Nel  decreto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella suindicata
Gazzetta   Ufficiale,   sono  da  intendersi  apportate  le  seguenti
correzioni:
      all'art. 5,  a  pagina  85,  seconda  colonna, al ventinovesimo
rigo,  dove  e'  scritto:  «...  una  votazione  di  almeno  21/30  o
equivalente  nella prova pratica ...», leggasi: «... una votazione di
almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta ...»;
      all'art. 7,  a  pagina 86, prima colonna, al settimo rigo, dove
e'  scritto  «Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  dei voti
riportati nelle prove d'esame», leggasi: «Il punteggio finale e' dato
dalla  somma  della  media dei voti riportati nelle prime due prove e
della votazione conseguita nella prova orale.»