IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, "Azioni positive per la
realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel lavoro" che garantisce
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della
Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate  e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato  in  applicazione  dell'articolo  3, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale,  e successive modificazioni e
integrazioni,  in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che
ciascuna  Forza  armata  possa  indire concorsi per l'ammissione alle
Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30%
dei posti disponibili;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 ottobre  2001,  concernente
approvazione  del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della   Ricerca   22 ottobre  2004,  n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  in  base  al  quale  il  reclutamento del
personale militare femminile e' effettuato per l'anno 2006 in tutti i
ruoli,  Corpi, categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna
limitazione percentuale;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' Militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Ravvisata    l'opportunita'    di    indire,    in   applicazione
dell'articolo 20, comma 3, del succitato decreto legislativo 8 maggio
2001,  n. 215,  due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi
185  allievi  al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di
Modena,  uno per 37 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
"interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi
sergenti,  ai  volontari  in  servizio  permanente ed ai volontari in
ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale
posizione;  uno  per  148  posti,  d'ora  in avanti identificato come
concorso  "pubblico",  per concorrenti diversi da quelli appartenenti
alle  precitate  categorie,  sempreche'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal presente decreto;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  nel  concorso  "interno"  possano  essere  portati in
aumento  a  quelli disponibili nel concorso "pubblico" indetto con il
presente decreto;
    Ritenuto  opportuno  prevedere  che  nel concorso "pubblico" alle
prove  concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi   concorrenti   idonei   in  numero  via  via  decrescente  -
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione,

                               DECRETA


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso "pubblico", per esami, per l'ammissione
di  148  (centoquarantotto)  allievi  al  primo  anno  del 188° corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
    - 95 (novantacinque) al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
    - 13 (tredici) al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
    - 9 (nove) al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
    - 21 (ventuno) al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    -  10  (dieci)  al  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    2. Qualora nel concorso "interno", per esami, per l'ammissione di
37  allievi  al  primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di
Modena  indicato  nelle  premesse  uno  o  piu'  dei  posti non fosse
ricoperto  per  insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi
potranno  essere  devoluti  a  quelli  previsti per il corrispondente
corso di cui al precedente comma 1.
    3. Al  concorso  di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, di sesso sia maschile che femminile, anche se alle armi,
ad  eccezione  - per i motivi indicati nelle premesse - del personale
cui  e'  riservato  il  concorso  "interno"  (militari in servizio in
qualita'  di  sergenti  in  servizio  permanente,  allievi  sergenti,
volontari  in  servizio permanente e volontari in ferma breve, questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande indicato al
successivo  articolo  4,  comma  1).  Le  disposizioni  del  presente
decreto,  in  mancanza  di  espressa  indicazione,  devono intendersi
riferite a concorrenti di entrambi i sessi.
    4. I    concorrenti    potranno   indicare   nella   domanda   di
partecipazione al concorso solo l'ordine di preferita assegnazione ai
citati corsi - per il Corpo sanitario dell'Esercito anche l'ordine di
preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia,
farmacia   o  medicina  veterinaria).  In  mancanza  di  indicazione,
l'ordine  di  preferenza  verra'  d'ufficio  ritenuto coincidente con
l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1
del  presente  articolo.  Peraltro,  l'assegnazione  ai  corsi e agli
indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato
nel  successivo  art. 14,  commi  8  e 10, all'atto del completamento
delle attivita' di ammissione alla frequenza del tirocinio.
    5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche  le  graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico  gli  allievi  giudicati  idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
    6. Per  quanto  riguarda  lo  svolgimento degli studi gli allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
    -  gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali   e   del  Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato
dell'Esercito   seguiranno  un  corso  di  laurea  triennale  ed  uno
successivo,  biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
    \bullet  politico-organizzativo;
    \bullet  dei sistemi infrastrutturali;
    \bullet  delle comunicazioni;
    \bullet  logistiche;
    \bullet  economico - amministrativo;
    - gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso  di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di  laurea  specialistica  in  Ingegneria,  negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
    -  gli  ammessi  ai  corsi  per  il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno   corsi   di   studi   universitari   finalizzati   al
conseguimento  della  laurea  in  Medicina  e  chirurgia,  ovvero  in
Farmacia o in Medicina veterinaria.
    L'Amministrazione   della   difesa   si   riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
      - i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      - i  concorrenti  gia'  laureati  in  Medicina e chirurgia o in
Chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in Medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    Inoltre:
    - i   concorrenti   che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    8. Nel  concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione delle
graduatorie  finali  di  merito,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
sopravvenute  esigenze  della  Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.
    9.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  delle graduatorie finali di merito, il numero
dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del  corso,  in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2006.

                             Articolo 2.


                          Riserva di posti

    1. Nel concorso di cui al precedente articolo 1 gli allievi delle
Scuole  militari  dell'Esercito  -  sempreche'  conseguano al termine
dell'anno  scolastico  2005/2006  il  diploma  di maturita' classica,
scientifica  e  scientifica europea e riportino giudizio di idoneita'
in   attitudine   militare   presso   dette   Scuole  -  usufruiranno
complessivamente  di  30  (trenta)  posti  riservati,  pari al 20% di
quelli previsti per ciascun corso, cosi' ripartiti:
    -  19  (diciannove) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
    - 3 (tre) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
    - 2 (due) nel corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
    - 4 (quattro) nel corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    -   2   (due)  nel  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    Qualora  il  numero  dei  posti  in  uno o piu' dei corsi dovesse
essere  modificato  come previsto nel precedente articolo 1, comma 9,
del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra'
ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata.
    2. I   posti   riservati   agli  allievi  delle  Scuole  militari
dell'Esercito   che   non  fossero  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei saranno devoluti, ai sensi dell'articolo 34 della
legge  31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti  idonei  che,  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, fossero
alle  armi  nell'Esercito  in  qualita'  di  ufficiali  inferiori, di
sottufficiali  o  di  militari  di  truppa  in  ferma volontaria o in
rafferma.  I  posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero
ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato
nel  precedente  art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria,
agli altri concorrenti idonei.

                             Articolo 3.


                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2006 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2006,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1984  al
31 dicembre  1989,  estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio  militare prestato fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) godere dei diritti civili e politici;
      d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
      e) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno  scolastico  2005/2006  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  all'Universita', ovvero un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
      f) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario   in  altra  accademia,  istituto  di  formazione  o  ente
addestrativo  delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per  motivi  disciplinari  o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
      g) non  essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2. L'ammissione   ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
    3. Ai  sensi  dell'articolo  2  del  Decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4. I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto  previsto per
quelli  di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande  indicato nel successivo articolo 4. I requisiti medesimi, ad
eccezione  di  quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e),
nonche'  i  requisiti  di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
mantenuti  fino  alla  ammissione  in Accademia e per tutta la durata
dell'iter formativo.

                             Articolo 4.


                Domanda di partecipazione al concorso

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
    -  redatta  in  carta  semplice,  secondo  il  modello  riportato
nell'Allegato  "A",  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto;
    -   firmata   per   esteso   dal   concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
    Il  concorrente  che  alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma,  apposta  in  calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o, in
mancanza di essi, dal tutore;
    -  spedita  a  mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentata  a  mano,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo  o
procedura,   al   Centro   di   Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito,  viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, a pena di decadenza,
entro  il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana. Pertanto, non potranno essere
accolte  domande  inoltrate  oltre  il termine suindicato. A tal fine
fara'  fede  il  timbro a data dell'ufficio postale accettante per le
domande  spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro di
Selezione   e   Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito  per  quelle
presentate a mano.
    Gli  allievi  delle  Scuole  militari  e  i militari in servizio,
nonche'   quelli   in  servizio  all'estero,  che  abbiano  titolo  a
partecipare  al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente
decreto,  dovranno  presentare la domanda, entro il medesimo termine,
ai  rispettivi  Comandi  di  appartenenza.  Questi,  provvederanno  a
trasmettere   al   sopracitato   indirizzo   le  domande  presentate,
improrogabilmente  entro  tre  giorni  dalla  data  di  assunzione  a
protocollo delle stesse, custodendone copia.
    I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro  il medesimo termine, anche tramite le Autorita' diplomatiche e
consolari  che  ne  cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro,
custodendone copia.
    In  detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte  del Comando del
Reparto/Ente ricevente.
    2. Nella  domanda  il  concorrente, consapevole delle conseguenze
penali  derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente  articolo 1  del  presente  decreto,  contrassegnando  con
numerazione  da  1  a  5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda  di  cui  al  gia' citato Allegato "A". Il concorrente potra'
modificare  detto  ordine  di  preferita  assegnazione esclusivamente
entro  la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di  partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
      c) la  lingua  straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
      d) il  preciso  recapito  al  quale  desidera ricevere tutte le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico.
    Il  concorrente  che  successivamente  alla  presentazione  della
domanda  venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto
a  comunicare  subito,  a  mezzo telegramma, al Centro di Selezione e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  il Reparto/Ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
    Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma,  al  predetto  indirizzo  ogni  variazione  del  recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
    L'Amministrazione  della difesa non assume alcuna responsabilita'
per  l'eventuale  dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
      e) il  titolo  di  studio  posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2005/2006.
    Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con  riserva  al  concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma,   al   Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito  di  Foligno  l'avvenuto  conseguimento con il relativo
voto.  Il  mancato  conseguimento  del  titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
      f) il  servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio  dovra'  indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le  comunicazioni  relative  al  concorso saranno inviate al recapito
indicato  nella  domanda  di  cui  alla  precedente  lettera  d), che
potrebbe  non  coincidere  con quello del Comando di appartenenza. In
tal  caso  l'interessato  dovra'  comunque  tenerne  informato  detto
Comando.  Qualora  gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
le  date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
all'atto del congedamento.
    Se concorrente di sesso maschile, anche:
    -   il   Distretto   militare   o  la  Capitaneria  di  porto  di
appartenenza;
    - la sua posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
    -  se sia stato o meno dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
      g) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      h) di  non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente  arruolamento  volontario  in altra accademia, istituto di
formazione  o  ente  addestrativo delle Forze armate o delle Forze di
polizia  dello  Stato  per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      i) il possesso della cittadinanza italiana;
      j) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
      k) la  residenza  ed  il  comune  nelle cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
    La  dichiarazione  dovra'  essere resa anche se negativa. In caso
contrario,  dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i
procedimenti  a  carico  ed  ogni  altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha  emanato,  ovvero  presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
    Dovra'  impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione
e   Reclutamento   Nazionale   dell'Esercito   di  Foligno  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
    La  dichiarazione  resa  nella  domanda  dovra'  comunque  essere
reiterata  con  apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai   sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
      m) l'eventuale  possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'Allegato  "F",  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto;
      n) di   prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      o) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                             Articolo 5.


                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a. prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
      b. prove di efficienza fisica;
      c. accertamenti sanitari;
      d. accertamento attitudinale;
      e. prova orale di matematica;
      f. prova orale facoltativa di lingua straniera;
      g. tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
    2. Alle  prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
    3. A  mente  dell'articolo  3,  comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  citato  nelle  premesse,  i  concorrenti  -
compresi  quelli  di  sesso  femminile  che  si  siano  trovati nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  citato decreto
ministeriale  4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione della
graduatoria  di ammissione alla prova orale (presumibilmente entro il
20 giugno  2006)  di cui al successivo articolo 10, comma 1, dovranno
risultare   idonei  nelle  prove  e  negli  accertamenti  di  cui  al
precedente comma 1, lettere a), b), c) e d).

                             Articolo 6.


                    Prova di selezione culturale

    1. Tutti   i  concorrenti,  compresi  gli  allievi  delle  Scuole
militari   dell'Esercito,   saranno   sottoposti  -  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei   requisiti   prescritti  per  la
partecipazione  al  concorso  dal  presente  decreto  - alla prova di
selezione   culturale.   Detta   prova  avra'  luogo,  a  cura  della
Commissione  di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a) presso
il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,
Caserma   "Gonzaga   del  Vodice"  -  viale  Mezzetti  n. 2,  Foligno
(Perugia),   con   inizio  non  prima  delle  ore  14,30  dell'orario
ufficiale, secondo il seguente calendario:
    -  20 febbraio  2006:  concorrenti  il  cui cognome inizi con una
lettera compresa tra "ABA" e "CIR";
    -  21 febbraio  2006:  concorrenti  il  cui cognome inizi con una
lettera compresa tra "CIS" e "FUZ";
    -  22 febbraio  2006:  concorrenti  il  cui cognome inizi con una
lettera compresa tra "GAA" e "MEL";
    -  23 febbraio  2006:  concorrenti  il  cui cognome inizi con una
lettera compresa tra "MEM" e "RIY";
    -  24 febbraio  2006:  concorrenti  il  cui cognome inizi con una
lettera compresa tra "RIZ" e "ZUZ".
    I   concorrenti   nel   cui   cognome  compaia  l'apostrofo,  per
individuare  il  gruppo  di  appartenenza,  devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
    2.  Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento   di  detta  prova  saranno  rese  note  mediante  avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  - del
10 febbraio  2006, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per  tutti  i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  -  del  10 febbraio  2006  tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
    3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione  di  almeno  centoventi quesiti a risposta multipla,
predeterminata  o  libera,  volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la  conoscenza  di  argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre,   l'interpretazione,   la   rielaborazione   di   brani,  il
completamento  di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei
quesiti  almeno  dieci  saranno diretti ad accertare la conoscenza di
una  lingua  straniera,  a  scelta del concorrente, tra l'inglese, il
francese,  il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di
elementi di informatica.
    4.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere alcuna
comunicazione,  per  sostenere la prova di selezione culturale muniti
di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato
in  corso  di validita' nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno
resi noti con le modalita' indicate nel precedente comma 2.
    5.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
    6.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e  quelle indicate nell'Allegato "G", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    7.  Il  punteggio  massimo  acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente  e'  pari  a  30  (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti  dai  concorrenti  la  Commissione  di  cui  al successivo
articolo 13,   comma   1,   lettera  a),  provvedera'  a  formare  la
graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove  successive.  Il  punteggio  conseguito  in  detta  prova sara'
inoltre  utile  ai  fini della formazione delle graduatorie di cui ai
successivi articoli 10, 14 e 15.
    8.  Coloro  che  non  riceveranno  alcuna  comunicazione entro il
ventesimo  giorno  dalla data di svolgimento della prova di selezione
culturale  dovranno  ritenersi  non  ammessi  a  sostenere  le  prove
successive  e pertanto esclusi dal concorso. Essi potranno richiedere
notizie  circa  l'esito  della  prova di selezione culturale, dopo la
data  suindicata,  al Ministero della difesa - Direzione generale per
il   personale   militare   -  Servizio  Relazioni  con  il  Pubblico
(tel. 06/4735.5941,  06/4735.4548  e 06/4986.4613), ovvero consultare
il sito web "www.persomil.difesa.it".

                             Articolo 7.


                     Prove di efficienza fisica

    1.  Saranno  ammessi alle prove di efficienza fisica i primi 1036
(milletrentasei)  concorrenti  della graduatoria di cui al precedente
articolo 6, comma 7.
    Saranno  inoltre  ammessi  i concorrenti che abbiano riportato lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo posto
utile nella graduatoria di merito.
    2.  Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli  accertamenti  sanitari  ed  a  quello  attitudinale  di  cui ai
successivi   articoli 8   e  9,  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
    La  convocazione  a  dette  prove  sara'  data  a  mezzo  lettera
raccomandata   o  telegramma  dal  predetto  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
    3.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo articolo 11, comma 1.
    Salvo   quanto  indicato  nel  successivo  comma  7,  la  mancata
presentazione  del  certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva
agonistica   per   l'atletica   leggera,   in   corso  di  validita',
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente a sostenere dette
prove.
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    -  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    -  corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05") - esercizio
obbligatorio;
    -  salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    -  salita  alla  fune  di metri 4 (tempo massimo 20", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'Allegato "H", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  piegamenti  sulle  braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  4'  e 40") -
esercizio obbligatorio;
      -  salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      -  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia' citato Allegato "H" al
presente decreto.
    6.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
Allegato "H" al presente decreto.
    Il medesimo Allegato "H" contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    7.  Gli  allievi  delle  Scuole  militari  dell'Esercito  saranno
sottoposti  agli  esercizi  obbligatori di cui sopra presso le Scuole
militari  medesime.  All'uopo, all'atto della presentazione presso il
Centro,  dovranno esibire la relativa certificazione - rilasciata dal
Comandante  della  Scuola  secondo  il  modello di cui al gia' citato
Allegato  "H"  al  presente  decreto  - che attesti il superamento di
detti   esercizi   obbligatori.   La   mancata  esibizione  di  detta
certificazione   determinera'   l'obbligo   per  detto  personale  di
sostenere   gli  esercizi  di  cui  sopra,  previa  esibizione  della
dichiarazione  rilasciata  dal dirigente del servizio sanitario della
Scuola  di appartenenza da cui risulti l'assenza di controindicazioni
allo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,  ovvero  del
certificato di cui al precedente comma 3.
    Il  controllo  delle  predette  certificazioni  verra' effettuato
dalla  Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo articolo 13, comma 1, lettera b).
    L'esito  positivo  di  detto  controllo  ovvero, in subordine, il
superamento  presso  il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai  concorrenti  appartenenti  alla predetta categoria di effettuare,
qualora  lo  richiedano  espressamente,  gli esercizi facoltativi, al
solo  fine  di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia'
citato Allegato "H" al presente decreto.
    8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
    -  verifichera'  la  validita'  delle  certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
    -   sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi  -  dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli  stessi  -  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti e
redigera' o compilera' il relativo verbale;
    -  attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato Allegato "H" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.

