IL DIRETTORE GENERALE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica  e  Tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati  idonei al servizio militare modificata con la direttiva in
data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma
3,  che  prevede  che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per
l'ammissione  alle  Accademie  riservati  al  proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e   Tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 ottobre  2001,  concernente
approvazione  del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione dell'art. 20,
comma 3, del succitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due
distinti  concorsi  per  l'ammissione  di  complessivi 200 allievi al
primo  anno del 187° corso dell'Accademia militare di Modena, uno per
40  posti,  d'ora  in  avanti  identificato  come concorso «interno»,
riservato  ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti,
ai  volontari  in  servizio permanente ed a quelli in ferma breve con
almeno  dodici mesi di servizio in tale posizione, uno per 160 posti,
d'ora   in   avanti   identificato   come  concorso  «pubblico»,  per
concorrenti  diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie,
sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto;
    Ravvisata  comunque  l'opportunita'  di  prevedere  che  i  posti
eventualmente  non  ricoperti  nel  concorso «interno» possano essere
portati  in  aumento  a  quelli  disponibili  nel concorso «pubblico»
indetto con il presente decreto;
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  ha  definito, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli  normali  dell'Esercito  nei  quali  avverra' nell'anno 2005 il
reclutamento   del   personale  femminile,  ed  ha  fissato  al  100%
l'aliquota  massima  di  detto personale che potra' accedere ai corsi
regolari dell'Accademia militare nell'anno accademico 2005/2006;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Ritenuto  opportuno  prevedere  che  nel concorso «pubblico» alle
prove  concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi   concorrenti   idonei   in  numero  via  via  decrescente  -
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso «pubblico», per esami, per l'ammissione
di   160  (centosessanta)  allievi  al  primo  anno  del  187°  corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
      98  (novantotto)  al  corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
      13 (tredici) al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      11 (undici ) al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      28 (ventotto) al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      10   (dieci)  al  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    2. Qualora nel concorso «interno», per esami, per l'ammissione di
40  allievi  al  primo anno del 187° corso dell'Accademia militare di
Modena  indicato  nelle  premesse  uno  o  piu'  dei  posti non fosse
ricoperto  per  insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi
potranno  essere  devoluti  a  quelli  previsti per il corrispondente
corso di cui al precedente comma 1.
    3.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, di sesso sia maschile che femminile, anche se alle armi,
ad  eccezione  - per i motivi indicati nelle premesse - del personale
cui  e'  riservato  il  concorso  «interno»  (militari in servizio in
qualita'  di  sergenti, di allievi sergenti, di volontari in servizio
permanente  e di volontari in ferma breve, questi ultimi con servizio
di  durata pari o superiore a dodici mesi in detta ferma alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande indicato al
successivo art. 4, comma 1). Le disposizioni del presente decreto, in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    4.   I   concorrenti   potranno   indicare   nella   domanda   di
partecipazione al concorso solo l'ordine di preferita assegnazione ai
citati corsi - per il Corpo sanitario dell'Esercito anche l'ordine di
preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia,
farmacia   o  medicina  veterinaria).  In  mancanza  di  indicazione,
l'ordine  di  preferenza  verra'  d'ufficio  ritenuto coincidente con
l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1
del  presente  articolo.  Peraltro,  l'assegnazione  ai  corsi e agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel  successivo  art. 14,  commi  8  e 10, all'atto del completamento
delle attivita' di ammissione alla frequenza del tirocinio.
    5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche  le  graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico  gli  allievi  giudicati  idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
    6.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
      gli  ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali   e   del  Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato
dell'Esercito   seguiranno  un  corso  di  laurea  triennale  ed  uno
successivo,  biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
        politico-organizzativo;
        dei sistemi infrastrutturali;
        delle comunicazioni;
        logistiche;
        economico - amministrativo;
      gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso  di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di  laurea  specialistica  in  Ingegneria,  negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  il  Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno   corsi   di   studi   universitari   finalizzati   al
conseguimento  della  laurea  in  Medicina  e  chirurgia,  ovvero  in
Farmacia o in Medicina veterinaria.
    L'Amministrazione   della   difesa   si   riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
      i  concorrenti  gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      i  concorrenti  gia'  laureati  in  Medicina  e  chirurgia o in
Chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in Medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    Inoltre:
      i   concorrenti   che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    8.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione delle
graduatorie  finali  di  merito,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
sopravvenute  esigenze  della  Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.
    9.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  delle graduatorie finali di merito, il numero
dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del  corso,  in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2005.