IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186;
    Visto  il  decreto-legge  28 giugno  2005,  n. 111, convertito in
legge dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 157, concernente la
partecipazione  militare  italiana  a  operazioni internazionali, con
particolare riferimento all'art. 13;
    Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996
che  stabilisce,  ai  sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo  n. 196/1995,  le modalita' e le procedure di valutazione
per  l'avanzamento  per  concorso  per titoli di servizio ed esami al
grado di Primo Maresciallo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto dirigenziale n. 1898 del 24 maggio 2005 con il
quale  e'  stato fissato per l'anno 2004 in 76 unita' il numero delle
promozioni  da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell'Esercito
mediante concorso;
    Considerato  che  occorre  procedere all'avanzamento per concorso
per  titoli  di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo  n. 196/1995  e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
    Considerato  il  foglio  n. 2928  Cod.id.  REC2B  Ind.cl. 5.7.9/2
datato 29 luglio 2005, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito -
Reparto  Affari Giuridici ed Economici del Personale ha comunicato le
proposte di variante al bando di concorso;
    Considerato  il  foglio  n. 116/2/2650/4200 del 10 novembre 2005,
con  il quale lo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale ha
comunicato  il  proprio  parere  in  ordine ai contenuti dei bandi di
concorso,  con  particolare  riferimento  al  requisito di anzianita'
assoluta nel grado;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    E'  indetto  un  concorso,  per  titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado  di Primo Maresciallo
riservato  ai  Marescialli  Capi dell'Esercito che abbiano almeno tre
anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2004 e che alla
data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
      a)  siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla  media»  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
      c)  non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
      d)   non  risultino  rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      e)  non  risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Inoltre,  i  requisiti  previsti  alle
lettere  c),  d)  ed  e),  accertati  secondo  le modalita' stabilite
dall'Amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
    3.  La  partecipazione  al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.