IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
    Visto   il   regio   decreto-legge   22 febbraio   1937,  n. 220,
concernente  l'ordinamento  dell'Aeronautica  militare  e  successive
modificazioni;
    Visto   il  regio  decreto  25 marzo  1941,  n. 472,  concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
    Viste  le  leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio  1974,  n. 68  e  5 agosto  1981,  n. 440, concernenti il
trattamento   economico   spettante   agli  allievi  delle  Accademie
militari;
    Vista   la   legge   26 gennaio   1963,   n. 52,  concernente  il
riordinamento   del   Corpo   del   genio  aeronautico  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita';
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni  che  prevedono  la  precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari della Accademia aeronautica;
    Vista  la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento   degli   ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
    Vista  la  legge  4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della  specialita'  di  navigatore  militare  nel ruolo normale degli
ufficiali   naviganti  in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 novembre  1994,  concernente
approvazione  del  regolamento  interno della Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per  i  corsi  ordinari  dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate, e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  titoli  di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi  per  l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di  svolgimento  dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in   applicazione  dell'art. 3,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica  e  Tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di Finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al   servizio  militare  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Vista  la  direttiva tecnica del Ministero della Difesa 19 aprile
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 127 del
2 giugno  2000,  per  l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare;
    Vista  la  direttiva 19 aprile 2000, concernente delineazione del
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
modificata con la direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  ministeriale 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e   Tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331,
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003, concernente
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita'  ai  servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita';
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma  6,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380,  che,  nel  definire  le  Armi  e  i  Corpi dei ruoli normali
dell'Aeronautica  militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2005  il
reclutamento  del  personale femminile, ha fissato rispettivamente al
50%  nel  ruolo  naviganti  normale dell'Arma aeronautica e nel ruolo
normale delle armi dell'Arma aeronautica ed al 100% nel ruolo normale
dei Corpi del genio e di commissariato aeronautico l'aliquota massima
di  detto  personale  che  potra'  accedere  alla 1ª classe dei corsi
regolari dell'Accademia aeronautica nell'anno accademico 2005/2006;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una  prova  di  preselezione  cui  sottoporre tutti i partecipanti al
concorso   per   l'ammissione  alla  1ª  classe  dei  corsi  regolari
dell'Accademia aeronautica indetto con il presente decreto;
      Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata,
a  garanzia  di  adeguata  selezione,  che  venga  ammesso alle prove
successive  a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati  idonei,  pari a venti volte il numero dei posti a concorso
per  il  ruolo  naviganti  normale e dieci volte quello per rimanenti
Armi e Corpi;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di sesso femminile da ammettere alla 1ª classe dei corsi
regolari  dell'Accademia  aeronautica  definita  per  l'anno 2005 dal
sopracitato   decreto   ministeriale  11 maggio  2004,  e'  opportuno
prevedere  che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella  di  preselezione  nel  numero  sopraindicato  quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
    Vista  la  direttiva n. 48 e successive modificazioni del Comando
generale  delle  scuole  dell'Aeronautica  militare,  concernente  la
selezione  psicoattitudinale  e  comportamentale  dei partecipanti ai
concorsi  per  allievi  ufficiali  dei  ruoli  normali dell'Accademia
aeronautica e degli allievi ufficiali di complemento,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso, per esami, per l'ammissione di 107
(centosette)  allievi  ufficiali  alla  1ª  classe dei corsi regolari
dell'Accademia  aeronautica  -  anno  accademico  2005/2006.  I posti
disponibili sono cosi' ripartiti:
      n. 65  del  ruolo  naviganti  normale dell'Arma aeronautica, di
cui:
      n. 61 per la specialita' «piloti»;
      n. 4 per la specialita' «navigatori»;
      n. 16 del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
      n. 16 del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
      n. 10 del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti,  anche  se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile.   Pertanto,  le  disposizioni  del  presente  decreto,  in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3.  Il  reclutamento  del  personale  femminile, limitatamente al
ruolo  naviganti  normale  dell'Arma  aeronautica  e al ruolo normale
delle  armi  dell'Arma  aeronautica,  comunque,  non  potra' superare
l'aliquota  percentuale  del  50% dei posti messi a concorso indicata
nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse.
