IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli  articoli 2  e  4  della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli Ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente  il  regolamento  della Scuola navale militare «Francesco
Morosini»;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della   legge   14 novembre  2000,  n. 331,  modificato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato  in  applicazione  dell'art. 23,  comma  5,  del  sopracitato
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  recante  disposizioni
concernenti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'arruolamento  degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  11 maggio 2004,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  che,  nel  definire, tra l'altro, i ruoli
della  Marina  nei  quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento del
personale   femminile,  ha  fissato  le  aliquote  massime  di  detto
personale  che  potra'  essere  ammesso ai corsi allievi ufficiali in
ferma  prefissata  dei  ruoli normali e speciali dei vari Corpi della
Marina stessa;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per  il  reclutamento  nel  corso del 2005 di complessivi 240 allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei ruoli normali e dei
ruoli  speciali  della Marina militare, con riserva di rideterminarne
eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non
prevedibili,  nonche'  in  funzione della consistenza delle categorie
degli ufficiali ausiliari della Marina;
    Ritenuto,  al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata,  di  prevedere  che  il  reclutamento  di giovani laureati in
medicina  e  chirurgia,  disciplina  di  particolare interesse per la
medesima,  da ammettere alla frequenza del corso allievi ufficiali in
ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo avvenga per aree geografiche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Posti a disposizione

    1.  Sono  indetti  i  seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione  di  complessivi  duecentoquaranta  giovani  al 6° corso
allievi  ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il
conseguimento  della  nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina
in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali e speciali dei vari
Corpi  della Marina, che avra' luogo di massima dalla prima settimana
di settembre 2005 all'ultima settimana di novembre 2005:
      a) Concorso per complessivi centouno posti di allievo ufficiale
in  ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei seguenti Corpi
della Marina:
        1) cinquantasette posti per i Corpi dello stato maggiore, del
commissariato  militare marittimo e delle capitanerie di porto, cosi'
ripartiti:
          stato maggiore: 6 posti;
          commissariato militare marittimo: 21 posti;
          capitanerie di porto: 30 posti;
        2)  ventiquattro  posti  per i Corpi del genio navale e delle
armi navali, cosi ripartiti:
          genio navale: 14 posti;
          armi navali: 10 posti
        3)  venti  posti  per  il Corpo sanitario militare marittimo,
cosi ripartiti:
          medici: 18 posti;
          odontoiatri: 2 posti;
        Il  numero  dei posti a concorso, solo per il Corpo sanitario
militare  marittimo - medici, e' ulteriormente ripartito in base alle
aree  geografiche  indicate  nell'allegato  «E» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
      b) Concorso  per  complessivi  centotrentanove posti di allievo
ufficiale  in  ferma  prefissata,  ausiliario  dei ruoli speciali dei
seguenti Corpi della Marina:
          Corpo di stato maggiore: 55 posti;
          Corpo del genio navale: 16 posti;
          Corpo delle armi navali: 4 posti;
          Corpo di commissariato militare marittimo: 14 posti
          Corpo delle capitanerie di porto: 50 posti
    2.   Ai  concorsi  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(A.U.F.P.)   di   cui  al  precedente  comma  1  possono  partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono  intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
    3.  Il  personale femminile che potra' conseguire l'ammissione ai
corsi  A.U.F.P., comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale
massima  del  30%  dei  posti  messi  a concorso per i Corpi di stato
maggiore,  del  genio  navale,  delle  armi navali, del commissariato
militare  marittimo  e  delle  capitanerie  di porto e del 50% per il
Corpo sanitario militare marittimo, indicata nel decreto ministeriale
11 maggio   2004,   citato  nelle  premesse.  Pertanto  il  personale
femminile che potra' conseguire l'ammissione ai corsi A.U.F.P. di cui
al  presente  decreto  non  potra'  superare  il  numero  di  seguito
indicato:
      a) Nel  concorso  per  allievo  ufficiale  in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli normali:
        Corpo di stato maggiore: 2 posti;
        Corpo di commissariato militare marittimo: 6 posti;
        Corpo delle capitanerie di porto: 9 posti;
        Corpo del genio navale: 4 posti;
        Corpo delle armi navali: 3 posti;
        Corpo sanitario militare marittimo - medici: 9 posti
        Corpo sanitario militare marittimo - odontoiatri: 1 posto;
      b) Nel  concorso  per  allievo  ufficiale  in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli speciali:
        Corpo di stato maggiore: 17 posti;
        Corpo del genio navale: 5 posti;
        Corpo delle armi navali: 1 posto;
        Corpo di commissariato militare marittimo: 4 posti;
        Corpo delle capitanerie di porto: 15 posti.
      Pertanto,   in  nessun  caso  concorrenti  di  sesso  femminile
potranno  essere ammessi ai corsi A.U.F.P. di cui al presente decreto
in  numero  superiore  a  quello sopraindicato, anche se collocati in
posizione  utile  nelle  graduatorie  di  merito di cui al successivo
art. 10.
    4.  Il numero dei posti disponibili in ciascun concorso e la loro
ripartizione  per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data
di  approvazione  della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza   dei  ruoli  degli  ufficiali  di  complemento  e  degli
ufficiali in ferma prefissata.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere   o   rinviare   le   prove   concorsuali,  di  sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso, nonche' di
modificarne le date di svolgimento in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.