IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti «Disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato» e «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente «Norme di principio sulla disciplina militare»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente «Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n. 191»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente «Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Vista la pubblicazione del Comando Generale delle Scuole dell'Aeronautica Militare in data 12 luglio 1999, concernente «Regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare»; Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 2000, recante «Determinazione delle categorie e specialita' nelle quali e' ripartito il personale dell'Aeronautica Militare»; Visti il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 convertito con legge 31 gennaio 2002, n. 6, il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali; Vista la direttiva n. CGS/SM13/30545/P1-2/0.1 dell'11 giugno 2002 «Norme per la selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi quali allievi marescialli dell'A.M.»; Visto il decreto del Ministero della Difesa 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita»; Visto il foglio n. SMA123/ 12079/P13-2 del 18 febbraio 2005 e successivo fax in data 1° marzo 2005, con i quali lo Stato Maggiore dell'Aeronautica - I Reparto ha comunicato il numero dei posti da mettere a concorso, nonche' le esigenze rappresentate per la formulazione del bando di concorso; Ritenuto pertanto di dover indire un concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5° corso allievi marescialli dell'Aeronautica Militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 5° corso di 30 allievi marescialli dell'Aeronautica Militare, cosi' ripartiti: a) n. 10 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo Sergenti dell'Aeronautica Militare; b) n. 20 posti riservati a coloro che provengono dal ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente dell'Aeronautica Militare. Lo svolgimento del concorso prevede: a) eventuale prova preselettiva di cultura generale basata su un questionario a risposta multipla; b) prova scritta di cultura militare e di cultura generale basata su un questionario a risposta multipla; c) selezione attitudinale; d) valutazione dei titoli. I vincitori del concorso, qualora immessi nel ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare, potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero in base alle esigenze della Forza Armata, indipendentemente dalle sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo. Resta impregiudicata per la Direzione generale del Personale Militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di qualificazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.