IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Vista   la   legge   21 dicembre   1999,   n. 508   e  successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare   e   organizzativa   delle  istituzioni  artistiche  e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    Vista  la  legge  28 marzo 2003, n. 53 ed in particolare l'art. 5
riguardante la formazione degli insegnanti;
    Visto l'art. 1, comma 3-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 con
il  quale  si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria
permanente  di  cui  all'art. 401  del  decreto legislativo 16 aprile
1994,  n. 297  e  successive  modifiche,  le  Accademie di belle arti
possono rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di
corsi  di  indirizzo  didattico, disciplinati da apposito decreto del
Ministro  dell'istruzione, universita' e ricerca e a seguito di esame
finale con valore di esame di Stato abilitante;
    Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82, con il quale
sono  stati  istituiti, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, i
corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati
alla  formazione  dei docenti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21
A, 22 A, 25 A, 28 A;
    Visto  il decreto direttoriale n. 359 del 9 novembre 2004, con il
quale  e'  stato determinato il contingente dei posti disponibili per
l'accesso  ai  corsi  biennali  di secondo livello nelle Accademie di
belle arti per l'anno accademico 2004-2005;
    Ritenuta  la opportunita' di apportare alcune modifiche segnalate
dalle  stesse  istituzioni,  sulla  base  della precedente esperienza
dell'anno accademico 2004-2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le  Accademie  di  belle arti predispongono appositi bandi di
ammissione,  per  esami  e  titoli,  ai  fini  dell'accesso  ai corsi
biennali  di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla
formazione dei docenti per le seguenti classi:
      7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria;
      18A  -  Discipline  geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica;
      21A - Discipline pittoriche;
      22A - Discipline plastiche;
      25A - Disegno e storia dell'arte;
      28A - Educazione artistica.
    Nei predetti bandi sono indicati il numero dei posti disponibili,
definito per ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.
    2.  Le  Accademie di belle arti possono consorziarsi tra loro per
lo  svolgimento  dei  predetti corsi, anche al fine di razionalizzare
l'offerta  formativa  sul  territorio  nazionale  e di ottimizzare le
risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
    3.  Non  possono  essere attivati corsi con un numero di iscritti
inferiore a 10 e con un numero massimo di 25 iscritti per classe.
    4.  Le  discipline  relative  all'area  pedagogica sono svolte in
collaborazione  con  le  universita',  per assicurare l'apporto delle
specifiche competenze.