Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva in data 10 aprile 2003; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% l'aliquota percentuale di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno 2005 quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza della Forza armata di disporre di personale qualificato da impiegare, dopo la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, in attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere che al concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di specifiche lauree specialistiche e di particolari ulteriori requisiti culturali; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive alla prova di cultura venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso, Decreta: Articolo 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trenta giovani al 2° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito appresso indicati. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: a. sette per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui: a) uno per laureati in fisica; b) uno per laureati in ingegneria informatica; c) uno per laureati in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica; d) uno per laureati in ingegneria elettronica; e) uno per laureati in ingegneria meccanica; f) due per laureati in ingegneria civile. b. diciotto per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui: a) diciasette per laureati in medicina e chirurgia; b) uno per laureati in medicina veterinaria. c. cinque per il Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui: a) tre per laureati in giurisprudenza; b) due per laureati in scienze politiche, economia e commercio, sociologia. 2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il reclutamento del personale femminile non soggiace a limitazione, tenuto conto dell'aliquota percentuale del 100% fissata nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse. 4. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree specialistiche, potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, nonche' di modificarne il periodo di previsto svolgimento in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.