IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le   norme  generali  dell'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze
dell'Amministrazione pubblica;
    Visto   l'art. 7,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994  n. 487,  concernente la valutazione delle
prove  scritte  dei  concorsi, per esami, per i profili professionali
della settima qualifica o categoria superiore;
    Visto  il  decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 0042446
del  17 dicembre  2003  debitamente vistato dall'Ufficio centrale del
bilancio   presso   il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami»  n. 2  del  9 gennaio  2004,  con il quale e' stato bandito il
concorso   pubblico,   per   esami,  a  venti  posti  di  funzionario
amministrativo  -  contabile,  da inquadrare in prova nella ex ottava
qualifica funzionale area C - posizione economica C2, del ruolo unico
dell'ex  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale
per  gli  Uffici centrali (Ispettorati generali e Uffici centrali del
bilancio) ubicati in Roma.
    Considerata  l'opportunita',  per  una  piu'  chiara  lettura del
bando, di procedere alla rettifica dell'art. 5, comma 7, del suddetto
decreto del Ragioniere generale dello Stato del 17 dicembre 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    All'art. 5,  comma  7,  del decreto del Ragioniere generale dello
Stato  del  17 dicembre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
serie  speciale  -  n. 2  del  9 gennaio  2004, con il quale e' stato
indetto  il concorso pubblico, per esami, citato in premessa, laddove
e' scritto: «Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Saranno
ammessi  alla prova orale i candidati che nelle prove scritte abbiano
conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30...», leggasi: «Le
prove  scritte  saranno  valutate in trentesimi. Saranno ammessi alla
prova  orale  i  candidati  che  in  ciascuna  prova  scritta abbiano
conseguito un punteggio minimo non inferiore a 21/30...».
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale.  Detta pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
      Roma, 15 novembre 2005
                       Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio