IL VICE DIRETTORE GENERALE Vista la Legge 31 luglio 1954, n 599, concernente «Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n 3 e del 3 maggio 1957, n 686, e successive modificazioni, concernenti «Disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»; Vista la Legge 10 maggio 1983, n 212, concernente «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza»; Visto il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Visto il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n 82, concernente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»; Vista la Legge 11 luglio 1978, n 382, concernente «Norme di principio sulla disciplina militare»; Vista la Legge 7 agosto 1990, n 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il Decreto ministeriale 16 settembre 1993, n 603, concernente «Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa»; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la Legge 15 maggio 1997, n 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n 191»; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente «Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 19 ottobre 1999, concernente «Regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell'Esercito»; Vista la circolare n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Impiego delle Forze - Ufficio Dottrina Addestramento e Regolamenti - concernente «Controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito»; Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001 dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito - Dipartimento di Sanita' e Veterinaria Ufficio - Organizzazione Sanitaria, concernente l'effettuazione delle visite mediche periodiche; Vista la circolare n. 116/1/3746/4114 in data 25 ottobre 2004 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente attivita' di psicologia nelle Forze Armate; Visti il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con legge 31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, concernente la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali; Visto il foglio n. 8559/082201 in data 10 dicembre 2004, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale - Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento - ha comunicato gli elementi di programmazione del bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al quinto corso allievi marescialli dell'Esercito Italiano, nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame; Ritenuto di dover provvedere a indire un concorso interno per 66 posti per allievi marescialli dell'Esercito Italiano; Visto l'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1998 - come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 - concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare, per il quale il Vice Direttore Militare piu' anziano sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, a 66 posti per l'ammissione al 5° corso allievi marescialli dell'Esercito Italiano, cosi' ripartiti: ventidue posti riservati a coloro che provengono dal ruolo Sergenti dell'Esercito Italiano; quarantaquattro posti riservati a coloro che provengono dal ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente dell'Esercito Italiano. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale Militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Lo svolgimento del concorso prevede: prova scritta di cultura professionale basata su un questionario a risposta multipla; selezione attitudinale; valutazione dei titoli. Agli ammessi alla frequenza del corso sara' assegnata la specializzazione durante la fase basica del corso stesso, secondo le modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito. I candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli dell'Esercito Italiano, potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale in base alle esigenze della Forza Armata, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.