IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n.  958, recante norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n.  241,  nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni;
    Visto  l'art.  3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente  incentivi  per  il reclutamento di volontari nelle Forze
Armate;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 196, recante
norme  sull'attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in   materia   di   riordino   dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alla  legge  15  marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio 2000, n. 24, recante
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  aprile  2000  -  emanato  in
attuazione  dell'art.  1,  comma  5,  della citata legge n. 380/1999,
recante  norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare
-  che  prevede  tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze
di impiego;
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  18  dicembre  2003 della
Direzione  Generale  della Sanita' Militare relativa all'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare,  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio 2003, n. 236, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo n.
215/2000;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Vista  la  direttiva  in  data 3 aprile 1995 dello Stato Maggiore
dell'Esercito  concernente  la  procedura  per  l'assegnazione  degli
incarichi ai volontari in ferma breve nell'Esercito;
    Vista  la  convenzione stipulata in data 22 dicembre 2004, per il
quadriennio  2005-2008,  tra  la  Societa'  Ferrovie  dello  Stato  e
l'Amministrazione  della Difesa la quale prevede, in particolare, che
i  volontari in ferma breve possono essere assegnati alla specialita'
Genio  Ferrovieri  nei limiti del numero fissato dall'Amministrazione
della  Difesa  ed  anche  in relazione al numero di assunzioni che le
FF.SS.  riterranno  presumibilmente  effettuare  nel corso degli anni
successivi   per   i  profili  professionali  dalla  Societa'  stessa
indicati;
    Visti   i   fogli  dell'Ispettorato  Logistico  dell'Esercito  n.
4628/5.2.10.2/1  del  28  gennaio  2005,  n.  26242/5.2.10.2/1 del 16
settembre  2005, n. 28142/5.2.10.2/1 del 5 ottobre 2005 e dello Stato
Maggiore  dell'Esercito n. 4628 Cod. id. REC2 ind. cl. 05.02.11/09.02
del 14 novembre 2005;
    Considerato,  altresi',  che occorre dare attuazione alla vigente
normativa che prevede incentivi per il collocamento dei volontari nel
mondo del lavoro;
    Tenuto  presente  che  la  permanenza  in  ferma volontaria ed in
rafferma   non  puo'  complessivamente  eccedere  il  limite  massimo
temporale fissato dall'art. 12 della citata legge n. 226/2004;
    Fatta  riserva  di  eventuali  e successive modifiche al presente
bando di concorso;
Decreta:
                               Art. 1.
                   Posti a concorso e destinatari
    1. E' approvata la procedura selettiva per l'attribuzione - nella
specialita'  Genio  Ferrovieri  dell'Esercito  -  dei  sotto indicati
incarichi  per  ciascuno  dei blocchi e per le unita' rispettivamente
indicate:
Blocco A):
    macchinisti, posti a concorso 60;
    capo stazione - capotreno, posti a concorso 40.
Blocco B):
    pontiere  per  unita'  ferrovieri  (qualifica  professionale F.S.
«Operatore  della  manutenzione  e  manovratore  deviatore»), posti a
concorso 50.
    2.  Possono  partecipare  alla  procedura  di  cui  al comma 1. i
volontari  in ferma breve in servizio nell'Esercito Italiano, gia' in
possesso   dei   requisiti   previsti  per  l'arruolamento  in  ferma
volontaria e che si trovino nelle seguenti condizioni:
      a) abbiano  maturato,  alla  data  di  scadenza  del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, almeno tre
mesi   di  servizio  nella  ferma  breve;  sono  esclusi  coloro  che
risultino,  alla  data di scadenza del termine di presentazione delle
domande  di partecipazione al concorso, in posizione di rafferma o di
richiamati quali riservisti;
      b) qualora  arruolati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 332/1997, abbiano titolo per essere immessi nella Forza
Armata Esercito.
    3. Gli aspiranti potranno concorrere per il blocco di loro scelta
purche'  in possesso dei requisiti richiesti per il blocco prescelto.
Nell'ambito del blocco prescelto potra' essere indicato l'incarico al
quale si aspira.
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare la procedura suddetta in ragione di
esigenze  attualmente  ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il
Ministero della Difesa provvedera' a darne formale comunicazione agli
interessati.