Ispettorato centrale repressione frodi

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 9 marzo  2001,  n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma  3,  il  quale  statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi»,  con  il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
19 gennaio   2001,   n. 3,   e'   stato  emanato  il  Regolamento  di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato
decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'Accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile
2005;
    Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, recante «Interventi urgenti
nel  settore  agroalimentare»,  ed  in  particolare  l'art. 1,  comma
4-quater,  che  testualmente  prevede: «A modifica di quanto previsto
dall'art. 18  della  legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di
qualifica   dirigenziale   e  i  dipendenti  inquadrati  nei  profili
professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio
presso  l'Ispettorato  centrale  repressione frodi, sono ufficiali di
polizia  giudiziaria  nei  limiti  del  servizio cui sono destinati e
secondo   le  attribuzioni  ad  essi  conferite  dalle  leggi  e  dai
regolamenti;  parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili
professionali sono agenti di polizia giudiziaria»;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare
l'art. 1,  ai  sensi  del  quale  la condizione di privo di vista non
implica  di  per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso  agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga  in  modo  esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita'  fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito;
    Considerato   che   la  condizione  di  privo  di  vista  non  e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  istituzionali cui sono
tenuti  gli  assistenti  tecnici di laboratorio, con riferimento alle
funzioni che svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria
e  che  pertanto  sussiste una inidoneita' specifica allo svolgimento
delle relative mansioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa  nazionale  il  collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
    Considerato   che  ai  sensi  della  predetta  disposizione  deve
ritenersi  esclusa  l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili  per  il  profilo  di  assistente tecnico di laboratorio, in
considerazione delle funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e'
chiamato a svolgere;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, concernente le norme in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001  n. 215,  recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  ed, in particolare, l'art. 18
comma 6;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  27 marzo  2004,  n. 77,  recante  «Disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca»;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
13 aprile  2005,  con il quale si e' provveduto alla rideterminazione
della  dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi
ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
4 agosto  2005, con il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi
e'  stato  autorizzato  ad avviare procedure selettive pubbliche, tra
l'altro,  per  dieci  posti  nel  profilo professionale di assistente
tecnico di laboratorio della posizione economica B3;
    Vista  la  nota  n. 66608  del  29 settembre  2005,  con la quale
l'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   ha  comunicato  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  Ufficio  P.P.A.,  l'intendimento  di  avviare procedure di
reclutamento  del  personale dall'esterno per dieci posti nel profilo
professionale  di  assistente  tecnico di laboratorio della posizione
economica  B3,  qualora  non  vi  sia personale da trasferire secondo
procedure di mobilita' ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  nota n. DFP/35731/05/1.2.3.2 dell'11 ottobre 2005, con
la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  -  Ufficio P.P.A. - servizio mobilita', ha
comunicato  di  non  avere allo stato personale da assegnare ai sensi
dell'art. 34-bis   del   decreto   legislativo  n. 165/2001,  per  il
fabbisogno di professionalita' segnalato;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 10
unita',  da  inquadrare,  in  prova,  nel  profilo  professionale  di
assistente  tecnico  di  laboratorio,  area  funzionale  B, posizione
economica B3;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci
posti nel profilo professionale di assistente tecnico di laboratorio,
area    funzionale   B,   posizione   economica   B3,   nell'organico
dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi  -  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali, da destinarsi presso i sottoelencati
laboratori del medesimo ispettorato:
      laboratorio di Modena;
      laboratorio di Conegliano;
      laboratorio di Salerno;
      laboratorio di Catania.
    L'Ispettorato  centrale  repressione frodi si riserva la facolta'
di  procedere  alla  variazione  del  numero e della dislocazione dei
posti banditi, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di
servizio.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse  ai sensi della normativa
vigente  e  potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento
degli ingressi.