IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e successive modificazioni; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, (Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari); Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei Vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni); Visto il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri) modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, modificate con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 300 posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 70% corrispondente a decentodieci posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 30%, corrispondente a novanta posti, mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti - ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale ed a quello degli appuntati e carabinieri per il restante terzo con superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al 3° corso annuale (settembre 2006-giugno 2007) di novanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, cosi' ripartiti: a) un terzo ai Brigadieri Capi; b) un terzo ai Brigadieri e Vicebrigadieri; c) un terzo agli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri. La ripartizione verra' effettuata tenendo conto del grado rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori. 2. Dieci posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado - previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali. Tale livello non e' richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti. 3. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova preliminare di cultura a carattere generale, che l'Amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le cinquecento unita'; b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale Maresciallo del ruolo ispettori dei Carabinieri; e) prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; f) esame facoltativo di lingua estera. Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 4. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento ai posti assegnati all'11° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori 2006-2008, indetto in pari data con distinto decreto.