IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la
realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel lavoro» che garantisce
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate  e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato  in  applicazione  dell'articolo  3, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e    Tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica   e   Tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e   Tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  e  successive modificazioni e
integrazioni,  in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che
ciascuna  Forza  armata  possa  indire concorsi per l'ammissione alle
Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30%
dei posti disponibili;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 ottobre  2001,  concernente
approvazione  del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della   Ricerca   22 ottobre  2004,  n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  in  base  al  quale  il  reclutamento del
personale militare femminile e' effettuato per l'anno 2006 in tutti i
ruoli,  Corpi, categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna
limitazione percentuale;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Ravvisata   l'opportunita'   di   indire,   in  applicazione  del
sopracitato  articolo 20,  comma  3, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n. 215,  due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi
185  allievi  al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di
Modena,  uno per 37 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
«interno», riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi
sergenti,  ai  volontari  in  servizio  permanente ed ai volontari in
ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale
posizione,  uno  per  148 posti,  d'ora  in  avanti identificato come
concorso  «pubblico»,  per concorrenti diversi da quelli appartenenti
alle  precitate  categorie,  sempreche'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal relativo bando di concorso;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere che i posti eventualmente
non ricoperti nel concorso «interno» indetto con il presente decreto,
possano  essere  portati in aumento a quelli disponibili nel concorso
«pubblico»;
    Ritenuto  opportuno  prevedere  che  nel  concorso «interno» alle
prove  concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi   concorrenti   idonei   in   numero   via  via  decrescente,
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
la copertura dei posti messi a concorso;

                               DECRETA


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso «interno», per esami, per l'ammissione
di   37   (trentasette)   allievi   al  primo  anno  del  188°  corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
      -   28   (ventotto)  per  il  corso  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
      - 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      - 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      - 2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      -  2  (due)  per  il  corso  del  Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
    2.  Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi  indicati  nelle premesse - al personale militare di sesso sia
maschile  che  femminile  in  servizio  in  qualita'  di  sergente in
servizio  permanente,  di allievo sergente, di volontario in servizio
permanente  e  di  volontario in ferma breve, quest'ultimo con almeno
dodici  mesi  di servizio in tale posizione alla data di scadenza del
termine   di  presentazione  delle  domande  indicato  al  successivo
articolo 4,  comma 1. Pertanto, le disposizioni del presente decreto,
in  mancanza  di  espressa indicazione, devono intendersi riferite al
predetto personale di entrambi i sessi.
    3.  I  militari  cui  e'  riservato il concorso potranno indicare
nella   domanda   di   partecipazione   solo  l'ordine  di  preferita
assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di
preferenza  verra'  d'ufficio  ritenuto  coincidente  con l'ordine di
indicazione  dei  cinque  corsi  di  cui  al  precedente  comma 1 del
presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi
di  studio,  laddove  previsti,  sara'  stabilita,  come indicato nel
successivo  articolo 11,  comma  6,  all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 188° corso.
    4. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche  le  graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico  gli  allievi  giudicati  idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
    5.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
      -  gli  ammessi  ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e
dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di commissariato
dell'Esercito   seguiranno  un  corso  di  laurea  triennale  ed  uno
successivo,  biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
        - politico-organizzativo;
        - dei sistemi infrastrutturali;
        - delle comunicazioni;
        - logistiche;
        - economico - amministrativo;
      -  gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un  corso  di  laurea  triennale  in  Ingegneria  ed  uno successivo,
biennale,  di  laurea  specialistica  in  Ingegneria, negli indirizzi
stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
      -  gli  ammessi  al  corso per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno  un  corso  di studi universitari di durata sessennale
finalizzato al conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia.
    L'Amministrazione   della   difesa   si   riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
    6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
      - i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      -  i  concorrenti  gia'  laureati  in  Medicina e chirurgia non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    Inoltre:
      -  i  concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    7.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione della
graduatoria  di  merito,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  di  quelle della Forza armata
connesse  alla  consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.

                             Articolo 2.


                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) essere  sergenti  in  servizio permanente, allievi sergenti,
volontari   in   servizio   permanente,   volontari  in  ferma  breve
dell'Esercito, questi ultimi con almeno di dodici mesi di servizio in
tale  posizione  alla  data  di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso di cui al successivo
articolo 3, comma 1, del presente decreto;
      b) non   aver   superato  alla  data  del  31 ottobre  2006  il
ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre
1984, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio  militare prestato fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni;
      c) essere cittadini italiani;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non  essere  stati  dimessi  per  motivi  disciplinari  o di
inattitudine  alla  vita  militare  da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
      f) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno  scolastico  2005/2006  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  all'Universita', ovvero un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo articolo 6.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quelli  di  cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande  indicato nel successivo articolo 3. I requisiti medesimi, ad
eccezione  di  quelli  di cui al precedente comma 1, lettere b) e f),
nonche'  i  requisiti  di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
mantenuti  fino  alla  data di ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iter formativo.

                             Articolo 3.


                Domanda di partecipazione al concorso

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      -  redatta  in  carta  semplice,  secondo  il modello riportato
nell'Allegato  «A»,  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto;
      -   firmata   per   esteso   dal   militare.   La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
      -  presentata,  a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni  a  decorrere  dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana,  al  Comando  del  Reparto/Ente  di  appartenenza.  Questi,
provvederanno  a  trasmettere  al  sopracitato  indirizzo  le domande
presentate,   improrogabilmente   entro  tre  giorni  dalla  data  di
assunzione  a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione.
    I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare
al  concorso  di  cui  al precedente articolo 1 del presente decreto,
dovranno  presentare,  entro il termine sopra indicato, la domanda al
Comando    di    appartenenza,   che   provvedera'   a   trasmetterla
immediatamente  al  predetto  Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione, custodendone una copia.
    In  tutti  i casi per la data di presentazione fara' fede la data
di  assunzione  a  protocollo  della domanda da parte del Comando del
Reparto/Ente ricevente.
    2.  Nella  domanda  il  militare,  consapevole  delle conseguenze
penali  derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
      a)  i  propri  dati  anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente  articolo 1  del  presente  decreto,  contrassegnando  con
numerazione  da  1  a  5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda  di  cui  al  gia' citato Allegato «A». Il concorrente potra'
modificare  detto  ordine  di  preferita  assegnazione esclusivamente
entro  la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di  partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
      c)  la  lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale  facoltativa  (una sola scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
      d)  il  recapito  presso  il  quale  desidera ricevere tutte le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale   e   di   numero   telefonico,   impegnandosi  a  comunicare
tempestivamente  a  mezzo  telegramma ogni variazione dello stesso al
Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di
Foligno.
    L'Amministrazione  della difesa non assume alcuna responsabilita'
per  l'eventuale  dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ovvero  per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o a forza
maggiore;
      e)  la  propria  posizione  militare,  con  data  di inizio del
servizio,  grado,  denominazione ed indirizzo del Reparto/Ente presso
il  quale  presta  servizio,  nonche'  i periodi di servizio militare
eventualmente  svolti  in  precedenza.  Le  comunicazioni relative al
concorso  saranno  inviate  al recapito indicato nella domanda di cui
alla  precedente  lettera  d), che potrebbe non coincidere con quello
del  Comando di appartenenza. In tal caso quest'ultimo dovra' esserne
comunque informato a cura del militare;
      f)  il  titolo  di  studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2005/2006.
    Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma,   al   Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito  di  Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto.  Il  mancato  conseguimento  del  titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
      g) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
      h)  la  residenza  ed  il  comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  ascrivibili  nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre
2002,  n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa.
In  caso  contrario,  dovra' indicare le condanne, le applicazioni di
pena,  i  procedimenti  a  carico  ed ogni altro eventuale precedente
penale,   precisando   la   data   del  provvedimento  e  l'Autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  ovvero  presso  la quale pende un
eventuale  procedimento  penale  per  aver  assunto  la  qualifica di
imputato.
    Dovra'  impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione
e   Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito   di  Foligno  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
    La  dichiarazione  resa  nella  domanda  dovra'  comunque  essere
reiterata  con  apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai  sensi  delle  disposizioni  del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
all'atto dell'ammissione in Accademia;
      j)  l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'Allegato  «F»,  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto;
      k)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      l)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                             Articolo 4.


                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
      b) accertamento attitudinale;
      c) prova orale di matematica;
      d) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2.  Alle  prove e all'accertamento di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto
della  formazione  delle graduatorie di ammissione al corso di cui al
successivo  articolo 14,  comma 1 (presumibilmente entro il 31 luglio
2006), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti
gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                             Articolo 5.


                    Prova di selezione culturale

    1.  La  prova  di  selezione  culturale avra' luogo, a cura della
Commissione  di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) presso
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti  n. 2,  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  ore  14,30
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
      -  1° marzo  2006:  concorrenti  il  cui  cognome inizi con una
lettera compresa tra «A» e «I»;
      -  2 marzo  2006:  concorrenti  il  cui  cognome  inizi con una
lettera compresa tra «J» e «Z».
    I   concorrenti   nel   cui   cognome  compaia  l'apostrofo,  per
individuare  il  gruppo  di  appartenenza,  devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
    Il  giorno  9 marzo  2006,  alle  ore  14,30,  potra'  aver luogo
un'eventuale  sessione  di  recupero  per  quei  concorrenti  che non
avessero   potuto   presentarsi   nel  giorno  previsto  a  causa  di
impedimenti   di   carattere  operativo/addestrativo  tempestivamente
documentati  dal  loro  Comandante  di Corpo al Centro di Selezione e
Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito   di  Foligno  a  mezzo  fax
(n. 0742/342208).
    2.  Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento   di  detta  prova  saranno  rese  note  mediante  avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  - del
21 febbraio  2006, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per  tutti  i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  -  del  21 febbraio  2006  tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
    3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione  di  almeno  centoventi quesiti a risposta multipla,
predeterminata  o  libera,  volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la  conoscenza  di  argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre,   l'interpretazione,   la   rielaborazione   di   brani,  il
completamento  di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei
quesiti  almeno  dieci  saranno diretti ad accertare la conoscenza di
una  lingua  straniera,  a  scelta del concorrente, tra l'inglese, il
francese,  il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di
elementi di informatica.
    4.  In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti   si  dovranno  presentare  alle  ore  13,30  dell'orario
ufficiale.
    Fermo  restando  quanto  indicato  nel precedente comma 1, ultimo
capoverso,  i  concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
    5.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso,  senza  attendere  alcuna  convocazione, sono tenuti a
presentarsi  nel  giorno previsto per sostenere la prova di selezione
culturale,   muniti   di   documento   d'identita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale
sessione  di  recupero,  invece,  la presentazione dei concorrenti e'
subordinata  a  specifica  convocazione che sara' rilasciata solo nei
casi indicati nel precedente comma 1.
    6.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487  e  quelle  indicate nell'Allegato «G», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    7.  Il  punteggio  massimo  acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente  e'  pari  a  30  (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti  dai  concorrenti  la  Commissione  di  cui  al successivo
art. 10,  comma  1,  lettera a), provvedera' a formare la graduatoria
per  individuare  i  concorrenti  da  ammettere  a sostenere le prove
successive.  Il  punteggio  conseguito  in  detta prova sara' inoltre
utile ai fini della formazione della graduatoria di cui ai successivi
articoli 7 e 11.
    8.  Notizie  circa  l'esito  della  prova  di selezione culturale
potranno  essere  richieste,  non  prima del giorno 20 marzo 2006, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
-  Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548
e  06/4986.4613).  Ciascun concorrente, inoltre, potra' avere notizia
dell'esito  della prova da lui sostenuta consultando, a partire dalla
data suindicata, il sito web «www.persomil.difesa.it».

                             Articolo 6.


                      Accertamento attitudinale

    1.  Saranno  ammessi  all'accertamento  attitudinale  i primi 185
(centottantacinque)   concorrenti   della   graduatoria   di  cui  al
precedente  articolo 5, comma 7, nonche' i concorrenti che abbiano lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo posto
utile nella graduatoria di merito.
    2.  Detto  accertamento,  che  avra'  luogo  presso  il Centro di
Selezione  e  Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, verra'
condotto,  secondo  le  direttive  tecniche  emanate  dall'Agenzia di
Selezione  e  Reclutamento  dello Stato Maggiore dell'Esercito, dalla
Commissione indicata nel successivo articolo 10, comma 1, lettera b).
    La  convocazione  a  detta  prova  sara'  data  a  mezzo  lettera
raccomandata   o   telegramma.  Coloro  che  non  ricevessero  alcuna
comunicazione  entro  il 7 aprile 2006 dovranno ritenersi esclusi dal
concorso.
    3.  I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro,
dovranno esibire:
      - una attestazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo
il  modello  in  Allegato  «B»,  che costituisce parte integrante del
presente   decreto,   concernente   il  superamento  delle  prove  di
efficienza  operativa  previste  dalla Circolare SME - Ufficio D.A.R.
n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
      - una certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio
sanitario  del  Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di  Corpo,  secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte
integrante   del   presente   decreto,   attestante  il  mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato.
    La  mancata  presentazione  anche  di  una  sola  delle  predette
attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente
dal concorso.
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'  o  non  idoneita',  che  e'  definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.

                             Articolo 7.


Prova  orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di lingua
                              straniera

    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  all'accertamento di cui al
precedente  articolo 6, saranno iscritti, a cura della Commissione di
cui   al   successivo  articolo 10,  comma  1,  lettera  a),  in  una
graduatoria  formata  ai  fini  dell'ammissione  alla prova orale del
concorso.
    2.  Dei concorrenti idonei all'accertamento attitudinale iscritti
nella  graduatoria  di cui al precedente articolo 5, comma 7, saranno
convocati  alla  prova  orale,  che  avra'  luogo,  presumibilmente a
partire  dalla  seconda  decade  del  mese  di luglio 2006, presso il
Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di
Foligno, i primi 111 (centoundici).
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente comma 1, a
parita'  di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
che  abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati
nel gia' citato Allegato «F» al presente decreto.
    4.  La  prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al  programma  riportato  nel  gia'  citato  Allegato «G» al presente
decreto.
    5.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno (n. 0742/342208),
sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.
    6.  Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
    7.  La  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato «G» al presente decreto.
    8.  Ai  concorrenti  che  supereranno  la prova orale facoltativa
sara'  assegnata  una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 11:
      1 da 0/30i  a 17,999/30i  = 0
      2 da 18/30i a 20,999/30i  = 0,50;
      3 da 21/30i a 23,999/30i  = 1,00;
      4 da 24/30i a 26,999/30i  = 1,75;
      5 da 27/30i a 30/30i      = 2,00.

                             Articolo 8.


                              Documenti

    1.  All'atto  della presentazione presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
all'accertamento  attitudinale,  i  concorrenti  dovranno  esibire le
certificazioni indicate nel precedente art. 6, comma 3.
    2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare  i  vincitori  del  concorso  dovranno consegnare i seguenti
documenti:
      -  fotografia  recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso  a  tergo,  in  calligrafia  leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
      - scheda o libretto sanitario.
    I   medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi  delle
disposizioni   del   D.P.R.   28 dicembre   2000,   n. 445,  apposita
dichiarazione  sostitutiva  che  confermi, integri o modifichi quanto
dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso circa la
propria posizione giudiziaria.
    Infine,  a  seconda  del  proprio stato, dovranno rilasciare, una
delle seguenti dichiarazioni:
      -   se   sergenti,   o   volontari   in   servizio  permanente:
dichiarazione   (modello  in  Allegato  «D»)  di  rinuncia  al  grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
rispettivamente,   ai  sensi  dell'articolo  60,  n. 3,  della  legge
31 luglio  1954,  n. 599,  e  dell'articolo 3 della legge 18 dicembre
1964,  n. 1414,  ovvero  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 196;
      -  se  volontari  in  ferma  breve:  dichiarazione  (modello in
Allegato  «E») di rinuncia al grado rivestito e contestuale richiesta
di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
    La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di  ammissione in
qualita'  di  allievo  ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi,  qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio
permanente,  saranno  reintegrati  nel  grado, riscritti nel ruolo di
provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara' computato
nell'anzianita' di grado.
    3.  Ai  fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare,  gli  allievi,  a  richiesta  del Comando dell'Accademia
militare,  dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso  del  diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la
non   iscrizione   per  l'anno  accademico  2006/2007  presso  alcuna
Universita'.

                             Articolo 9.


         Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami

    1.   I   concorrenti   fruiranno   del   certificato  di  viaggio
limitatamente  al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della  sede  ove  si  svolgeranno  le  prove  previste dal precedente
articolo 4 del presente decreto e per il rientro in sede.
    2. I concorrenti potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di  servizio,  della licenza straordinaria per esami militari fino ad
un  massimo  di  trenta  giorni,  computabile  nel  tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno
essere  computati  i  giorni  di svolgimento delle prove previste ne'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  e  per  il  rientro in sede. Qualora il concorrente non
sostenesse  le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta',
la  licenza  straordinaria  sara'  computata  in detrazione da quella
ordinaria dell'anno in corso.

                            Articolo 10.


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      -  la  Commissione  esaminatrice  per  la  prova  di  selezione
culturale,  per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
      - la Commissione per l'accertamento attitudinale.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  di  cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
      - un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
      -  un  ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente o in
ausiliaria  da  non  oltre  tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
      - un docente di materie letterarie, membro;
      - due docenti di matematica, membri;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di  selezione  culturale  e  la  prova  orale  facoltativa  di lingua
straniera;
      -  un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore   a   capitano,   ovvero,   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa, appartenente all'area funzionale
«C»,  posizione  non  inferiore  a  «C/2», segretario senza diritto a
voto.
    3.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
      -  due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati
in psicologia ed abilitati all'esercizio della professione;
      - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario
senza diritto di voto.
    Le  funzioni  di  Presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.

                            Articolo 11.


           Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi

    1.  I  concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al
termine  della  prova  orale  di cui al precedente articolo 7 saranno
iscritti,  a  cura della Commissione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera  a),  nella  graduatoria  generale di merito di ammissione al
188° corso.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale  conseguito  nella  prova  orale  facoltativa  di lingua
straniera.
    3.  La  graduatoria  sara'  approvata  con  decreto dirigenziale.
Saranno  dichiarati  vincitori  del concorso i primi 37 (trentasette)
concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito. A parita' di
merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
dei  titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione  al  concorso indicati nel gia' citato Allegato «F» al
presente decreto.
    4.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Esso sara' inoltre
pubblicato,    a    puro    titolo    informativo,   nel   sito   web
«www.persomil.difesa.it».
    5.  I  vincitori  saranno  ammessi  alla frequenza del 188° corso
presso   l'Accademia  militare  di  Modena.  Successivamente,  potra'
conseguire  l'ammissione  al  predetto  corso, secondo l'ordine della
graduatoria,  un  numero  di  concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello  del  primo giorno - che saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza del corso.
    6.  Completata la fase di ammissione al corso, come precisato nel
precedente  comma  5,  non potendosi piu' procedere all'ammissione di
ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera'
ad  assegnare gli allievi ai corsi di cui all'articolo 1 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata
graduatoria  e  dell'ordine  di preferita assegnazione espresso nella
domanda  di  partecipazione  al concorso. Detti allievi saranno cosi'
assegnati:
      -   28   (ventotto)  per  il  corso  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
      -  3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito;
      - 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      - 2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      -  2  (due)  per  il  corso  del  Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
    Stante  la  definitivita'  dell'ammissione  ai  corsi,  non sara'
consentito  il  transito  di  un allievo a corso diverso da quello al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la
suddetta  assegnazione, tenuto conto della dichiarazione contenuta al
riguardo   nella   domanda   di  partecipazione  al  concorso,  sara'
considerato   rinunciatario   all'ammissione   al  corso  e  rinviato
dall'Istituto.
    7.  Completata la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel
precedente  comma  6,  i  posti che in uno o piu' dei corsi dovessero
rimanere  non  ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati
in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso
«pubblico».
    8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza
dei  corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto sara' approvata
con decreto dirigenziale.
    9.  Gli  allievi  ammessi  alla  frequenza del corso per il Corpo
degli  ingegneri  dell'Esercito saranno ripartiti, a cura del Comando
dell'Accademia  militare,  in  base  alla  graduatoria  di merito del
concorso  e  delle  preferenze  espresse dagli interessati allo scopo
interpellati,   negli  indirizzi  di  studio  stabiliti  dallo  Stato
Maggiore  dell'Esercito  secondo  le  esigenze  della  Forza  armata.
L'allievo  che non accetti la suddetta assegnazione sara' considerato
rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto.
    10.  Gli  allievi  ammessi  alla frequenza del corso per il Corpo
sanitario   dell'Esercito   saranno  iscritti,  a  cura  del  Comando
dell'Accademia militare, al corso di laurea in medicina e chirurgia.
    11.   Il  decreto  di  assegnazione  definitiva  ai  corsi  sara'
pubblicato  nel  Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Esso sara' inoltre
pubblicato,    a    puro    titolo    informativo,   nel   sito   web
«www.persomil.difesa.it».

                            Articolo 12.


                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2   del   presente   decreto,   il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  provvedera' a richiedere alle
amministrazioni  pubbliche  ed  agli  enti  competenti la conferma di
quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni   sostitutive   eventualmente   rese   dai  concorrenti
risultati vincitori del concorso medesimo.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal  controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
    4.  Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato prevista dal
precedente  articolo 2,  comma  1, lettera b), l'estratto matricolare
ovvero  la  dichiarazione  del Reparto/Ente di appartenenza dal quale
risulti  la  durata del servizio militare prestato verranno acquisiti
d'ufficio.
    5. All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso
saranno  sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne
il  mantenimento  dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di
sesso  femminile,  ai  fini della verifica dei requisiti previsti per
l'ammissione   ai  corsi,  dovranno  essere  sottoposti  al  test  di
gravidanza (mediante analisi sulle urine).

                            Articolo 13.


                             Esclusioni

    1.   L'Amministrazione   della  difesa  puo',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in ogni momento dal concorso il concorrente che
non  fosse  ritenuto  in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso  all'Accademia  militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza  del  corso  regolare,  qualora  il  difetto  dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

                            Articolo 14.


              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.   Gli  ammessi  all'Accademia  acquisiranno  la  qualifica  di
allievi,  dovranno  contrarre  una  ferma  volontaria  di  tre anni e
dovranno  assoggettarsi  alle  leggi  ed ai regolamenti militari come
militari  di  truppa.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale ferma
saranno    considerati   rinunciatari   all'ammissione   e   rinviati
dall'Istituto.
    2.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
dovranno  inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti
che  sono  edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,  dovranno  assumere all'atto
della  nomina  a  Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo articolo 16.

                            Articolo 15.


                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la    successiva    manutenzione    del   corredo   sono   a   carico
dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti  dal  ruolo  dei  sergenti  e  dai
volontari  di  truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento  siano  superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete   un   assegno   personale  pari  alla  relativa  differenza,
riassorbibile  con  i  futuri  incrementi  stipendiali  conseguenti a
progressione  di  carriera  o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.

                            Articolo 16.


                        Nomina a sottotenente

    1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi  delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di  amministrazione  e  di  commissariato  dell'Esercito,  del  Corpo
sanitario  dell'Esercito  e  del  Corpo degli ingegneri dell'Esercito
saranno  nominati  Sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale,  rispettivamente,  dell'Arma  o  del  Corpo di appartenenza,
sempreche'  assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di  dieci  o  undici  anni,  a seconda che siano tenuti a frequentare
corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
    2.  Gli  allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo  normale  delle  Armi  saranno  con  successiva  determinazione
assegnati  alle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                            Articolo 17.


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Comando  del  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno e successivamente
trasferiti  al  Comando  dell'Accademia  militare per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  presso  una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 2005
                               Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI