IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo ;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visti  i Contratti collettivi nazionali del lavoro 9 agosto 2000,
13 maggio 2003 e 27 gennaio 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo  dell'Universita'  degli  studi  di Pavia, emanato con
decreto rettorale n. 10782 del 5 novembre 2001;
    Visto   il   decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n. 215,  in
particolare  l'art. 18, comma 6, in materia di riserva di posti per i
volontari  in  ferma  breve o in ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati senza demerito;
    Visto   il   decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n. 215,  in
particolare  gli  articoli 18  e  26,  e  successive  modifiche ed in
integrazioni,  che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti
messi  a  concorso  a  favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito, degli ufficiali di completamento in ferma biennale e
degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato senza
demerito la ferma contratta;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Vista  la delibera del 26 ottobre 2004, con la quale il Consiglio
di  amministrazione  ha  approvato  la  programmazione  triennale dei
fabbisogni  di  personale  tecnico  amministrativo  per  il  triennio
2004-2006   comprensiva   di   un   posto   di  categoria  C/1,  Area
amministrativa   per  le  esigenze  Servizio  archivio  e  protocollo
dell'Universita'   di   Pavia,   disponendo   la  relativa  copertura
finanziaria;
    Considerato  che  la  riserva prevista dagli articoli 18 e 26 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed
integrazioni, e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di
posto  che  si  cumulera'  con  la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa Amministrazione;
    Considerato  di  aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
    Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15;
    Vista  la  nota,  in  data 22 novembre 2005, del responsabile del
Servizio archivio e protocollo dell'Universita' di Pavia;
    Accertata  la  copertura  finanziaria  sul bilancio di previsione
dell'Ateneo;

                              Dispone:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria C/1 - area amministrativa
- per le esigenze del Servizio archivio e protocollo dell'Universita'
di Pavia.
    Il  posto messo a concorso e' prioritariamente riservato a favore
dei  volontari  in  ferma  breve  o  in ferma prefissata di durata di
cinque  anni  delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali  di  completamento  in  ferma biennale e degli ufficiali in
ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta.  Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad
usufruire   della   suddetta  riserva,  l'amministrazione  procedera'
all'assunzione,  ai  sensi  e  nei  limiti  della  normativa vigente,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.