Vista  la  legge  20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    Visti  gli  articoli  4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante  nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata
legge  n.  407/1998,  ampliando  l'ambito dei destinatari della norma
agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e
alle vittime del dovere e loro superstiti;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001,  n.  318,  «Regolamento  recante  disciplina per l'assegnazione
delle  borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita',  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle vittime del
terrorismo»;
    Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  4 febbraio 2003 (convertito
nella  legge  2  aprile 2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della
legge  n. 407/1998  estendendo  l'ambito  dei benefici delle borse di
studio  agli  orfani  e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  alle  vittime  del  dovere e loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e
di  corso  universitario,  anche  le  scuole  elementari e secondarie
inferiori;
    Vista  la  legge  3  agosto  2004,  n. 206 recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
    Considerato  che  gli  articoli 3  e  4  del  citato  regolamento
dispongono  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire  i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative  graduatorie  vengono  approvate  da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di  borse  di  studio  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle
vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle
vittime  del  dovere  e dei superstiti figli e orfani - delle vittime
del dovere.
    2. Per l'anno accademico 2003/2004 sono da assegnare:
      cento  borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna,
riservate  agli  studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere;
    3. Per l'anno scolastico 2003/2004 sono da assegnare:
      quattrocento  borse  di  studio,  dell'importo  di  euro 206,58
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti,  figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino
la scuola elementare e la scuola media inferiore;
      trecentoquaranta  borse  di studio, dell'importo di euro 516,46
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti,  figli e orfani delle vittime del dovere, che frequentino
la scuola media superiore;
    4.  Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
portatori  di  handicap  di  cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
    5.  Le  somme  residue  relative a borse di studio non attribuite
nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di
aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse  a  concorrenti  di  altra  tipologia,  in  base  alla relativa
graduatoria.