LA GIUNTA REGIONALE

    Visti  gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto l'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 25;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 19
luglio 1995, n. 502, cosi' come modificato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001, n. 319;
    Considerato  che, in base al combinato disposto di tali norme, la
competenza  relativa alla nomina dei direttori generali delle aziende
sanitarie e' attribuita alla giunta regionale;
    Richiamata  la  propria deliberazione n. 1163 del 5 ottobre 2001,
ad  oggetto:  «Istituzione  di  un  elenco  di  idonei  alla nomina a
direttore  generale  delle  aziende  unita'  sanitarie  della regione
Liguria ed approvazione del relativo bando di avviso pubblico»;
    Richiamate,    altresi',   le   deliberazioni   numeri 1406   del
22 novembre  2002  e  196  dell'11 febbraio  2005 di integrazione del
predetto elenco;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  alla  costituzione di un
nuovo elenco di soggetti idonei alla nomina al fine di disporre della
possibilita'  di  scelta  dei  destinatari dell'incarico di direttore
generale  tra  la  piu'  ampia  ed aggiornata cerchia di aspiranti in
possesso dei necessari requisiti di legge;
    Dato  atto,  infatti,  che  in  detto  elenco  saranno inseriti i
soggetti   in   possesso   del   requisito   dell'esperienza   almeno
quinquennale  di  direzione  tecnico  amministrativa svolta nei dieci
anni   precedenti  la  pubblicazione  dell'avviso  approvato  con  il
presente provvedimento;
    Ritenuto,  quindi,  di  indire  e, conseguentemente, approvare il
bando  di  avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco in questione
come  risulta  dall'allegato  «A»  che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
    Considerato  che, al 30 giugno 2005 scadranno i mandati di cui ai
contratti  stipulati con i direttori generali delle aziende sanitarie
della regione e ritenuta, conseguentemente, la necessita' di disporre
di  un  elenco  ampio  e aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a
direttore generale delle stesse aziende sanitarie;
    Ritenuto,  pertanto,  di fissare modalita' di prima presentazione
delle domande congruenti rispetto a tale scadenza;
    Precisato  che,  nel periodo di validita' dell'elenco, i soggetti
che risulteranno iscritti nell'elenco stesso potranno in ogni momento
comunicare  e/o  inviare  nuova documentazione ritenuta utile al fine
della valutazione per l'eventuale nomina;
    Ritenuta  l'opportunita' di procedere ad integrazioni trimestrali
dell'elenco  degli  idonei  alla  nomina  a  direttore generale delle
aziende   sanitarie   liguri  nel  caso  in  cui  vengano  presentate
candidature a seguito di appositi avvisi annuali di aggiornamento;
    Dato  atto  che in caso di nomina il candidato dovra' presentare,
entro   quindici   giorni   dalla  comunicazione,  la  certificazione
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni
e  di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla
domanda,  da produrre in originale o copia conforme all'originale. In
difetto non si procedera' alla stipula del contratto;
    Dato atto, infine, che, ai sensi della vigente normativa:
      il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e'
regolato  da un contratto di diritto privato stipulato in conformita'
allo schema approvato dalla Giunta regionale, di durata non inferiore
a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
      la  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;
      non  possono  essere  nominati direttori generali coloro che si
trovino  nelle  condizioni previste dall'art. 3, comma 11 del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
      la  carica di direttore generale e', inoltre, incompatibile con
la  sussistenza  delle  condizioni  previste dall'art. 3, comma 9 del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni
e  dall'art. 66,  comma  1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
      entro  diciotto  mesi  i  direttori  generali  nominati  devono
produrre  il  certificato  di  frequenza  del  corso di formazione in
materia di sanita' pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, ai
sensi  e  per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
      il   trattamento   economico   e'   quello   stabilito  con  la
deliberazione della giunta regionale n. 1208 del 19 ottobre 2001;
    Dato  atto  che  alla tenuta dell'elenco in questione provvede la
giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti;
    Ritenuto  altresi', di rinviare ad un successivo provvedimento la
costituzione   di  una  apposita  commissione  per  la  verifica  dei
requisiti  richiesti  ai  candidati  per l'iscrizione nell'elenco dei
soggetti  idonei  alla  nomina  a  direttore  generale  delle aziende
sanitarie liguri;
    Su proposta dell'Assessore alla salute;

                              Delibera:

    1.  Di  indire  avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di
idonei  alla  nomina  a  direttore  generale  delle aziende sanitarie
liguri;
    2.  Di approvare l'allegato bando di avviso pubblico come risulta
dall'allegato  «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
    3.  Di  disporre  che  il  predetto  avviso  sia  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  che  di  detta pubblicazione sia dato
avviso  su  almeno  tre giornali quotidiani, dei quali due a tiratura
nazionale, nonche' sul sito della regione Liguria;
    4.  Di  prevedere  che  le  domande  dovranno essere presentate o
pervenire,  improrogabilmente,  all'amministrazione regionale entro e
non  oltre  il ventesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
    5.  Di  dare atto che con successivo provvedimento si provvedera'
alla  costituzione  di  una  apposita commissione per la verifica dei
requisiti  richiesti  ai  candidati  per l'iscrizione nell'elenco dei
soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore  generale delle aziende
sanitarie liguri;
    6. Di stabilire che alla tenuta dell'elenco in questione provveda
la giunta regionale avvalendosi delle strutture competenti;
    7.   Di   fissare   le   seguenti   modalita'  per  la  tenuta  e
l'aggiornamento  dell'elenco  degli  idonei  alla  nomina a direttore
generale delle aziende sanitarie della regione Liguria:
      durante  il  periodo  della  validita'  dell'elenco, i soggetti
iscritti  nell'elenco potranno in ogni momento comunicare e/o inviare
nuova  documentazione  ritenuta  utile  al fine della valutazione per
l'eventuale nomina;
      la   giunta  regionale  provvedera'  annualmente,  con  propria
deliberazione,  ad  indire  un  bando per l'aggiornamento dell'elenco
degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie
liguri;   sulla  base  ed  in  ragione  delle  istanze  pervenute  si
procedera' ad aggiornamenti trimestrali.