LA GIUNTA REGIONALE Visti gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 25; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, cosi' come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001, n. 319; Considerato che, in base al combinato disposto di tali norme, la competenza relativa alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e' attribuita alla giunta regionale; Richiamata la propria deliberazione n. 1163 del 5 ottobre 2001, ad oggetto: «Istituzione di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende unita' sanitarie della regione Liguria ed approvazione del relativo bando di avviso pubblico»; Richiamate, altresi', le deliberazioni numeri 1406 del 22 novembre 2002 e 196 dell'11 febbraio 2005 di integrazione del predetto elenco; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla costituzione di un nuovo elenco di soggetti idonei alla nomina al fine di disporre della possibilita' di scelta dei destinatari dell'incarico di direttore generale tra la piu' ampia ed aggiornata cerchia di aspiranti in possesso dei necessari requisiti di legge; Dato atto, infatti, che in detto elenco saranno inseriti i soggetti in possesso del requisito dell'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico amministrativa svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso approvato con il presente provvedimento; Ritenuto, quindi, di indire e, conseguentemente, approvare il bando di avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco in questione come risulta dall'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; Considerato che, al 30 giugno 2005 scadranno i mandati di cui ai contratti stipulati con i direttori generali delle aziende sanitarie della regione e ritenuta, conseguentemente, la necessita' di disporre di un elenco ampio e aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle stesse aziende sanitarie; Ritenuto, pertanto, di fissare modalita' di prima presentazione delle domande congruenti rispetto a tale scadenza; Precisato che, nel periodo di validita' dell'elenco, i soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco stesso potranno in ogni momento comunicare e/o inviare nuova documentazione ritenuta utile al fine della valutazione per l'eventuale nomina; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad integrazioni trimestrali dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie liguri nel caso in cui vengano presentate candidature a seguito di appositi avvisi annuali di aggiornamento; Dato atto che in caso di nomina il candidato dovra' presentare, entro quindici giorni dalla comunicazione, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda, da produrre in originale o copia conforme all'originale. In difetto non si procedera' alla stipula del contratto; Dato atto, infine, che, ai sensi della vigente normativa: il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da un contratto di diritto privato stipulato in conformita' allo schema approvato dalla Giunta regionale, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile; la carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo; non possono essere nominati direttori generali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; la carica di direttore generale e', inoltre, incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, comma 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; entro diciotto mesi i direttori generali nominati devono produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; il trattamento economico e' quello stabilito con la deliberazione della giunta regionale n. 1208 del 19 ottobre 2001; Dato atto che alla tenuta dell'elenco in questione provvede la giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti; Ritenuto altresi', di rinviare ad un successivo provvedimento la costituzione di una apposita commissione per la verifica dei requisiti richiesti ai candidati per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie liguri; Su proposta dell'Assessore alla salute; Delibera: 1. Di indire avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie liguri; 2. Di approvare l'allegato bando di avviso pubblico come risulta dall'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. Di disporre che il predetto avviso sia pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che di detta pubblicazione sia dato avviso su almeno tre giornali quotidiani, dei quali due a tiratura nazionale, nonche' sul sito della regione Liguria; 4. Di prevedere che le domande dovranno essere presentate o pervenire, improrogabilmente, all'amministrazione regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale; 5. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvedera' alla costituzione di una apposita commissione per la verifica dei requisiti richiesti ai candidati per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie liguri; 6. Di stabilire che alla tenuta dell'elenco in questione provveda la giunta regionale avvalendosi delle strutture competenti; 7. Di fissare le seguenti modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione Liguria: durante il periodo della validita' dell'elenco, i soggetti iscritti nell'elenco potranno in ogni momento comunicare e/o inviare nuova documentazione ritenuta utile al fine della valutazione per l'eventuale nomina; la giunta regionale provvedera' annualmente, con propria deliberazione, ad indire un bando per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie liguri; sulla base ed in ragione delle istanze pervenute si procedera' ad aggiornamenti trimestrali.