IL DIRETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme regolamentano l'accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore di volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre Forze armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l'art. 11 che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria; Visto il Regolamento d'Ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato nell'Universita' degli studi dell'Insubria nelle categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con decreto direttoriale n. 3346 del 17 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che il concorso riservato ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ex art. 57 del CCNL (progressione verticale) per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese, bandito con decreto direttoriale n. 5498 del 12 settembre 2003 e' andato deserto (decreto direttoriale di approvazione atti n. 5649 del 23 ottobre 2003) e che pertanto il posto in questione e' attualmente vacante; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 101, in base al quale le Universita' degli studi non sono soggette al blocco delle assunzioni e comma 105, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2005 le Universita' adottano programmi per il fabbisogno di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente; Viste le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione del 29 marzo 2005 con le quali e' stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo contenente anche impegni relativi alla precedente programmazione; Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del fabbisogno del personale formulata da questo Ateneo; Ravvisata conseguentemente la necessita' di procedere all'indizione di un concorso pubblico per un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati osservando le specifiche e le indicazioni di seguito riportate; Considerato, che con nota prot. n. 6489/9/sp del 7 settembre 2004 il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche amministrazioni - servizio mobilita' ha comunicato di non avere, allo stato, personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 per le esigenze segnalate dall'Universita' degli studi dell'Insubria; Considerato che la procedura di mobilita' esterna in applicazione dell'art. 46 del vigente CCNL (trasferimento da altre Universita), attivata con prot. n. 13782 del 27 settembre 2004, ha dato esito negativo; Vista la nota prot. n. 12786 del 2 agosto 2005 del direttore del Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche; Rilevato che in conformita' a quanto disposto dall'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 sopra citato questa Amministrazione ha cumulato, con il suddetto posto a concorso, una quota pari a n. 2,7 posti da riservare a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e che pertanto il raggiungimento dell'unita' rende immediatamente operativa la riserva in questione (residuo n. 1,7); Considerato che l'applicazione della riserva di cui sopra resta comunque subordinata al superamento delle prove concorsuali e che pertanto e' opportuno, in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, bandire un concorso pubblico aperto a tutti; Accertata la vacanza del posto da ricoprire e la copertura finanziaria sul bilancio di previsione dell'Ateneo; Dercreta: Art. 1. Numero dei posti e riserva E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto della categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese. Il posto messo a concorso e' riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quinquennale delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e o in ferma prefissata di durata quinquennale e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 18, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui nella graduatoria di merito non risultino candidati aventi titolo alla predetta riserva, il posto si intende pubblico e l'Amministrazione procedera' all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. I candidati dovranno dimostrare di possedere: 1) professionalita' di laboratorio relativa all'esecuzione di analisi citogenetiche con tutte le tecniche utilizzate attualmente nella genetica umana e medica, di coltura cellulare, di citogenetica e di citogenetica molecolare su metafasi e su nuclei interfasici; 2) un grado di autonomia tale da permettere lo svolgimento di attivita' inerenti procedure anche con soluzioni non prestabilite, da stabilire volta per volta in relazione all'andamento della procedura portata avanti, con diversi livelli di complessita', con responsabilita' relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite e delle soluzioni adottate. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.