IL COMANDANTE GENERALE
    Viste   le   leggi   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  e  18 febbraio  1963,  n. 87,  sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  «Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992,  n. 216,  in  materia  di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
    Visto  l'art.  3,  comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  17 maggio  2000,  n. 155,
concernente    «Regolamento    recante   norme   per   l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da  adottare  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
    Visto    il   decreto   ministeriale   4 agosto   2000,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   28 novembre  2000,  recante
«Determinazione    delle    classi    delle    lauree   universitarie
specialistiche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  l'art. 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve
le  disposizioni  in  materia  di  assunzione  del  personale  di cui
all'art. 6,  comma  2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199;
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
    Visto  il  decreto  ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro,  nel  100%  l'aliquota  massima  di  personale  femminile da
arruolare,  ai  sensi  del  predetto  art. 6, comma 2, in qualita' di
finanzieri;
    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
    Vista  la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n. 246000,  datata 28 luglio 2005, in corso di registrazione
presso   il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  recante
l'attribuzione   di   specifiche   competenze  alle  varie  autorita'
gerarchiche del Corpo;
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti disponibili
    1.  E'  indetta,  per  l'anno  2005, una procedura di selezione a
domanda,  per  il  reclutamento  di  cinque  allievi  finanzieri  del
contingente  ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge
ed  ai  figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora
unici  superstiti,  del  personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso  permanentemente  invalido  al  servizio,  con  invalidita'  non
inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa  in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero
per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.