IL COMANDANTE GENERALE Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'art. 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra l'altro, nel 100% l'aliquota massima di personale femminile da arruolare, ai sensi del predetto art. 6, comma 2, in qualita' di finanzieri; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, in corso di registrazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, recante l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita' gerarchiche del Corpo; Determina: Art. 1. Posti disponibili 1. E' indetta, per l'anno 2005, una procedura di selezione a domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.