IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186;
    Visto  il  decreto  legge  28 giugno  2005, n. 111, convertito in
legge   dall'articolo   1,   della   legge  31 luglio  2005,  n. 157,
concernente   la   partecipazione   militare  italiana  a  operazioni
internazionali, con particolare riferimento all'articolo 13;
    Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996
che  stabilisce,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  4, del citato
decreto  legislativo  n. 196/95,  le  modalita'  e  le  procedure  di
valutazione per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed
esami, al grado di Primo Maresciallo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto  il  decreto dirigenziale n. 1898 del 24 maggio 2005 con il
quale  e'  stato fissato per l'anno 2004 in 97 unita' il numero delle
promozioni    da   conferire   nel   grado   di   Primo   Maresciallo
dell'Aeronautica Militare mediante concorso;
    Considerato  che  occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per  titoli di servizio ed esami, al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 196/95 e secondo quanto previsto dalla tabella
B/3 allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
    Considerato il foglio n. SMA122/P.13.02 datato 22 settembre 2005,
con  il  quale  lo  Stato  Maggiore dell'Aeronautica ha comunicato le
variazioni da apportare sul bando di concorso;
    Considerato  il  foglio  n. 116/2/2650/4200 del 10 novembre 2005,
con  il quale lo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale ha
comunicato  il  proprio  parere  in  ordine ai contenuti dei bandi di
concorso,  con  particolare  riferimento  al  requisito di anzianita'
assoluta nel grado;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    1.  E'  indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami al grado di Primo Maresciallo in
servizio   permanente   riservato   ai   Marescialli   di  1ª  classe
dell'Aeronautica  Militare, che abbiano almeno tre anni di permanenza
nel  grado alla data del 1° gennaio 2004, e che alla data di scadenza
del termine di cui al successivo art. 3:
      a)  siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla  media»  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
      c)  non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      d)   non  risultino  rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
      e)  non  risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c),   d)   ed   e),   accertati   secondo   le   modalita'  stabilite
dall'Amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
    3.  La  partecipazione  al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.