IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», ed, in particolare, l'art. 70; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente «Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, registrata al Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo, Determina: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti del ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza: Prime parti A 1° Clarinetto piccolo in Lab. Prime parti B 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib); 1° Clarinetto contralto in Mib n. 1 (con l'obbligo del corno di bassetto); 1° Flicorno contrabbasso in Sib. Seconde parti A 1° Ottavino (con l'obbligo del flauto); 1° Flicorno soprano in Sib n. 2; 1° Flicorno basso grave in Fa; Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione). Seconde parti B 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3; 1° Clarinetto contralto in Mib n. 2; 2° Clarinetto basso in Sib; 2° Saxofono soprano in Sib; 2° Saxofono tenore in Sib; 2ª Tromba in Fa e/o Mib; Trombone basso in Fa e/o tenor basso in Sib; 2° Flicorno contralto in Mib; Flicorno basso grave in Mib (con l'obbligo del basso grave in Fa); 1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione). Terze parti A 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11; Altro Saxofono contralto in Mib (con l'obbligo del Saxofono baritono in Mib); 2° Fagotto (con l'obbligo del controfagotto). Terze parti B 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino); 2° Saxofono baritono in Mib (con l'obbligo del saxofono basso); 3ª Tromba in Fa o Mib; 3° Flicorno basso in Sib; 3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso). 2. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) una prova d'esame articolata nelle fasi di cui al successivo art. 14. 3. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia di finanza, la facolta' di revocare i bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere la nomina ad esecutore dei vincitori, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere da parte dell'Autorita' di Governo, per l'anno in cui hanno termine le procedure concorsuali, nonche' in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.