IL DIRETTORE GENERALE
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente «Ordinamento
della Regia Marina», e successive modificazioni;
    Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente «Testo
unico  delle  disposizioni  legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo   reali   equipaggi   marittimi   e   lo  stato  giuridico  dei
sottufficiali della Regia Marina», e successive modificazioni;
    Visto  il  regio  decreto  1°  luglio  1938, n. 1368, concernente
«Modifiche  all'ordinamento  del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina», e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale  13 marzo 1998, concernente
«Norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
della Marina Militare», e successiva modificazione;
    Vista  la  pubblicazione  SMM  42,  concernente  le «Disposizioni
attuative  del  regolamento  delle scuole sottufficiali della M.M. di
Taranto  e  La  Maddalena,  ediz.  1999»,  dello Stato Maggiore della
Marina Militare;
    Vista  la  legge  31  luglio  1954,  n.  599,  concernente «Stato
giuridico   dei   Sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»;
    Vista  la  legge  10  maggio 1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza»;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione  dell'art.  3  della  legge  n.  216/1992  in  materia di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni  integrative  e  correttive  del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze Armate»;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n.  3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, concernente «Norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127, concernente «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di controllo» modificata con legge 16
giugno 1998, n. 191;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  «Regolamento  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi», e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente «Determinazioni dei compensi da corrispondere
ai  componenti delle Commissioni Esaminatrici ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche»;
    Visti  il  decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge  31  gennaio  2002,  n.  6,  il decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451,   convertito   con   legge   27  febbraio  2002,  n.  15,  il
decreto-legge  16  aprile 2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002,  n. 116, il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito con
legge  18 marzo 2003, n. 42, il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito con legge 1° agosto 2003, n. 219, la legge 11 agosto 2003,
n.  231, il decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con legge
12  marzo  2004,  n. 68,  il  decreto-legge  24  giugno 2004, n. 160,
convertito  con  legge  30  luglio  2004, n. 207 e la legge 30 luglio
2004,   n.  208  tutti  concernenti  la  partecipazione  italiana  ad
operazioni militari internazionali;
    Visto  il foglio n. UGP/I/61284/4/2 del 27 settembre 2004, con il
quale  lo Stato Maggiore della Marina Militare - Ufficio Generale del
Personale,  ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di
concorso  interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al quinto
corso   complementare  Marescialli  della  Marina  Militare  e  delle
Capitanerie  di  Porto  nonche'  il  numero  dei  posti  da mettere a
concorso  fissandone  la  ripartizione  in  categorie ed il programma
della prova d'esame;
      Ritenuto  di  dover provvedere a indire un concorso interno per
trentatre posti per allievi marescialli della Marina Militare e delle
Capitanerie di Porto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  interno, per esami e per titoli, a
trentatre posti per l'ammissione al V corso complementare marescialli
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, cosi' ripartiti:
      a) undici  posti  riservati a coloro che, alla data di scadenza
del  presente bando di concorso, appartengano al ruolo Sergenti della
Marina Militare e delle Capitanerie di Porto;
      b) ventidue posti riservati a coloro che, alla data di scadenza
del  presente  bando  di concorso, appartengano al ruolo Volontari di
Truppa   in   servizio  permanente  della  Marina  Militare  e  delle
Capitanerie di Porto.
    I  posti  di  cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono
ripartiti secondo le categorie di seguito indicate:
                           Ruolo Sergenti
CATEGORIA                                             |POSTI
Nocchieri                                             | 1
Specialisti del Sistema di Combattimento              | 1
Tecnici del Sistema di Combattimento                  | 2
Specialisti del Sistema di Piattaforma                | 1
Supporto e Servizio Amministrativo/Logistico          | 1
Incursori Fucilieri di Marina Palombari               | 1
Servizio Sanitario                                    | 1
Totale M.M. . . .                                     | 8
Nocchieri di Porto                                    | 3
Totale generale . . .                                 |11
                  Ruolo Volontari di Truppa in s.p.
CATEGORIA                                             |POSTI
Nocchieri                                             | 2
Specialisti del Sistema di Combattimento              | 3
Tecnici del Sistema di Combattimento                  | 3
Specialisti del Sistema di Piattaforma                | 3
Supporto e Servizio Amministrativo/Logistico          | 2
Incursori Fucilieri di Marina Palombari               |  2
Servizio Sanitario                                    | 1
Totale M.M. . . .                                     |16
Nocchieri di Porto                                    | 6
Totale generale . . .                                 |22
    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      una prova scritta di cultura militare basata su un questionario
a risposta multipla;
      la valutazione dei titoli.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero di posti,
di  sospendere l'ammissione al corso di qualificazione dei vincitori,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica.