Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni: all'art. 5, a pagina 85, seconda colonna, al ventinovesimo rigo, dove e' scritto: «... una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova pratica ...», leggasi: «... una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta ...»; all'art. 7, a pagina 86, prima colonna, al settimo rigo, dove e' scritto «Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati nelle prove d'esame», leggasi: «Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale.»