IL DIRETTORE GENERALE
    Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  6 marzo  2001, n. 64, recante: «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77, recante:
«Disciplina  del  Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: «Provvidenze in
favore dei grandi invalidi»;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante: «Proroga
o  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni legislative»,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306
ed  in  particolare  l'art. 2  del  predetto  decreto  legge,  che ha
differito   al   1 gennaio  2006  l'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  5 aprile  2002, n. 77 ad eccezione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 1, entrate in vigore il 1° gennaio 2005;
    Visto  in  particolare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
5 aprile  2002,  n. 77, che prevede l'ammissione alla prestazione del
servizio  civile  su  base  volontaria  dei cittadini italiani, senza
distinzione  di  sesso,  che alla data di presentazione della domanda
abbiano  compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di eta';
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
n. 53529/I.1,    del    10 novembre    2003,    concernente:   «Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»;
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
in  data  8 aprile  2004,  concernente:  «Progetti di servizio civile
nazionale e procedure di selezione dei volontari»;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti  entro  il 31 maggio 2005 e alle richieste di
attivazione  delle seconde e terze annualita' di progetti pluriennali
approvati,   secondo   quanto   previsto   dalla   citata   circolare
dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio civile dell'8 aprile 2004,
nonche'  alla  revisione  di  precedenti  provvedimenti negativi sono
stati  approvati  dall'Ufficio  n. 124  progetti,  di  cui  n. 42 per
l'accompagnamento  dei  grandi  invalidi  e  dei  ciechi  civili, che
consentono di avviare al servizio complessivamente n. 1145 volontari,
di  cui n. 388 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi
civili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Generalita'
    E' indetto un bando per la selezione di 1145 volontari da avviare
al servizio nell'anno 2005 nei progetti di servizio civile in Italia,
di  cui  all'elenco contenuto nell'Allegato 1, approvati dall'Ufficio
Nazionale  per  il Servizio civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei  volontari  nei  progetti  decorre  dalla data che
verra'  dall'Ufficio  comunicata  agli  enti  e  ai volontari tenendo
conto,  compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con
l'entita'  delle  richieste, delle date proposte dagli enti - secondo
le  procedure e le modalita' indicate al successivo art. 5, a seguito
dell'esame delle graduatorie.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in  servizio  civile  spetta un assegno mensile di
Euro 433, 80 euro.
 
              Note all'art. 1.
              Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione
          rappresenta  il totale dei volontari richiesti dai progetti
          approvati.
              La  durata  del  servizio  e'  di  dodici  mesi.  Per i
          volontari  subentranti  la  predetta  durata  e' ridotta al
          periodo  che  intercorre  dalla data di inizio del servizio
          presso l'ente fino al termine del progetto.
              L'assegno  ai  volontari  e'  corrisposto  dall'Ufficio
          mediante  accreditamento  diretto  delle  somme  dovute sul
          libretto postale nominativo.
              Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata
          dall'Ufficio a favore degli stessi.