IL COMANDANTE GENERALE Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, recante l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», che, tra l'altro, ha disposto l'incremento organico del ruolo appuntati e finanzieri, per l'anno 2005, di cinquecentotrenta unita'; Visto l'art. 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra l'altro, nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), della predetta legge 23 agosto 2004, n. 226; Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» il quale, tra l'altro, fa salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute nel citato art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»; Ritenuto di dover riservare, complessivamente, cinque posti ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, Determina: Art. 1. Posti messi a concorso 1. Sono indetti, per l'anno 2005, i seguenti concorsi: a) per il reclutamento di cinquantotto allievi finanzieri del contingente ordinario, riservato a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliario nel Corpo della Guardia di finanza, in possesso dei prescritti requisiti. Le norme che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale sono riportate nella «Parte I» della presente determinazione; b) per il reclutamento di centotrentasei allievi finanzieri del contingente ordinario, riservato ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. Le norme che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale sono riportate nella «Parte II» della presente determinazione. I candidati possono presentare domanda per una sola delle suddette procedure concorsuali. 2. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante la procedura concorsuale di cui al precedente comma 1, lettera b), non potra' superare il 20% dei posti disponibili, cioe' ventisette unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammesse al corso di istruzione in un numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocate in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art. 31. 3. Due dei posti di cui alla lettera a) e tre dei posti di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, rispettivamente, dai successivi articoli 3 e 18, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado. 4. I posti di cui al precedente comma 3, eventualmente non coperti per mancanza di idonei, saranno conferiti agli altri candidati idonei delle rispettive procedure concorsuali.