IL DIRETTORE GENERALE per il personale civile Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa alla normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante norme regolamentari che disciplinano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174: «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 1, lettera d), secondo il quale per l'accesso ai posti del Ministero della difesa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999, registro n. 4, foglio n. 170, concernente la tabella dei posti di funzione dirigenziale del personale civile della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della Difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 104, che subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le Amministrazioni dello Stato, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005 di autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore dei Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri relativo al quadriennio 1994/1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998/2001 ed il primo biennio economico 1998/1999 del personale dirigente dell'Area I sottoscritto il 5 aprile 2001; Visto l'accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 1998/2001 e il biennio economico (5 aprile 2001) e all'art. 3 biennio economico 2000/2001 (5 aprile 2001) del personale dirigente dell'Area I; Vista la legge 5 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, cosi' come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Considerato che le esigenze operative dell'amministrazione rendono necessario provvedere urgentemente al reclutamento di tredici unita' di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia, da preporre alla direzione degli uffici periferici e centrali del Ministero della Difesa; Considerato che sono state esperite le previste procedure di mobilita' per la copertura dei suddetti posti vacanti; Ritenuto opportuno specificare che per diploma di laurea (DL) e' da intendersi il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tredici posti di dirigente di seconda fascia nell'organico del Ministero della Difesa, da preporre alla direzione degli uffici periferici e centrali del medesimo Ministero. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il trenta per cento dei posti messi a concorso, pari a quattro unita', e' riservato, in prima applicazione, al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale della carriera direttiva del Ministero della difesa. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, formata ai sensi dei successivi articoli, saranno, secondo l'ordine della stessa, dichiarati vincitori ed immessi nelle relative posizioni dirigenziali. I posti riservati, ai sensi del precedente comma 2, se non utilizzati a favore del personale ivi indicato, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. Il trattamento economico decorrera' dalla data di effettiva assunzione delle funzioni dirigenziali. Il Ministero della difesa, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, si riserva la facolta' di revocare il presente bando, o di procedere alla variazione dei posti banditi.