IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
    Visto  lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 165
del 15 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n. 104,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998 n. 191;
    Visti  i  CC.CC.NN.LL. del personale tecnico e amministrativo del
comparto  Universita'  sottoscritti  in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003 e 27 gennaio 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 30, comma 2/bis,
e 1'art. 34/bis;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 193  del 3 ottobre 2005, con il
quale  e'  stato  emanato  il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei
ruoli del personale tecnico e amministrativo;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche' dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
    Vista   la   legge   n. 311   del  30 dicembre  2004,  che  detta
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)  ed in particolare l'art. 1,
comma  105, della stessa che dispone che le Universita' - a decorrere
dall'anno  2005  -  adottino,  tra  l'altro,  programmi triennali del
fabbisogno  del personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato
ed indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi  bilanci  e  che i predetti programmi saranno valutati dal
M.I.U.R.  ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O.,
fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
    Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito con
modificazioni  dalla  legge  31  marzo 2005, n. 43, ed in particolare
1'art. 1  dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato  art. 1,  comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle  Universita'  ed  inviati, per la valutazione di compatibilita'
finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
    Vista la delibera del Consiglio Accademico del 25 marzo 2005;
    Vista  la  delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo
2005;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482 del 4 aprile 2005, con la quale il
M.I.U.R.   ha   valutato   positivamente,   per   l'anno   2005,   la
programmazione formulata da questa Universita';
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione n. 3 del
25 luglio  2005,  nella  quale  si  approva  il  dettaglio  del piano
triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2005, istituendo tra
l'altro  quattro  posti  di categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa,   per   le   esigenze  dell'Amministrazione  Centrale
dell'Universita' per Stranieri di Perugia;
    Vista  la  nota  prot.  n. 11506 del 29 luglio 2005, inoltrata da
questa  Universita'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica -, in applicazione del citato
art. 34/bis    del   decreto   legislativo   n. 165/2001   introdotto
dall'art. 7 della legge n. 3/2003, per i provvedimenti di competenza;
    Vista la nota prot. n. DFP/31350/05/1.2.3.2 del 6 settembre 2005,
con  la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  Funzione  Pubblica  -  comunica  di  non  avere,  allo  stato,
personale   da   assegnare  per  il  fabbisogno  di  professionalita'
segnalato da questa Universita';
    Ritenuto,   pertanto,   di  poter  procedere  all'emanazione  del
presente  bando  di  concorso finalizzato alla copertura dei suddetti
posti;
    Vista   la   legge   del  12  marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei  predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n. 236, ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi 1 e 2, del gia'
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Considerato  che  la riserva di cui alla legge del 12 marzo 1999,
n. 68,  e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per
il  diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 7, comma
2,  e'  stata  gia'  applicata  nel bando a tre posti di categoria B,
posizione  economica  B3,  area amministrativa, per le esigenze degli
uffici che si occupano di procedimenti contabili;
    Accertato  che  le  frazioni di posto gia' determinatesi a favore
della  categorie di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215,
e  31  luglio  2003, n. 236, in base al numero dei posti gia' messi a
concorso  da questa Universita', raggiungono la quota di due unita' e
che  la frazione di posto ulteriormente utile sara' considerata nelle
future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Indizione
    E'  indetto  un  concorso pubblico, per esami, a quattro posti di
categoria  B,  posizione  economica  B3,  area amministrativa, per le
esigenze  delle strutture dell'Universita', di cui due riservati alle
categorie  dei  volontari  in  ferma  breve  o in ferma prefissata di
durata  di  cinque  anni  delle  tre  forze  armate,  congedati senza
demento, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata  che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai
sensi  del  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215 e del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  candidati  idonei, (saranno considerati idonei coloro che abbiano
riportato  nella  prova  scritta  la  votazione  di  almeno 21/30 per
l'ammissione all'orale e almeno 21 punti su trenta nella prova orale,
secondo  quanto  previsto  dall'art. 7  del  presente bando), saranno
assegnati   a   candidati  non  riservatari  utilmente  collocati  in
graduatoria.