IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, cosi come integrato dall'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino della banda musicale dell'Esercito italiano; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le Nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, concernente, le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed il personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova scheda delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della Difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, le «nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Tenuto conto del parere espresso dal Gabinetto del Ministro della Difesa con il foglio n. 1/8482/14-1-6/99 cons. del 12 febbraio 1999, in ordine all'interpretazione dei citati decreti legislativi 27 febbraio 1991, n. 78 e 12 maggio 1995, n. 196 relativamente al reclutamento degli orchestrali nelle bande musicali delle FF.AA.; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi delle Forze armate; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle infermita' che sono causa di non idoneita' del servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la determinazione n. 11 datata 10 aprile 2003, con la quale la Direzione generale della sanita' militare ha approvato la revisione della direttiva tecnica del 19 aprile 2000 per quanto concerne le caratteristiche somatofunzionali rlative alla psiche, all'apparato locomotore ed agli apparati vari limitatamente all'apparato otorinolaringoiatrico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la lettera n. 33189/121/303(6) datata 26 luglio 2004 con il quale il Comando militare della capitale ha richiesto l'emanazione di un bando di concorso per il reclutamento di orchestrali presso la banda musicale dell'Esercito per l'anno 2005; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei sottonotati sei posti di orchestrale presso la Banda musicale dell'Esercito, il cui organico strumentale e' riportato nella tabella in allegato 1: a) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2ª parte «B»): 2° corno Fa-Sib; 1° piatti (con l'obbligo degli strumenti a percussione); b) quattro posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3ª parte «B»): 2° sassofono baritono in Mib; 3ª tromba in Sib; 3° flicorno contralto in Mib; 2° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso). Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso sia maschile che femminile. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.