                             Articolo 8.


                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle   prove  di  efficienza  fisica  secondo  quanto  indicato  nel
precedente articolo 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di
cui  all'articolo 13,  comma  1, lettera c), ad accertamenti sanitari
volti  al  riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
    2. I  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
      a) statura non inferiore a mt. 1,65, se di sesso maschile e non
inferiore a mt. 1,61, se di sesso femminile;
      b) visus  corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti
frontali  ben  tollerate  (da  portare  al seguito) e non inferiore a
7/10i  nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore  alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
accertato alle matassine colorate.
    3.  Fermo  restando  quanto  indicato  nel precedente comma 2, la
Commissione,  prima  di eseguire la visita medica generale, disporra'
per  ciascun  concorrente  i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
      -  esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere  la  sussistenza  di  patologie  misconosciute  che possono
essere   di  pregiudizio  per  la  salute  dell'interessato  e  della
comunita'  militare  nella  quale  sara'  inserito  - solo qualora il
concorrente  non  produca  il  relativo  referto,  come  indicato  al
successivo   articolo 11,   comma   1,   del  bando.  Il  concorrente
maggiorenne  che  dovesse  essere  sottoposto  a  detto  esame dovra'
sottoscrivere  apposita  dichiarazione  di consenso all'effettuazione
dell'esame  stesso,  secondo  il modello riportato nell'Allegato "I",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
che   sia   ancora   minorenne   all'atto  della  presentazione  agli
accertamenti  sanitari,  invece,  avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione  di  consenso  compilata  e sottoscritta in conformita'
all'Allegato  "L",  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto;
      - cardiologico con E.C.G.;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - analisi delle urine con drug test;
      - analisi del sangue concernente:
         emocromo completo;
         glicemia;
         creatininemia;
         transaminasemia (ALT-AST);
         bilirubinemia totale e frazionata;
         G6PDH (metodo quantitativo).
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    4. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali  possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 2. L'accertamento dell'idoneita' verra'
eseguito  in  ragione  delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
    5.  La  Commissione,  seduta  stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
      -   "idoneo   all'ammissione   all'Accademia   militare",   con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
      -  "non  idoneo  all'ammissione  all'Accademia  militare",  con
indicazione particolareggiata del motivo.
    6.  Saranno  giudicati  "idonei"  i concorrenti in possesso degli
specifici  requisiti  di  cui  al  precedente comma 2 ed ai quali sia
stato  attribuito,  secondo  i  criteri di cui al precedente comma 4,
coefficiente    1    o    2   in   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  di  seguito  indicate:  psiche  (PS); costituzione
(CO);  apparato  cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati  vari  (AV);  apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS); udito
(AU).
    7.  Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente  2  di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,   il   punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
    8.  Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati non in
possesso  degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma
2 e/o affetti da:
      -  imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
      -  imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per  delineare  il  profilo  sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
      -   disturbi   della   parola   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
      -  positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      -   esiti  di  cheratotomia  radiale;  esiti  di  laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
      -  imperfezioni  o  infermita'  che,  seppur  non  indicate nei
precedenti  alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso  e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in servizio
permanente.
    9.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di  recente  insorgenza  e  presumibile  breve  durata,  per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale
da  lasciar  prevedere  la  possibile  guarigione  entro i successivi
quarantacinque  giorni  e  senza  esiti  rientranti  nelle  cause  di
esclusione  di cui al precedente comma 8, la Commissione rinviera' il
giudizio,   fissando   il   termine   entro   il   quale   sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
psico-fisica.   Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a
sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9.
    10.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza di cui al
successivo  articolo 11, comma 1, la Commissione non potra' in nessun
caso  procedere  agli  accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia  del  giudizio,  a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia'
citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    11.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    12.  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei" potranno, tuttavia,
inviare   con   lettera   raccomandata   al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno improrogabilmente
entro  il  decimo  giorno  successivo  alla  data  degli accertamenti
sanitari,  specifica  istanza,  corredata  di  idonea  documentazione
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che  hanno  determinato  il  giudizio di non idoneita'. Dette istanze
potranno   essere   anticipate   al   predetto  Centro  a  mezzo  fax
(n. 0742/342208).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori  sopra
indicati.
    In  caso  di  accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal  Centro  di  Selezione  e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, apposita comunicazione telegrafica.
    In   caso   di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  il
concorrente  ricevera' comunicazione che il giudizio di non idoneita'
riportato  al  termine  degli  accertamenti  sanitari deve intendersi
confermato.
    13. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di
cui  al  precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza -
sara'  espresso  dalla  Commissione  di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera d),  a seguito di valutazione della documentazione prodotta a
corredo dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    14.  Il  giudizio  espresso  da detta Commissione e' definitivo e
sara'   comunicato  ai  concorrenti,  per  iscritto,  seduta  stante.
Pertanto,   per  i  concorrenti  giudicati  "idonei"  la  Commissione
provvedera'  a  definire  il  profilo  sanitario di cui al precedente
comma  5  e  ad  attribuire  il  relativo  punteggio con le modalita'
previste  dal  precedente  comma  7.  I  concorrenti  dichiarati "non
idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti  sanitari disposti nonche' quelli che abbiano rinunciato
ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

                             Articolo 9.


                      Accertamento attitudinale

    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei  saranno  sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e
Reclutamento   Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  a  cura  della
Commissione  di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera e) ad
un  accertamento  attitudinale,  finalizzato  a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche.
    Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali
ed   in   un'intervista  di  selezione.  In  particolare,  attraverso
l'accertamento   attitudinale   saranno   valutate  le  potenzialita'
adattive,  le  aspettative  professionali e gli aspetti motivazionali
del concorrente.
    2.  A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 9.
    3.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente articolo 8, comma 12,
invece,  saranno  sottoposti  a  detto  accertamento solo se verranno
giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata
a  corredo  dell'istanza  di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'  o  di  non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
    5.  I  concorrenti  giudicati  non  idonei  non saranno ammessi a
sostenere  le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento con
riserva  -  qualora  giudicati non idonei non saranno piu' sottoposti
agli accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8, comma 9 ai
fini dell'idoneita' psico-fisica.
    6.  Tutti  i concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove
di  efficienza  fisica,  degli  accertamenti  sanitari  e  di  quello
attitudinale  dovranno  attenersi  alle  norme disciplinari e di vita
interna  di  caserma  e  fruiranno  di  vitto  e  alloggio  a  carico
dell'Amministrazione militare.

                            Articolo 10.


Prova  orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di lingua
                              straniera

    1.   I   concorrenti   risultati   idonei  nelle  prove  e  negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti,
a  cura  della  Commissione  di  cui  al successivo art. 13, comma 1,
lettera  a),  in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla
prova orale del concorso.
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione  culturale  e di quelli eventualmente riportati nelle prove
di efficienza fisica e negli accertamenti sanitari.
    3.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente  comma  1,  saranno  convocati alla prova orale, che avra'
luogo  -  presumibilmente  a  partire  dalla  prima  decade  del mese
di luglio  2006  -  presso  il  Centro  di  Selezione  e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 296 (duecentonovantasei),
dei  quali  almeno  59  (cinquantanove) allievi delle Scuole militari
dell'Esercito.
    4.  Nella  graduatoria  di  cui  al  precedente  comma  1 i posti
eventualmente   non   ricoperti   dai   concorrenti  appartenenti  ai
provenienti   dalle   Scuole   militari  nella  misura  prevista  dal
precedente   comma   3   saranno  devoluti  con  i  criteri  indicati
nell'articolo 2 del presente decreto.
    5.  Fermo  restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a
parita'  di  merito,  saranno preferiti i concorrenti in possesso dei
titoli  di  preferenza  indicati  nel  gia'  citato  Allegato  "F" al
presente decreto.
    6.  La  prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al  programma  riportato  nel  gia'  citato  allegato "G" al presente
decreto.
    7.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che  abbiano rinunciato a sostenerla saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno (n. 0742.342208),
sara'  valutato  ai  fini  dell'eventuale riconvocazione. Tuttavia la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione
al tirocinio di cui al successivo articolo 14, comma 1.
    8.  Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15.
    9.  La  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato "G" al presente decreto.
    I  concorrenti  che  non  intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno  rilasciare  dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
    10.  Ai  concorrenti  che  supereranno la prova orale facoltativa
sara'  assegnata  una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15:
      - da 0/30i a 17,999/30i = 0;
      - da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
      - da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
      - da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
      - da 27/30i a 30/30i = 2,00.

                            Articolo 11.


                              Documenti

    1. Fermo restando quanto indicato per la categoria di concorrenti
di  cui  al  precedente  articolo 7, comma 7, i concorrenti convocati
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di  Foligno, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
qualora  idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale,
all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
      - certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera,  in  corso  di  validita'  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al  1° novembre  2005  ovvero  dovra'  essere  valido  almeno fino al
31 ottobre  2006.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera'  la  non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica;
      - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare,    o    privata   convenzionata   attestante   la   recente
effettuazione,  non oltre i tre mesi, dell'accertamento per i markers
dell'epatite  B  e  C,  sia  antigenici  sia  anticorpali. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
      -  referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso
femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la
non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
      -  referto  attestante  l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o privata convenzionata entro i 5 giorni
precedenti   la   data  degli  accertamenti  sanitari  (se  di  sesso
femminile)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza delle prove di
efficienza  fisica e per la finalita' indicata nel precedente art. 8,
comma 10;
      - referto attestante eventuale esame radiografico del torace in
due  proiezioni,  per  coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale  presso  strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private  convenzionate  entro  i  tre  mesi  precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
      - atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato "B"
che  costituisce  parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva  potesta',  o  in  mancanza  di essi, dal tutore (solo se
ancora  minorenni  alla data di presentazione presso il Centro per le
prove  di  efficienza  fisica).  La  mancata  presentazione  di detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne;
      -  dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione  degli  esami
radiologici,   conforme   all'Allegato   "L"  che  costituisce  parte
integrante  del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza  di  essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione  presso  il  Centro per le prove di efficienza fisica e
non  forniti  del relativo referto di cui al precedente quinto alinea
del  presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinera'  l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne
agli esami radiologici;
      -  i  concorrenti  che  abbiano  subito interventi chirurgici o
ricoveri   in  strutture  sanitarie  dovranno  produrre  copia  delle
relative cartelle cliniche;
    Le   certificazioni  sanitarie  sopra  indicate  dovranno  essere
prodotte in originale o in copia conforme.
    2.  All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per  il  tirocinio  i  concorrenti  dovranno  consegnare  i  seguenti
documenti:
      -  fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome
e  data  di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
      -  certificato,  in  carta  semplice,  di avvenuta vaccinazione
antitetanica  e  antitifica,  per  coloro  che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario se militari).
    I   medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi  delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
    3. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo
dovranno  rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
      -  se  ufficiali:  dichiarazione  (modello  in Allegato "C") di
rinuncia  al  grado  rivestito,  necessaria  per la cancellazione dal
ruolo  di  appartenenza,  ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge
10 aprile  1954,  n. 113,  e  dell'articolo 3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414;
      -  se  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli: dichiarazione
(modello  in Allegato "D") di rinuncia al grado rivestito, necessaria
per   la   cancellazione   dal   ruolo   di  appartenenza,  ai  sensi
dell'articolo 60,   n. 3,  della  legge  31 luglio  1954,  n. 599,  e
dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
      -  se  volontari  in  ferma o graduati di truppa: dichiarazione
(modello   in   Allegato  "E")  di  rinuncia  al  grado  rivestito  e
contestuale  richiesta  di  proscioglimento  dalla  ferma  volontaria
contratta.
    La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di  ammissione in
qualita'  di  allievo  ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi   provenienti   dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai
volontari,  qualora  non  conseguano  la  nomina  a  Sottotenente  in
servizio  permanente,  saranno  reintegrati  nel grado, riscritti nel
ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in  Accademia sara'
computato nell'anzianita' di grado.
    4.  Ai  fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare,  gli  allievi,  a  richiesta  del Comando dell'Accademia
militare, dovranno:
      -  sottoscrivere  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  attestante  il  possesso  del  diploma  di istruzione
secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico
2006/2007 presso alcuna Universita';
      - se provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito dichiarare
inoltre di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il
titolo   prescritto  presso  la  Scuola  di  provenienza  al  termine
dell'anno scolastico 2005/2006;
      -  se  ancora  minorenni  all'atto  della  richiesta  da  parte
dell'Accademia  militare,  far vistare la loro firma apposta in calce
alla  predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta',  o in
mancanza di essi, dal tutore.

                            Articolo 12.


          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
    2.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei  quali  dovranno  essere  computati i giorni di svolgimento delle
prove  e  degli  accertamenti  previsti dal precedente articolo 5 del
presente  decreto,  nonche'  quelli  necessari  per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  nella  sede  di  servizio.  In  particolare  detta  licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale  oppure  frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per la prova scritta.
    Qualora  il  concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
    3.  Durante  le  prove  di  efficienza  fisica,  gli accertamenti
sanitari  e l'accertamento attitudinale, nonche' durante il tirocinio
i   concorrenti   fruiranno   di   vitto   ed   alloggio   a   carico
dell'Amministrazione.

                            Articolo 13.


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la  Commissione  esaminatrice  per  la  prova  di  selezione
culturale,  per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
      b) la  Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
      c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      e) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
      f) la  Commissione  per  la  valutazione  dei  frequentatori al
termine del tirocinio.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  di  cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
      - un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
      -  un  ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente o in
ausiliaria  da  non  oltre  tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
      - un docente di materie letterarie, membro;
      - due docenti di matematica, membri;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di  selezione  culturale  e  per la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
      -  un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore   a   capitano,   ovvero,   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa, appartenente all'area funzionale
"C",  posizione  non  inferiore  a  "C/2", segretario senza diritto a
voto.
    3.  La  Commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
      - due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
      - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
    4.  La  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      -  un  colonnello  medico in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
      -   tre  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente
dell'Esercito, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
      -   un   brigadier   generale  medico  in  servizio  permanente
dell'Esercito, presidente;
      -   due  ufficiali  superiori  medici  in  servizio  permanente
dell'Esercito, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere  diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4.
    6.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
      -  due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati
in psicologia ed abilitati all'esercizio della professione;
      - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario
senza diritto di voto.
    Le  funzioni  di  Presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.
    7. La Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del  tirocinio,  di  cui  al  precedente  comma  1, lettera f), sara'
composta da:
      - Comandante dell'Accademia militare, presidente;
      - Comandante del reggimento allievi, membro;
      - Comandante di battaglione, membro;
      - Comandante di compagnia, membro;
      - Comandante di plotone, membro e segretario.

                            Articolo 14.


                              Tirocinio

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
nella  prova orale di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti,
a  cura  della Commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1,
lettera a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale  conseguito  nelle  prove  di  efficienza  fisica, negli
accertamenti  sanitari  e  nella  prova  orale  facoltativa di lingua
straniera.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza  per  l'ammissione  ai  pubblici impieghi e l'articolo 38,
commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria di merito
saranno  convocati  al tirocinio i primi 180 (centottanta), dei quali
almeno 35 (trentacinque) allievi delle Scuole militari.
    5.  I  posti  eventualmente  non  ricoperti da riservatari idonei
nella  misura  prevista  dal  precedente  comma  4  saranno devoluti,
secondo  l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con
i criteri indicati nell'articolo 2 del presente decreto.
    6.  Su  indicazione  dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno,
inoltre,  essere  ammessi  al  tirocinio  concorrenti idonei, secondo
l'ordine  della  graduatoria  di cui al precedente comma 1, in numero
pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza
di idonei nel concorso "interno".
    7.  Successivamente,  potra'  essere  convocato  al  tirocinio un
numero  di  concorrenti  pari  a quello degli assenti all'appello del
primo  giorno  -  che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso  -  e  degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di
frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia'
citato art. 2.
    8.  Completata  la fase di ammissione al tirocinio come precisato
nel  precedente  comma  7, e non oltre il decimo giorno dalla data di
inizio  del  tirocinio  stesso,  la  Commissione di cui al precedente
articolo 13,   comma  1,  lettera  a),  provvedera'  ad  assegnare  i
concorrenti  ai  corsi  di  cui  all'articolo 1 del presente decreto,
sulla   base  della  posizione  occupata  da  ciascuno  nella  citata
graduatoria  e  dell'ordine  di preferita assegnazione espresso nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso.  Detti concorrenti saranno
cosi' assegnati:
      -  114  (centoquattordici), di cui almeno 23 (ventitre) allievi
delle   Scuole  militari,  per  il  corso  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Esercito;
      -  16  (sedici),  di  cui  almeno  3 (tre) allievi delle Scuole
militari  dell'Esercito;  per  il corso dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito;
      -  12  (dodici),  di  cui  almeno  2 (due) allievi delle Scuole
militari  dell'Esercito,  per  il  corso  del  Corpo  degli ingegneri
dell'Esercito;
      -  26 (ventisei), di cui almeno 5 (cinque) allievi delle Scuole
militari   dell'Esercito,   per   il   corso   del   Corpo  sanitario
dell'Esercito;
      -  12  (dodici),  di  cui  almeno  2 (due) allievi delle Scuole
militari  dell'Esercito,  per il corso del Corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito.
    9.   La  Commissione  terra'  conto,  durante  le  operazioni  di
assegnazione  ai  corsi,  del  maggior  numero di posti eventualmente
disponibili   a  seguito  della  devoluzione  operata  ai  sensi  del
precedente articolo 1, comma 2, del presente decreto.
    10.  Entro  i  primi  dieci  giorni  dall'inizio del tirocinio il
Comando  dell'Accademia  militare  provvedera',  sulla  scorta  delle
direttive    ricevute    dallo    Stato    Maggiore    dell'Esercito,
all'assegnazione  dei frequentatori agli indirizzi di studio, laddove
previsti,  che  terra' conto dell'ordine della rispettiva graduatoria
di  ammissione  al  corso e, ove possibile, delle preferenze espresse
dagli  interessati allo scopo interpellati, qualora non gia' indicate
nella  domanda  di  partecipazione.  Anche  detta assegnazione, salvo
quanto  previsto  nel  successivo  comma  18  per  gli  ammessi  alla
frequenza  dei  corsi  per  il  conseguimento della laurea in scienze
strategiche, e' definitiva.
    11.  I  concorrenti  di  sesso femminile ammessi al tirocinio, ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno  essere  sottoposti  al test di gravidanza (mediante analisi
sulle  urine)  e  qualora  ammessi  alla  frequenza  del  188°  corso
dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto
test.
    12.  All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della
idoneita'  psico-fisica  precedentemente  riconosciuta,  e'  facolta'
dell'Accademia   militare   inviare   i   medesimi   all'osservazione
ospedaliera  per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non  si  siano  aggravate  preesistenti  imperfezioni o siano insorti
fatti  morbosi  nuovi  tali  da  determinare  nei  loro  confronti un
provvedimento   medico-legale   di  inidoneita'  alla  frequenza  del
tirocinio.
    13. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
      - in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
      -  con  il  grado  gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali
gia'  collocati  in  congedo.  Per tali concorrenti si provvedera' al
richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
      - con il grado rivestito, se militari in servizio.
    Essi  saranno  posti,  a  cura  dei  Comandi  dei Reparti/Enti di
appartenenza,  nella posizione di comandati o aggregati, in relazione
alla categoria di appartenenza.
    14.  Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i
volontari  in  ferma  durante  il tirocinio continueranno a percepire
dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
    15.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme  disciplinari  di  vita  interna dell'Istituto previste per gli
allievi  dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e  verra',  inoltre,  loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
    16.   Saranno   senz'altro   esclusi   dal  concorso  e  rinviati
dall'Istituto i frequentatori che:
      - rinuncino alla prosecuzione del tirocinio;
      -  maturino  assenze  prolungate,  anche  non continuative, che
superino   complessivamente  la  meta'  della  durata  del  tirocinio
medesimo;
      -  non  risultino  in  possesso,  all'atto della valutazione da
parte  della  Commissione  di cui al precedente articolo 13, comma 1,
lettera f), della prescritta idoneita' psico-fisica;
      -  non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a  consentire  alla  preposta Commissione di formulare il giudizio di
cui al successivo comma 20.
    17.   Saranno   parimenti   esclusi   dal   concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i quali venisse
accertato   presso   una  struttura  sanitaria  militare  l'eventuale
positivita'  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze stupefacenti,
nonche'   per   l'utilizzo   di   sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico.
    18.  In  sede  di  predisposizione  della  graduatoria  finale di
ammissione  alla  frequenza  del  primo  anno  del  188°  corso,  con
assegnazione   definitiva  ai  corsi,  l'iniziale  assegnazione  agli
indirizzi  di  studio  potra'  essere eventualmente modificata, fermo
restando  il  numero  complessivo dei posti, solo per i frequentatori
dei  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma di laurea in scienze
strategiche   (corsi  delle  Armi,  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali  e  del  Corpo di amministrazione e di commissariato) sulla
base  delle  indicazioni  fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito,
secondo  le esigenze della Forza armata. Pertanto, il concorrente che
non   accetti   l'assegnazione   definitiva  al  corso  di  laurea  o
all'indirizzo    di    studio    sara'    considerato   rinunciatario
all'ammissione.
    19.  Il  tirocinio  avra'  una  durata  non  superiore a sessanta
giorni,  durante  i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati   sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle  attivita'
militari e scolastiche.
    20.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
cui  al  precedente  articolo  13,  comma  1,  lettera  f),  la quale
formulera'  il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore tenendo
conto  del  rendimento  globale  riferito alla capacita' e resistenza
fisica,   al   rilevamento   comportamentale  ed  alla  idoneita'  ad
affrontare  gli  studi  universitari, a mente della vigente direttiva
dell'Ispettorato    per   la   Formazione   e   la   Specializzazione
dell'Esercito.
    21.  I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.

                            Articolo 15.


