all'art. 11 del presente decreto.
    4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  agli  ufficiali  ausiliari  della Marina eventualmente non
ricoperti  per  mancanza  di riservatari idonei saranno devoluti agli
altri  concorrenti,  secondo  l'ordine  della relativa graduatoria di
merito.  Resta  comunque  fermo  quanto  indicato  per  il  personale
femminile nel precedente comma 3.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare fino alla
data di approvazione delle graduatorie di merito il numero dei posti,
di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori alla frequenza del corso
applicativo,  in  ragione  di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2005.