IL VICE DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  Legge  31 luglio  1954,  n 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visti  i  Decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n  3  e  del 3 maggio 1957, n 686, e successive modificazioni,
concernenti  «Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
    Vista  la  Legge  10 maggio  1983,  n 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza»;
    Visto  il  Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n 196, concernente
«Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992,  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n  196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»;
    Vista  la  Legge  11 luglio  1978,  n  382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista  la Legge 7 agosto 1990, n 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il   Decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n  603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n  241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n
487,   concernente   «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Vista la Legge 15 maggio 1997, n 127, concernente «Misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di  decisione  e  di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n
191»;
    Visto  il  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  Esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data
19 ottobre   1999,  concernente  «Regolamento  interno  della  Scuola
Sottufficiali dell'Esercito»;
    Vista  la  circolare  n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello
Stato  Maggiore dell'Esercito - Reparto Impiego delle Forze - Ufficio
Dottrina   Addestramento   e  Regolamenti  -  concernente  «Controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito»;
    Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001
dell'Ispettorato  Logistico dell'Esercito - Dipartimento di Sanita' e
Veterinaria   Ufficio   -   Organizzazione   Sanitaria,   concernente
l'effettuazione delle visite mediche periodiche;
    Vista  la  circolare  n. 116/1/3746/4114  in data 25 ottobre 2004
dello   Stato   Maggiore   della  Difesa,  concernente  attivita'  di
psicologia nelle Forze Armate;
    Visti  il  decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge  31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni
e  proroghe,  concernente  la  partecipazione  italiana ad operazioni
militari internazionali;
    Visto  il  foglio n. 8559/082201 in data 10 dicembre 2004, con il
quale  lo  Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto Affari Giuridici ed
Economici del Personale - Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento -
ha  comunicato  gli  elementi di programmazione del bando di concorso
interno,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  al quinto corso
allievi  marescialli  dell'Esercito  Italiano,  nonche' l'entita' dei
posti da mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame;
    Ritenuto  di dover provvedere a indire un concorso interno per 66
posti per allievi marescialli dell'Esercito Italiano;
    Visto  l'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1998
-   come   modificato  dal  decreto  ministeriale  8  giugno  2001  -
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  Direzione
Generale  per  il  Personale Militare, per il quale il Vice Direttore
Militare  piu'  anziano  sostituisce il Direttore Generale in caso di
assenza  o  impedimento  e  ne assolve le funzioni in caso di vacanza
della carica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  interno,  per esami e per titoli, a 66
posti  per l'ammissione al 5° corso allievi marescialli dell'Esercito
Italiano, cosi' ripartiti:
      ventidue  posti  riservati  a  coloro  che provengono dal ruolo
Sergenti dell'Esercito Italiano;
      quarantaquattro  posti  riservati  a  coloro che provengono dal
ruolo  Volontari  di  Truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito
Italiano.
    Resta  impregiudicata  per la Direzione Generale per il Personale
Militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere
o  rinviare  le  prove  concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei posti, di
sospendere  l'ammissione  al  corso  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      prova   scritta   di   cultura   professionale   basata  su  un
questionario a risposta multipla;
      selezione attitudinale;
      valutazione dei titoli.
    Agli   ammessi  alla  frequenza  del  corso  sara'  assegnata  la
specializzazione  durante la fase basica del corso stesso, secondo le
modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
    I  candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli dell'Esercito
Italiano,  potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale
in  base  alle  esigenze  della Forza Armata, indipendentemente dalle
sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.