IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica»  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  della  Guardia di
Finanza» e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente  «Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto legislativo 28 febbraio 2001 n. 82 concernente
«disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Vista  la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il
reclutamento  degli  Ufficiali  e Sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   Armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza»;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante «Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante Modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi delle Forze Armate;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
«Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  concernente  il  regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
    Visto   il   decreto   legislativo   del  17 marzo  1995,  n. 230
concernente  «Attuazione  della direttiva 97/43 Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti    connesse   ad   esposizioni   mediche»   e   successive
modificazioni e integrazioni;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
Direzione  generale della Sanita' Militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista la determinazione n. 11 in data 10 aprile 2003 con la quale
la   Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare  ha  approvato  la
revisione  della  direttiva  tecnica  del  19  aprile 2000 per quanto
concerne  le  caratteristiche  somatofunzionali relative alla psiche,
all'apparato   locomotore   ed   agli   apparati  vari  limitatamente
all'apparato otorinolaringoiatrico;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18  febbraio  1997, concernente
«Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  23 agosto 2004, n. 226 concernente «sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore».
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente «Nuove norme
sulla cittadinanza»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445  e  successive modificazioni ed integrazioni recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto ministeriale in data 11 maggio 2004 con il quale
il  Ministro della Difesa ha eliminato l'aliquota percentuale massima
di  personale  di  sesso femminile da reclutare nel ruolo marescialli
dell'Esercito  con  conseguente  apertura  al  100%  di posti messi a
concorso;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  foglio  n. 5428/REC2/5.2.11/3  datato 12 dicembre 2005
dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito,  Reparto  Affari  Giuridici ed
Economici  del  Personale  -  Ufficio  Reclutamento,  concernente  le
modalita'  esecutive  per l'effettuazione del 9° concorso per Allievi
Marescialli  dell'Esercito,  i  criteri  di assegnazione dei punteggi
nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso;
    Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel
ruolo  Marescialli  dell'Esercito  sono  disponibili 189 posti di cui
n. 132  da  ricoprire  mediante  concorso  pubblico  e superamento di
apposito corso della durata di 2 anni e n. 57 posti mediante concorso
interno  aperto  agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e'
riservato  un  terzo  di  detta  percentuale, ed agli appartenenti al
ruolo   dei   volontari  in  servizio  permanente  per  la  rimanente
percentuale,  e  superamento  di  apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore ai 6 mesi;
    Ritenuto,   pertanto  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per l'ammissione al nono
corso   biennale   di   numero   centotrentadue  Allievi  Marescialli
dell'Esercito;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione  al  9°  corso  biennale (2006 - 2008) di n. 132 Allievi
Marescialli dell'Esercito.
    La procedura concorsuale consiste in:
      1. prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
      2. prova ginnica;
      3. accertamenti sanitari;
      4. accertamento psico-attitudinale;
      5. valutazione dei titoli.
    Resta  impregiudicata  per la Direzione Generale per il Personale
Militare  la  facolta'  di revocare il presente bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,   di   sospendere   l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
specializzazione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili  ne' prevedibili, nonche', in applicazione di disposizioni
di  contenimento  della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2006.