IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista   la   legge   9   maggio   1989,   n. 168,  recante  norme
sull'autonomia dell'Universita';
    Vista  la  legge 7 agosto.1990 n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 concernente in
particolare riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari in
ferma  breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
la protezione dei dati personali;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del  comparto Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000, nonche'
il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  del
comparto Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
    Viste  le  deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione  rispettivamente  in data 31 gennaio 2000, 8 febbraio
2000 e 6 marzo 2000 con le quali sono stati approvati:
      il   progetto   di   utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
finalizzato all'assunzione di personale tecnico-amministrativo per un
totale di centocinquantasei unita';
      la  ripartizione  del  30%  circa  dei  suddetti  posti,  quale
anticipo, in linea generale del totale;
      la  decisione  di  demandare  alla commissione di cui al Senato
accademico  del  26 ottobre  1999 l'onere di distribuire la totalita'
dei  posti  alle  singole  strutture  sulla base delle risultanze dei
carichi di lavoro e tenendo conto delle attribuzioni operate in prima
fase di distribuzione, riguardante il 30%;
    Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta
del  26  marzo  2001, con la quale viene approvato tra l'altro quanto
segue:
      che  siano  confermati gli impegni gia' assunti derivanti dalle
delibere degli organi di Governo aventi per argomento il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
      che i Presidi operino, ove necessario, sentiti i rappresentanti
delle  aree  scientifico-disciplinari  e  i direttori di Dipartimento
interessati  le  compensazioni con i posti gia' assegnati nella prima
fase di distribuzione;
      che  sia  attivato  nei  confronti  dei  titolari  di strutture
beneficiari   dei   rimanenti  2/3  posti  di  reclutamento  a  tempo
indeterminato  per  un  posto,  e forme alternative al reclutamento a
tempo indeterminato qualora abbiano ottenuto piu' di un posto;
    Vista la delibera del Senato accademico in data 4 giugno 2001 con
la  quale  e'  stata  approvata  in via transitoria l'assegnazione di
personale  tecnico-amministrativo  a  strutture che non rientrano nei
parametri  statutari  in  attesa di un rapido processo di definizione
dei Dipartimenti;
    Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta
del  10  marzo  2004 che ha espresso parere favorevole in merito alla
conferma      dell'assegnazione     di     posti     di     personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato di cui alla delibera del
Consiglio    di   amministrazione   del   26   marzo   2001   nonche'
all'autorizzazione di avvio delle relative procedure selettive;
    Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
sottoscritto   in   data   9   agosto  2000,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
    Considerato  che  e'  stata  data  attuazione all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
    Considerato  che  l'unicita'  del  posto  messo a concorso per la
struttura  interessata  non determina l'applicazione delle riserve di
cui all'art. 14 del regolamento;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  13  e  22 del suddetto
regolamento  questa  amministrazione  intende  attivare  le  predette
procedure   a  tempo  indeterminato  anche  per  assunzioni  a  tempo
determinato;
    Vista   la   nota  pervenuta  dal  responsabile  della  struttura
interessata;
    Considerato  che  l'emissione  del  presente  bando rientra nella
pianificazione  di  dettaglio  per il triennio 2006-2008 nel contesto
della  programmazione  triennale  del  fabbisogno di personale di cui
alla seduta del Consiglio di amministrazione in data 22 marzo 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1. E' indetta procedura selettiva, per esami, per la costituzione
di  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unita'
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, presso il
Dipartimento di chimica e chimica industriale di questo Ateneo.
    2.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
    3.  La  graduatoria  di  tale procedura potra' essere utilizzata,
altresi',   per  la  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato.