IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della sicurezza»; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di Applicazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato per l'anno 2006 in tutti i ruoli, Corpi, categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna limitazione percentuale; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione del sopracitato articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 185 allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di Modena, uno per 37 posti, d'ora in avanti identificato come concorso «interno», riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti, ai volontari in servizio permanente ed ai volontari in ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione, uno per 148 posti, d'ora in avanti identificato come concorso «pubblico», per concorrenti diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie, sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di concorso; Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti nel concorso «interno» indetto con il presente decreto, possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso «pubblico»; Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso «interno» alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione la copertura dei posti messi a concorso; DECRETA Articolo 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso «interno», per esami, per l'ammissione di 37 (trentasette) allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti: - 28 (ventotto) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; - 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali; - 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i motivi indicati nelle premesse - al personale militare di sesso sia maschile che femminile in servizio in qualita' di sergente in servizio permanente, di allievo sergente, di volontario in servizio permanente e di volontario in ferma breve, quest'ultimo con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite al predetto personale di entrambi i sessi. 3. I militari cui e' riservato il concorso potranno indicare nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel successivo articolo 11, comma 6, all'atto del completamento delle attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 188° corso. 4. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese pubbliche le graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo: - gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche - negli indirizzi: - politico-organizzativo; - dei sistemi infrastrutturali; - delle comunicazioni; - logistiche; - economico - amministrativo; - gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito; - gli ammessi al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenteranno un corso di studi universitari di durata sessennale finalizzato al conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 6. Per quanto indicato nel precedente comma 5: - i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - i concorrenti gia' laureati in Medicina e chirurgia non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito; Inoltre: - i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 7. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo. Articolo 2. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) essere sergenti in servizio permanente, allievi sergenti, volontari in servizio permanente, volontari in ferma breve dell'Esercito, questi ultimi con almeno di dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo articolo 3, comma 1, del presente decreto; b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2006 il ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre 1984, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni; c) essere cittadini italiani; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato; f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2005/2006 un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati. 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo articolo 6. 3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3. I requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenuti fino alla data di ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo. Articolo 3. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: - redatta in carta semplice, secondo il modello riportato nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto; - firmata per esteso dal militare. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso; - presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questi, provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, dovranno presentare, entro il termine sopra indicato, la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione, custodendone una copia. In tutti i casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del Reparto/Ente ricevente. 2. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, contrassegnando con numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato Allegato «A». Il concorrente potra' modificare detto ordine di preferita assegnazione esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione; c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova orale facoltativa (una sola scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo); d) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo telegramma ogni variazione dello stesso al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) la propria posizione militare, con data di inizio del servizio, grado, denominazione ed indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso quest'ultimo dovra' esserne comunque informato a cura del militare; f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2005/2006. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; g) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico; h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto dell'ammissione in Accademia; j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto; k) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. Articolo 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera); b) accertamento attitudinale; c) prova orale di matematica; d) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove e all'accertamento di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso di cui al successivo articolo 14, comma 1 (presumibilmente entro il 31 luglio 2006), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. Articolo 5. Prova di selezione culturale 1. La prova di selezione culturale avra' luogo, a cura della Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 14,30 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: - 1° marzo 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «A» e «I»; - 2 marzo 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra «J» e «Z». I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. Il giorno 9 marzo 2006, alle ore 14,30, potra' aver luogo un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non avessero potuto presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comandante di Corpo al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno a mezzo fax (n. 0742/342208). 2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 21 febbraio 2006, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 21 febbraio 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella somministrazione di almeno centoventi quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno, inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di elementi di informatica. 4. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i concorrenti si dovranno presentare alle ore 13,30 dell'orario ufficiale. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, ultimo capoverso, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso. 5. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione culturale, muniti di documento d'identita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e' subordinata a specifica convocazione che sara' rilasciata solo nei casi indicati nel precedente comma 1. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a), provvedera' a formare la graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli 7 e 11. 8. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale potranno essere richieste, non prima del giorno 20 marzo 2006, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613). Ciascun concorrente, inoltre, potra' avere notizia dell'esito della prova da lui sostenuta consultando, a partire dalla data suindicata, il sito web «www.persomil.difesa.it». Articolo 6. Accertamento attitudinale 1. Saranno ammessi all'accertamento attitudinale i primi 185 (centottantacinque) concorrenti della graduatoria di cui al precedente articolo 5, comma 7, nonche' i concorrenti che abbiano lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito. 2. Detto accertamento, che avra' luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, verra' condotto, secondo le direttive tecniche emanate dall'Agenzia di Selezione e Reclutamento dello Stato Maggiore dell'Esercito, dalla Commissione indicata nel successivo articolo 10, comma 1, lettera b). La convocazione a detta prova sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Coloro che non ricevessero alcuna comunicazione entro il 7 aprile 2006 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. 3. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro, dovranno esibire: - una attestazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo il modello in Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla Circolare SME - Ufficio D.A.R. n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; - una certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato. La mancata presentazione anche di una sola delle predette attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. Articolo 7. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento di cui al precedente articolo 6, saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Dei concorrenti idonei all'accertamento attitudinale iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo 5, comma 7, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo, presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese di luglio 2006, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 111 (centoundici). 3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, a parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia' citato Allegato «F» al presente decreto. 4. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato Allegato «G» al presente decreto. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208), sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. 6. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11. 7. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato «G» al presente decreto. 8. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11: 1 da 0/30i a 17,999/30i = 0 2 da 18/30i a 20,999/30i = 0,50; 3 da 21/30i a 23,999/30i = 1,00; 4 da 24/30i a 26,999/30i = 1,75; 5 da 27/30i a 30/30i = 2,00. Articolo 8. Documenti 1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti all'accertamento attitudinale, i concorrenti dovranno esibire le certificazioni indicate nel precedente art. 6, comma 3. 2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti: - fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; - scheda o libretto sanitario. I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. Infine, a seconda del proprio stato, dovranno rilasciare, una delle seguenti dichiarazioni: - se sergenti, o volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello in Allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, ovvero dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; - se volontari in ferma breve: dichiarazione (modello in Allegato «E») di rinuncia al grado rivestito e contestuale richiesta di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli allievi, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. 3. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico 2006/2007 presso alcuna Universita'. Articolo 9. Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami 1. I concorrenti fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente articolo 4 del presente decreto e per il rientro in sede. 2. I concorrenti potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. Articolo 10. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate: - la Commissione esaminatrice per la prova di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; - la Commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; - un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro; - un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di selezione culturale; - un docente di materie letterarie, membro; - due docenti di matematica, membri; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto a voto. 3. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito; - due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati in psicologia ed abilitati all'esercizio della professione; - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Articolo 11. Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al termine della prova orale di cui al precedente articolo 7 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), nella graduatoria generale di merito di ammissione al 188° corso. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 37 (trentasette) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso indicati nel gia' citato Allegato «F» al presente decreto. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it». 5. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 188° corso presso l'Accademia militare di Modena. Successivamente, potra' conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei giorni di frequenza del corso. 6. Completata la fase di ammissione al corso, come precisato nel precedente comma 5, non potendosi piu' procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella domanda di partecipazione al concorso. Detti allievi saranno cosi' assegnati: - 28 (ventotto) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito; - 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito; - 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara' consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la suddetta assegnazione, tenuto conto della dichiarazione contenuta al riguardo nella domanda di partecipazione al concorso, sara' considerato rinunciatario all'ammissione al corso e rinviato dall'Istituto. 7. Completata la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel precedente comma 6, i posti che in uno o piu' dei corsi dovessero rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso «pubblico». 8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto sara' approvata con decreto dirigenziale. 9. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno ripartiti, a cura del Comando dell'Accademia militare, in base alla graduatoria di merito del concorso e delle preferenze espresse dagli interessati allo scopo interpellati, negli indirizzi di studio stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito secondo le esigenze della Forza armata. L'allievo che non accetti la suddetta assegnazione sara' considerato rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto. 10. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo sanitario dell'Esercito saranno iscritti, a cura del Comando dell'Accademia militare, al corso di laurea in medicina e chirurgia. 11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it». Articolo 12. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 4. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato prevista dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato verranno acquisiti d'ufficio. 5. All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi sulle urine). Articolo 13. Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso. Articolo 14. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo articolo 16. Articolo 15. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. Articolo 16. Nomina a sottotenente 1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. 2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. Articolo 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2005 Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI