Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e  3  della  precitata  legge  15 maggio  1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000,  n. 331,  modificato  con  decreto  legislativo 31 luglio 2003,
n. 236;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 settembre  2002,  emanato in
applicazione   dell'art. 23,   comma   5,   del  sopracitato  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri  e  le  modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto   il   decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% l'aliquota percentuale
di  personale  femminile  che  potra' essere reclutato nell'anno 2005
quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
    Ritenuto   necessario,  al  fine  di  soddisfare  la  prioritaria
esigenza  della  Forza armata di disporre di personale qualificato da
impiegare,  dopo  la  nomina  ad  ufficiale  in  ferma prefissata, in
attivita'  che  richiedono elevata professionalita', prevedere che al
concorso   indetto   con   il  presente  decreto  vengano  ammessi  a
partecipare   solo  concorrenti  in  possesso  di  specifiche  lauree
specialistiche e di particolari ulteriori requisiti culturali;
    Ritenuto   opportuno   prevedere   che   alle  prove  concorsuali
successive   alla  prova  di  cultura  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti  idonei  sufficiente a garantire una adeguata selezione e
la copertura dei posti a concorso,

                              Decreta:


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di  trenta  giovani al 2° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.)  dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente
in   ferma   prefissata,  ausiliario  dei  ruoli  normali  dei  Corpi
dell'Esercito  appresso  indicati.  I  posti  a  concorso  sono cosi'
ripartiti:
      a. sette per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui:
        a) uno per laureati in fisica;
        b) uno per laureati in ingegneria informatica;
        c) uno  per laureati in chimica o in chimica industriale o in
ingegneria chimica;
        d) uno per laureati in ingegneria elettronica;
        e) uno per laureati in ingegneria meccanica;
        f) due per laureati in ingegneria civile.
      b. diciotto per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui:
        a) diciasette per laureati in medicina e chirurgia;
        b) uno per laureati in medicina veterinaria.
      c.  cinque  per  il Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, di cui:
        a) tre per laureati in giurisprudenza;
        b) due   per   laureati  in  scienze  politiche,  economia  e
commercio, sociologia.
    2.  Al  concorso  possono  partecipare concorrenti, anche se alle
armi,  sia  di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del  presente  decreto,  in  mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
    3.  Il  reclutamento  del  personale  femminile  non  soggiace  a
limitazione,  tenuto conto dell'aliquota percentuale del 100% fissata
nel decreto ministeriale 11 maggio 2004, citato nelle premesse.
    4.  Il  numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del  presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree  specialistiche, potranno subire modificazioni, fino alla data
di  approvazione  della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere   o   rinviare   le   prove   concorsuali,  di  sospendere
l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso, nonche' di
modificarne il periodo di previsto svolgimento in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.