IL DIRETTORE GENERALE per il personale civile

    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa alla normativa
quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  recante  norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  disciplina  le  modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche»  ed  in particolare l'art. 1,
lettera  d),  secondo  il  quale per l'accesso ai posti del Ministero
della  difesa  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  2005,  con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate
le  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali del Ministero
della difesa;
    Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1999, registrato
alla  Corte  dei  conti  il  24 novembre  1999, registro n. 4, foglio
n. 170, concernente la tabella dei posti di funzione dirigenziale del
personale  civile della Difesa, articolata in posizioni organizzative
e   relative   fasce   retributive   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente
la  riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 459,
concernente  la  riorganizzazione  dell'area  tecnico-industriale del
Ministero  della  Difesa,  a  norma dell'art. 1, comma 1, lettera c),
della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente   la  riorganizzazione  dell'area  tecnico-operativa  del
Ministero  della  Difesa,  a  norma dell'art. 1, comma 1, lettera a),
della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive modificazioni e
integrazioni;
    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per
l'anno  2005),  ed  in particolare l'art. 1, comma 104, che subordina
l'avvio  delle  procedure  concorsuali  per  le Amministrazioni dello
Stato,   all'emanazione   di  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione  pubblica  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005  di autorizzazione a bandire procedure di reclutamento
in favore dei Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti
di  ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con   qualifica  dirigenziale  del  comparto  Ministeri  relativo  al
quadriennio 1994/1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997;
    Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il
quadriennio  1998/2001  ed  il  primo biennio economico 1998/1999 del
personale dirigente dell'Area I sottoscritto il 5 aprile 2001;
    Visto  l'accordo  relativo alla sequenza contrattuale di cui agli
articoli 36  e 46 del CCNL 1998/2001 e il biennio economico (5 aprile
2001)  e  all'art.  3 biennio economico 2000/2001 (5 aprile 2001) del
personale dirigente dell'Area I;
    Vista  la  legge  5 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, cosi' come da ultimo modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15;
    Vista   la   legge   19 novembre  1990,  n. 341,  «riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»;
    Vista  la  circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni  in  materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
    Considerato   che   le  esigenze  operative  dell'amministrazione
rendono necessario provvedere urgentemente al reclutamento di tredici
unita'  di  personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia, da
preporre  alla  direzione  degli  uffici  periferici  e  centrali del
Ministero della Difesa;
    Considerato  che  sono  state  esperite  le previste procedure di
mobilita' per la copertura dei suddetti posti vacanti;
    Ritenuto  opportuno specificare che per diploma di laurea (DL) e'
da  intendersi il titolo accademico di durata non inferiore a quattro
anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti  didattici previgenti al
decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509;  per  laurea (L) il
titolo   accademico,   di   durata  normale  di  tre  anni,  previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di
durata  normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,
n. 509,  ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3,
comma  1,  lettera b),  del  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,
n. 270;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
tredici  posti  di  dirigente  di  seconda  fascia  nell'organico del
Ministero  della  Difesa,  da  preporre  alla  direzione degli uffici
periferici e centrali del medesimo Ministero.
    Ai  sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  24 settembre  2004, n. 272, il trenta per cento dei posti
messi  a  concorso,  pari  a  quattro  unita', e' riservato, in prima
applicazione,  al personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica  apicale  della  carriera  direttiva  del  Ministero  della
difesa.
    I  candidati  utilmente  collocati  nella graduatoria, formata ai
sensi  dei  successivi  articoli,  saranno,  secondo  l'ordine  della
stessa,  dichiarati  vincitori  ed  immessi  nelle relative posizioni
dirigenziali.
    I  posti  riservati,  ai  sensi  del  precedente  comma 2, se non
utilizzati  a  favore del personale ivi indicato, sono conferiti agli
idonei secondo l'ordine di graduatoria.
    Il  trattamento  economico  decorrera'  dalla  data  di effettiva
assunzione delle funzioni dirigenziali.
    Il  Ministero  della  difesa, in ragione di sopravvenute esigenze
organizzative  e  di  servizio, si riserva la facolta' di revocare il
presente bando, o di procedere alla variazione dei posti banditi.