IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento di personale femminile, ha fissato al 50%, per il Corpo sanitario militare marittimo, ed al 100%, per i Corpi tecnici della Marina, l'aliquota massima di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo normale di ciascun Corpo, con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Ravvisata la necessita' di indire per il 2005 due concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo sanitario militare marittimo e dei Corpi tecnici della Marina; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti, per l'anno 2005, i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare: a) concorso per la nomina di dieci sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; b) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi tecnici, di cui uno del genio navale e due delle armi navali. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), l'80% dei posti disponibili e' riservato agli ufficiali ausiliari della Marina che abbiano prestato servizio senza demerito. Fruiranno, pertanto, della riserva di otto posti nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo sanitario militare marittimo e due posti nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali) - sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2 del presente decreto - gli ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito il servizio di prima nomina nella Marina, quelli in costanza di ferma biennale non rinnovabile nella Marina e quelli in congedo per aver prestato senza demerito servizio, in tutto o in parte, in detta ferma, nonche' gli ufficiali piloti di complemento della Marina. 3. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse, e' il seguente: a) cinque nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo sanitario militare marittimo; b) tutti e tre per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), ferma restando la riserva di posti a favore degli ufficiali ausiliari della Marina prevista dal precedente comma 2 del presente articolo. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare in numero superiore a quello precedentemente indicato per ciascun concorso, anche se collocati in posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui all'art. 11 del presente decreto. 4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati agli ufficiali ausiliari della Marina eventualmente non ricoperti per mancanza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto indicato per il personale femminile nel precedente comma 3. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.