             Graduatoria finale ed assegnazione ai corsi

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 13,
comma  1,  lettera a) in distinte graduatorie di ammissione ai corsi,
una per il corso delle Armi, una per il corso dell'Arma dei trasporti
e  dei  materiali,  una  per  il  corso  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito,  una  per  il corso del Corpo sanitario dell'Esercito,
una  per  il  corso  del  Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale  conseguito  nelle  prove  di  efficienza  fisica, negli
accertamenti  sanitari  e  nella  prova  orale  facoltativa di lingua
straniera.
    3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle  graduatorie,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, comma 6, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  Le  graduatorie  generali di merito formate dalla Commissione
esaminatrice,  trasmesse  alla  Direzione  generale  per il personale
militare,  saranno  approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto
sara'  pubblicato  nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori del concorso, secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di merito, ed ammessi alla frequenza dei
corsi  regolari  -  sempreche'  non  siano  sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui all'articolo 1, comma 9, del presente decreto - i
concorrenti  idonei  al  termine  del tirocinio, fino a copertura dei
posti  di cui al precedente articolo 1, eventualmente incrementati in
misura  pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in
uno o piu' dei corsi nel concorso "interno". Si terra' comunque conto
della  riserva di posti prevista dall'articolo 2 del presente decreto
a   favore   degli   allievi   delle  Scuole  militari  dell'Esercito
ricalcolata,  se  necessario,  sull'eventuale  piu' elevato numero di
posti  da  ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente
articolo 1, comma 2.
    6. Qualora  taluno  dei  posti  riservati non fosse ricoperto per
insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni
di cui al precedente articolo 2, comma 2.
    7. Fermo   restando   il  numero  complessivo  degli  allievi  da
ammettere  al  188°  corso  a  mente  dell'articolo  1,  comma 1, del
presente  decreto,  eventualmente incrementato per quanto indicato al
precedente  comma  5 del presente articolo, i posti eventualmente non
ricoperti  per  insufficienza di concorrenti idonei in uno o piu' dei
corsi  di  cui  al  citato  articolo 1  del presente decreto potranno
essere   portati   in  aumento,  su  proposta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito,  a  quelli  disponibili nei corsi per i quali si fosse
verificata  eccedenza  di  concorrenti  idonei. La copertura di detti
posti  avverra'  mediante ammissione ai corsi regolari di altrettanti
idonei  al  termine  del  tirocinio  in base all'ordine di iscrizione
nella graduatoria di cui al precedente articolo 14, comma 1.
    8.  Stante  l'autonomia  delle graduatorie di ammissione ai corsi
regolari    formate    dalla    Commissione,   e   la   definitivita'
dell'ammissione   ai   corsi,  fermo  restando  quanto  indicato  nel
precedente articolo 14, comma 18, non sara' consentito il transito di
un  allievo  ad  un  corso  diverso  da  quello per il quale e' stato
ammesso a frequentare il tirocinio.

                            Articolo 16.


                     Accertamento dei requisiti

    1. Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  provvedera'  tramite  il  Centro  di Selezione e
Reclutamento    Nazionale    dell'Esercito    a    richiedere    alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e nelle
dichiarazioni   sostitutive   eventualmente   rese   dai  concorrenti
risultati vincitori del concorso medesimo.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
    Per  i  concorrenti  che  abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente  articolo 3,  comma  1, lettera a), l'estratto matricolare
ovvero  la  dichiarazione  del Reparto/Ente di appartenenza dal quale
risulti  la  durata  del servizio militare prestato, nonche' il nulla
osta  per  l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste
della  leva  di  mare e per coloro che siano in servizio presso altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.

                            Articolo 17.


                             Esclusioni

    1.   L'Amministrazione   della  difesa  puo',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in ogni momento dal concorso il concorrente che
non  fosse  ritenuto  in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso  all'Accademia  militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza  del  corso  regolare,  qualora  il  difetto  dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

                            Articolo 18.


              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.   I   concorrenti,   compresi  quelli  delle  Scuole  militari
dell'Esercito,  dovranno  contrarre  all'atto  della presentazione in
Accademia  per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali  militari  di  truppa,  dalla  quale saranno prosciolti qualora
rinuncino  successivamente  al  tirocinio  o  non  lo  superino o non
vengano  comunque  ammessi  ai corsi. Ai sensi dell'articolo 18 della
legge  31 maggio  1975,  n. 191, tale periodo di ferma volontaria non
sara'  computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di
leva.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito,  a  decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la  frequenza  del  tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione  ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati
in  congedo  qualora  interrompano  per  rinuncia  la  frequenza  del
tirocinio  o  non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi
regolari.
    3.  I  concorrenti  che all'atto della presentazione in Accademia
per   la  frequenza  del  tirocinio  siano  gia'  alle  armi  saranno
collocati,  per  la  durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione   ai  corsi  regolari,  nella  posizione  di  comandati  o
aggregati  presso  l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di
provenienza  qualora  interrompano,  per  rinuncia,  la frequenza del
tirocinio  o  non  lo  superino  o  non vengano, comunque, ammessi ai
corsi.
    4.  I  militari  alle armi il cui collocamento in congedo venga a
cadere  durante  la  frequenza  del  tirocinio  saranno trattenuti in
servizio,  con  il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
    5.  Tutti  coloro  che  saranno  ammessi alla frequenza dei corsi
regolari   dell'Accademia   militare  acquisiranno  la  qualifica  di
allievi,  dovranno  contrarre  una  ferma  volontaria  di  tre anni e
dovranno  assoggettarsi  alle  leggi  ed ai regolamenti militari come
militari  di  truppa.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale ferma
saranno    considerati   rinunciatari   all'ammissione   e   rinviati
dall'Istituto.
    6.   Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi
regolari,  qualunque  sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai  sensi  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490,  dovranno  assumere  all'atto  della nomina a Sottotenente in
servizio   permanente   effettivo,  come  prescritto  dal  successivo
articolo 20.

                            Articolo 19.


                 Trattamento economico degli allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del corredo per i provenienti dal ruolo
dei marescialli sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dai
ruoli degli ufficiali di complemento, dal ruolo dei marescialli e dai
volontari  di  truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento  siano  superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete   un   assegno   personale  pari  alla  relativa  differenza,
riassorbibile  con  i  futuri  incrementi  stipendiali  conseguenti a
progressione  di  carriera  o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.
    3.  Agli  allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui  al  precedente  comma  2  sono corrisposte le competenze mensili
nella   misura   e   secondo  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni.

                            Articolo 20.


                        Nomina a Sottotenente

    1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi  delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
degli  ingegneri  dell'Esercito,  del Corpo sanitario dell'Esercito e
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito saranno
nominati  Sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo normale,
rispettivamente,  dell'Arma  o  del Corpo di appartenenza, sempreche'
assumano  l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o
undici  anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi
universitari di durata quinquennale o sessennale.
    2.  Gli  allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo  normale  delle  Armi  saranno  con  successiva  determinazione
assegnati  alle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                            Articolo 21.


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Comando  del  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno e successivamente
trasferiti  al  Comando  dell'Accademia  militare per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  presso  una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 2005
                               Ammiraglio di Squadra Mario Lucidi