IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  «Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato»  e  «Norme  di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza»;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione   dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti   amministrativi»,   cosi'   come  modificata  dalla  legge
11 febbraio 2005, n. 15;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di  controllo  modificata  con  legge
16 giugno 1998, n. 191»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  Esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Vista   la   pubblicazione  del  Comando  Generale  delle  Scuole
dell'Aeronautica   Militare   in  data  12 luglio  1999,  concernente
«Regolamento  interno  della  Scuola  Sottufficiali  dell'Aeronautica
Militare»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  in data 3 ottobre 2000, recante
«Determinazione   delle   categorie  e  specialita'  nelle  quali  e'
ripartito il personale dell'Aeronautica Militare»;
    Visti  il  decreto-legge  1° dicembre 2001, n. 421 convertito con
legge  31 gennaio  2002,  n. 6,  il  decreto-legge  28 dicembre 2001,
n. 451,  convertito  con  legge  27 febbraio 2002, n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la partecipazione italiana
ad operazioni militari internazionali;
    Vista la direttiva n. CGS/SM13/30545/P1-2/0.1 dell'11 giugno 2002
«Norme  per  la  selezione  attitudinale dei partecipanti ai concorsi
quali allievi marescialli dell'A.M.»;
    Visto  il  decreto  del  Ministero della Difesa 16 settembre 2003
concernente  «Elenco  delle imperfezioni ed infermita' che sono causa
di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e criteri da
adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita»;
    Visto  il  foglio  n. SMA123/  12079/P13-2 del 18 febbraio 2005 e
successivo  fax  in data 1° marzo 2005, con i quali lo Stato Maggiore
dell'Aeronautica  -  I  Reparto  ha comunicato il numero dei posti da
mettere   a  concorso,  nonche'  le  esigenze  rappresentate  per  la
formulazione del bando di concorso;
    Ritenuto pertanto di dover indire un concorso interno, per titoli
ed   esami,   per   l'ammissione  al  5°  corso  allievi  marescialli
dell'Aeronautica Militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  interno,  per  esami e per titoli, per
l'ammissione  al  5° corso di 30 allievi marescialli dell'Aeronautica
Militare, cosi' ripartiti:
      a) n. 10  posti  riservati  a  coloro  che provengono dal ruolo
Sergenti dell'Aeronautica Militare;
      b) n. 20  posti  riservati  a  coloro  che provengono dal ruolo
Volontari di Truppa in servizio permanente dell'Aeronautica Militare.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) eventuale  prova  preselettiva di cultura generale basata su
un questionario a risposta multipla;
      b) prova  scritta  di  cultura  militare  e di cultura generale
basata su un questionario a risposta multipla;
      c) selezione attitudinale;
      d) valutazione dei titoli.
    I  vincitori  del concorso, qualora immessi nel ruolo Marescialli
dell'Aeronautica  Militare,  potranno  essere  impiegati  su tutto il
territorio  nazionale  e all'estero in base alle esigenze della Forza
Armata,   indipendentemente   dalle  sedi  dove  risultino  effettivi
all'atto dell'immissione nel ruolo.
    Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale del Personale
Militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere
o  rinviare  le  prove  concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei posti, di
sospendere  l'ammissione  al corso di qualificazione dei vincitori in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica.