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SI  RIPORTA IL TESTO DEL COMUNICATO DI MODIFICA PUBBLICATO NELLA G.U.
N. 38 DEL 13/5/2005.
IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
militare

    Visto  il  decreto  dirigenziale  3 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 36 del 6 maggio 2005, con
il  quale  sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina  di  46 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
delle  armi  dell'Arma  aeronautica,  di  28 sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, e di 8
sottotenenti  in  servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico;
    Considerato   che,   ai   sensi   della  normativa  vigente,  gli
appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti  dell'Aeronautica  militare in
possesso  del  requisiti specificatamente richiesti dal bando possono
chiedere  di partecipare all'uno o all'altro dei tre concorsi indetti
con il succitato decreto dirigenziale 3 maggio 2005;
    Tenuto  conto  che  la  lettera  c), del comma 1, dell'art. 2 del
bando,  nella attuale formulazione, sembra impedire la partecipazione
di  detto  personale  al concorso per la nomina di 46 sottotenenti in
servizio   permanente   nel   ruolo  speciale  delle  armi  dell'Arma
aeronautica, indetto con il sopracitato decreto dirigenziale 3 maggio
2005;
    Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  ad  una piu' puntuale
formulazione della sopracitata disposizione del bando;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  1° aprile 2004, con il quale al
Gen. B.A.  Gianfranco  Trinca,  quale  vice direttore della Direzione
generale  per  il  personale militare, e' attribuita, tra l'altro, la
competenza  all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia   di  reclutamento  di  personale  militare,  in  particolare
l'art. 2;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    La lettera c), del comma 1, dell'art. 2, del decreto dirigenziale
3 maggio 2005, citato nelle premesse, e' sostituita dalla seguente:
      «c) per  l'Arma  o  Corpo,  uno  solo a scelta, i sottufficiali
inquadrati nel ruolo dei sergenti dell'Aeronautica militare che, alla
data  di  scadenza  del  termine  per la presentazione delle domande,
abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo;».
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 12 maggio 2005
                                            Amm. Sq. Mario Lucidi
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                        IL DIRETTORE GENERALE
         della direzione generale per il personale militare

    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, fra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e   4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli   ufficiali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5, 7 e 58;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e
specialita'  occorrenti  per  la  partecipazione  degli  ufficiali di
complemento  e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi  per  il  reclutamento  nei  ruoli speciali dell'Aeronautica
militare,   emanato   in   applicazione  dell'art. 5,  comma  4,  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente  dei  ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione   dell'art. 3,   comma   2,   del   sopracitato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
d'impiego,  nei  bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto   il   decreto   ministeriale   3 ottobre   2000,   recante
modificazioni  al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie   e  le  specialita'  in  cui  e'  ripartito  il  personale
dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni;
    Vista  la  direttiva CGS n. 74, edizione giugno 2002, del Comando
Generale  delle  Scuole  dell'Aeronautica  militare, concernente, tra
l'altro,  la  selezione attitudinale dei partecipanti ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, con esclusione dei
ruoli normali dell'Accademia aeronautica;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  fissa,  tra  l'altro,  la percentuale massima di
concorrenti  di  sesso  femminile  che possono conseguire la nomina a
sottotenente    in    servizio    permanente   nei   ruoli   speciali
dell'Aeronautica militare;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Vista  la  legge  2 dicembre  2004, n. 299, concernente modifiche
alla  normativa  in  materia  di  stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
    Ravvisata la necessita' di indire, per l'anno 2005, tre concorsi,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di sottotenenti in servizio
permanente  nel  ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, nel
ruolo  speciale  del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo speciale
del Corpo di commissariato aeronautico,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2005  i sottonotati concorsi, per
titoli  ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente
nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare:
      a)  concorso per la nomina di 46 (quarantasei) sottotenenti nel
ruolo  speciale  delle  armi dell'Arma aeronautica, con riserva di 15
(quindici)  posti  a favore degli ufficiali di complemento vincolati,
alla  data  di  scadenza  del termine di presentazione delle domande,
alla  ferma volontaria di anni due non rinnovabile di cui all'art. 37
della  legge  20 settembre  1980,  n. 574  e di 23 (ventitre) posti a
favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
      b)  concorso  per  la  nomina di 28 (ventotto) sottotenenti nel
ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio aeronautico, con riserva di 9
(nove)  posti a favore degli ufficiali di complemento vincolati, alla
data  di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande, alla
ferma volontaria di anni due non rinnovabile di cui all'art. 37 della
legge  20 settembre 1980, n. 574 e di 14 (quattordici) posti a favore
dei  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli,  cosi'
ripartiti tra le seguenti categorie:
        «costruzioni aeronautiche»: 5 posti, di cui 2 (due) riservati
agli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e 2 (due) riservati
ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
        «elettronica»:  8  posti,  di  cui  3  (tre)  riservati  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e 4 (quattro) riservati ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
        «infrastrutture  ed  impianti»:  6  posti,  di  cui  2  (due)
riservati  agli  ufficiali di complemento in ferma biennale e 3 (tre)
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
        «fisica»: 4 posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di
complemento  in  ferma  biennale e 2 (due) riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli;
        «motorizzazione»:  5  posti,  di  cui  1 (uno) riservato agli
ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e 3 (tre) riservati ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
      c)  concorso  per  la nomina di 8 (otto) sottotenenti nel ruolo
speciale  del  Corpo  di  commissariato aeronautico, con riserva di 2
(due)  posti  a favore degli ufficiali di complemento vincolati, alla
data  di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande, alla
ferma  volontaria di anni due non rinnovabile (ferma biennale) di cui
all'art. 37  della  legge 20 settembre 1980, n. 574, e di 4 (quattro)
posti   a   favore   dei  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2005.