IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visti gli articoli 2 e 25 dello Statuto dell'Universita' Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche; Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo espresso nella relazione del 23 settembre 2004; Visto il decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004 di istituzione della Scuola di Dottorato; Vista la delibera del Consiglio di facolta' del 19 ottobre 2004 di approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi (XXI ciclo); Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. Presso l'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi» e' istituito il XXI ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l'ateneo. E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia. Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio. Settori disciplinari: SECS-P/01 - SECS-P/03 - SECS-P/05 - SECS-P/06. Durata: 3 anni. Posti: 20. Borse di studio: 14. La valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia e' prevista a doppio turno. La prima selezione consentira' l'assegnazione di dieci posti e di un numero pari di borse di studio. La seconda selezione consentira' l'assegnazione delle borse e dei posti residui, comprensivi degli eventuali posti non assegnati nella prima selezione e dei posti resisi disponibili a seguito di mancata immatricolazione dei vincitori del primo turno entro il termine stabilito dall'art. 8 del presente bando o a seguito di rinuncia di tali vincitori entro la data di scadenza dell'esito del concorso del secondo turno prevista dall'art. 10, comma 3 del bando. Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la presentazione delle domande.