IL COMANDANTE GENERALE

    Vista  la  legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'art. 70;
    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa, con varianti, alla
Guardia  di  finanza  con  legge  17 aprile 1957, n. 260, concernente
«Stato  giuridico  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e
dell'Aeronautica»;
    Vista   la   legge   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
    Vista   la   legge  3 agosto  1961,  n. 833,  concernente  «Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa del Corpo della
guardia di finanza»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata»;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto  il  decreto  legislativo  27 febbraio 1991, n. 79, recante
«Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6 marzo  1992,  n. 216,  in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
    Visto  l'art. 3,  comma  7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,   nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da  adottare  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 226,  recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad  altri  ruoli  del  personale della Banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza»;
    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
    Vista  la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n. 246000, datata 28 luglio 2005, registrata al Dipartimento
ragioneria  generale  dello  Stato  - Ufficio centrale del bilancio -
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005,
al  n. 7856, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo,

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati
per  ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti
del  ruolo  degli  esecutori  della  banda  musicale della Guardia di
finanza:

                            Prime parti A

    1° Clarinetto piccolo in Lab.

                            Prime parti B

    1°  Clarinetto  soprano in Sib n. 5 (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in Mib);
    1°  Clarinetto  contralto in Mib n. 1 (con l'obbligo del corno di
bassetto);
    1° Flicorno contrabbasso in Sib.

                           Seconde parti A

    1° Ottavino (con l'obbligo del flauto);
    1° Flicorno soprano in Sib n. 2;
    1° Flicorno basso grave in Fa;
    Timpani   (con  l'obbligo  della  cassa,  del  tamburo  ed  altri
strumenti a percussione).

                           Seconde parti B

    2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
    1° Clarinetto contralto in Mib n. 2;
    2° Clarinetto basso in Sib;
    2° Saxofono soprano in Sib;
    2° Saxofono tenore in Sib;
    2ª Tromba in Fa e/o Mib;
    Trombone basso in Fa e/o tenor basso in Sib;
    2° Flicorno contralto in Mib;
    Flicorno  basso  grave  in  Mib (con l'obbligo del basso grave in
Fa);
    1°  Piatti  (con  l'obbligo  della  cassa  ed  altri  strumenti a
percussione).

                            Terze parti A

    1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
    Altro  Saxofono  contralto  in  Mib  (con  l'obbligo del Saxofono
baritono in Mib);
    2° Fagotto (con l'obbligo del controfagotto).

                            Terze parti B

    3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
    2° Saxofono baritono in Mib (con l'obbligo del saxofono basso);
    3ª Tromba in Fa o Mib;
    3° Flicorno basso in Sib;
    3°  Flicorno  contrabbasso  in  Sib  (con  l'obbligo del trombone
contrabbasso).
    2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
      a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova d'esame articolata nelle fasi di cui al successivo
art. 14.
    3. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di  finanza,  la  facolta'  di  revocare  i  bandi  di  concorso,  di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di sospendere la nomina
ad    esecutore   dei   vincitori,   subordinatamente   al   rilascio
dell'autorizzazione  ad  assumere da parte dell'Autorita' di Governo,
per  l'anno in cui hanno termine le procedure concorsuali, nonche' in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.