    Pertanto,   i  posti  disponibili  per  il  personale  femminile,
calcolati  in  base  alle  aliquote percentuali indicate nel suddetto
decreto ministeriale, sono 66 (sessantasei), cosi' ripartiti:
      n. 32  (trentadue)  per  il  ruolo  naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di cui:
      n. 30 (trenta) per la specialita' «piloti»;
      n. 2 (due) per la specialita' «navigatori»;
      n. 8   (otto)   per  il  ruolo  normale  delle  armi  dell'Arma
aeronautica;
      tutti  e  16  (sedici) per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
      tutti   e  10  (dieci)  per  il  ruolo  normale  del  Corpo  di
commissariato aeronautico.
    4.  Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti  di sesso femminile
potranno   essere   ammessi   alla   1ª  classe  dei  corsi  regolari
dell'Accademia  aeronautica  -  anno  accademico  2005/2006 in numero
superiore  a  quello  sopra indicato, anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
    5.  I  concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per  uno  solo  dei  predetti  ruoli  e,  se concorrenti per il ruolo
naviganti  normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
«piloti»  o «navigatori»). Non e' ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
    6.  I  vincitori  del  concorso, subordinatamente alla verifica -
anche  successiva  all'ammissione  in  Accademia  -  del possesso dei
requisiti  di  cui al successivo art. 2 del presente decreto, saranno
ammessi   quali   allievi  alla  frequenza  dei  corsi  all'Accademia
aeronautica.
    7. Durante la permanenza in Accademia:
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica  e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle armi dell'Arma
aeronautica  seguiranno  un  corso  di laurea in Scienze Aeronautiche
articolato su un piano di studi triennale che consente, attraverso la
frequenza   di  successivi  moduli,  il  conseguimento  della  laurea
specialistica.
    I  piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno   definiti   dall'Accademia   aeronautica   per   indirizzare
opportunamente  la  formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico  seguiranno  un corso di laurea, triennale, in ingegneria
ed  uno  successivo,  biennale, di laurea specialistica in Ingegneria
Aerospaziale,  Elettronica o Civile. La suddivisione tra i vari corsi
sara'  effettuata d'autorita' dal Comando dell'Accademia aeronautica,
sulla  base  delle  esigenze  stabilite  dalla  Forza armata e tenuto
conto,   per   quanto  possibile,  delle  preferenze  espresse  dagli
interessati.
    Durante  l'iter  formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno  essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica
che  definira',  in ogni caso, i piani degli studi in osservanza alle
esigenze  della  Forza  armata  e  alla  necessita'  di  adeguare  la
formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di concerto con la competente
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo di
commissariato  aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,
triennale, per il conseguimento della laurea in Scienze Giuridiche ed
un  successivo  corso,  biennale,  per  il conseguimento della laurea
specialistica in Giurisprudenza.
    L'Accademia  aeronautica  definira', in ogni caso, il piano degli
studi   in  osservanza  alle  esigenze  della  Forza  armata  e  alla
necessita'  di  adeguare  la  formazione  ai  nuovi iter didattici di
concerto   con   l'Universita'  anche  durante  gli  anni  accademici
successivi al primo.
    8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
      i  concorrenti  in  possesso della laurea in Giurisprudenza, di
quella   in   Scienze   Giuridiche   e  di  quella  specialistica  in
Giurisprudenza  non potranno partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
      i  concorrenti  in  possesso  della  laurea  in Ingegneria o di
quella  specialistica  in  Ingegneria  non  potranno  partecipare  al
concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
    Inoltre:
        i  concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
aeronautica  avessero  gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
    9.  Le  materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi  sono  quelle  previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono  riconosciuti  validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
    10.  Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno,  inoltre,  corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per  il  conseguimento,  rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
    11. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione della
graduatoria  di  merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla  consistenza del ruolo
normale della rispettiva Arma o Corpo.
    12.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti
di  cui  al  precedente  comma  1,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori   alla   frequenza   dei  corsi,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.