IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della sicurezza"; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di Applicazione e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato per l'anno 2006 in tutti i ruoli, Corpi, categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna limitazione percentuale; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione dell'articolo 20, comma 3, del succitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 185 allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di Modena, uno per 37 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti, ai volontari in servizio permanente ed ai volontari in ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione; uno per 148 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "pubblico", per concorrenti diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie, sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto; Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti nel concorso "interno" possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso "pubblico" indetto con il presente decreto; Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso "pubblico" alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente - sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione, DECRETA Articolo 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso "pubblico", per esami, per l'ammissione di 148 (centoquarantotto) allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti: - 95 (novantacinque) al corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; - 13 (tredici) al corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali; - 9 (nove) al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 21 (ventuno) al corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 10 (dieci) al corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. Qualora nel concorso "interno", per esami, per l'ammissione di 37 allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di Modena indicato nelle premesse uno o piu' dei posti non fosse ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti a quelli previsti per il corrispondente corso di cui al precedente comma 1. 3. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti, di sesso sia maschile che femminile, anche se alle armi, ad eccezione - per i motivi indicati nelle premesse - del personale cui e' riservato il concorso "interno" (militari in servizio in qualita' di sergenti in servizio permanente, allievi sergenti, volontari in servizio permanente e volontari in ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1). Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 4. I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso solo l'ordine di preferita assegnazione ai citati corsi - per il Corpo sanitario dell'Esercito anche l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio (medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria). In mancanza di indicazione, l'ordine di preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel successivo art. 14, commi 8 e 10, all'atto del completamento delle attivita' di ammissione alla frequenza del tirocinio. 5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese pubbliche le graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente. 6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo: - gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche - negli indirizzi: \bullet politico-organizzativo; \bullet dei sistemi infrastrutturali; \bullet delle comunicazioni; \bullet logistiche; \bullet economico - amministrativo; - gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito; - gli ammessi ai corsi per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, ovvero in Farmacia o in Medicina veterinaria. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 7. Per quanto indicato nel precedente comma 6: - i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - i concorrenti gia' laureati in Medicina e chirurgia o in Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito; Inoltre: - i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 8. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo. 9. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2006. Articolo 2. Riserva di posti 1. Nel concorso di cui al precedente articolo 1 gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito - sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2005/2006 il diploma di maturita' classica, scientifica e scientifica europea e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole - usufruiranno complessivamente di 30 (trenta) posti riservati, pari al 20% di quelli previsti per ciascun corso, cosi' ripartiti: - 19 (diciannove) nel corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; - 3 (tre) nel corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali; - 2 (due) nel corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 4 (quattro) nel corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 2 (due) nel corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. Qualora il numero dei posti in uno o piu' dei corsi dovesse essere modificato come previsto nel precedente articolo 1, comma 9, del presente decreto, il rispettivo numero dei posti riservati verra' ricalcolato applicando la percentuale sopra indicata. 2. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari dell'Esercito che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. I posti che, a seguito di detta devoluzione, risultassero ancora non ricoperti saranno devoluti, fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei. Articolo 3. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2006 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2006, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1984 al 31 dicembre 1989, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate; b) essere cittadini italiani; c) godere dei diritti civili e politici; d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito; e) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2005/2006 un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia, istituto di formazione o ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9. 3. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 4. I requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) ed e), nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo. Articolo 4. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: - redatta in carta semplice, secondo il modello riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto; - firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; - spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto, non potranno essere accolte domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per quelle presentate a mano. Gli allievi delle Scuole militari e i militari in servizio, nonche' quelli in servizio all'estero, che abbiano titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, dovranno presentare la domanda, entro il medesimo termine, ai rispettivi Comandi di appartenenza. Questi, provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il medesimo termine, anche tramite le Autorita' diplomatiche e consolari che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro, custodendone copia. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del Reparto/Ente ricevente. 2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, contrassegnando con numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato Allegato "A". Il concorrente potra' modificare detto ordine di preferita assegnazione esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione; c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo); d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, il Reparto/Ente presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2005/2006. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso; f) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche: - il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza; - la sua posizione nei riguardi degli obblighi di leva; - se sia stato o meno dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione; h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia, istituto di formazione o ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; i) il possesso della cittadinanza italiana; j) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico; k) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio; m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'Allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto; n) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. Articolo 5. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a. prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera); b. prove di efficienza fisica; c. accertamenti sanitari; d. accertamento attitudinale; e. prova orale di matematica; f. prova orale facoltativa di lingua straniera; g. tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale (presumibilmente entro il 20 giugno 2006) di cui al successivo articolo 10, comma 1, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d). Articolo 6. Prova di selezione culturale 1. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito, saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di selezione culturale. Detta prova avra' luogo, a cura della Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a) presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Caserma "Gonzaga del Vodice" - viale Mezzetti n. 2, Foligno (Perugia), con inizio non prima delle ore 14,30 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: - 20 febbraio 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "ABA" e "CIR"; - 21 febbraio 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "CIS" e "FUZ"; - 22 febbraio 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "GAA" e "MEL"; - 23 febbraio 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "MEM" e "RIY"; - 24 febbraio 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra "RIZ" e "ZUZ". I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo. 2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 10 febbraio 2006, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 10 febbraio 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella somministrazione di almeno centoventi quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno, inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di elementi di informatica. 4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, per sostenere la prova di selezione culturale muniti di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in corso di validita' nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno resi noti con le modalita' indicate nel precedente comma 2. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle indicate nell'Allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera a), provvedera' a formare la graduatoria per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15. 8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova di selezione culturale dovranno ritenersi non ammessi a sostenere le prove successive e pertanto esclusi dal concorso. Essi potranno richiedere notizie circa l'esito della prova di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613), ovvero consultare il sito web "www.persomil.difesa.it". Articolo 7. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi 1036 (milletrentasei) concorrenti della graduatoria di cui al precedente articolo 6, comma 7. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma dal predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. 3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo articolo 11, comma 1. Salvo quanto indicato nel successivo comma 7, la mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05") - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato "H", che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40") - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "H" al presente decreto. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato "H" al presente decreto. Il medesimo Allegato "H" contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. Gli allievi delle Scuole militari dell'Esercito saranno sottoposti agli esercizi obbligatori di cui sopra presso le Scuole militari medesime. All'uopo, all'atto della presentazione presso il Centro, dovranno esibire la relativa certificazione - rilasciata dal Comandante della Scuola secondo il modello di cui al gia' citato Allegato "H" al presente decreto - che attesti il superamento di detti esercizi obbligatori. La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario della Scuola di appartenenza da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ovvero del certificato di cui al precedente comma 3. Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera b). L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira' ai concorrenti appartenenti alla predetta categoria di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato "H" al presente decreto. 8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica: - verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; - sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigera' o compilera' il relativo verbale; - attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato Allegato "H" al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15. Articolo 8. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica secondo quanto indicato nel precedente articolo 7 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. 2. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a mt. 1,65, se di sesso maschile e non inferiore a mt. 1,61, se di sesso femminile; b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10i nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, la Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascun concorrente i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunita' militare nella quale sara' inserito - solo qualora il concorrente non produca il relativo referto, come indicato al successivo articolo 11, comma 1, del bando. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nell'Allegato "I", che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che sia ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' all'Allegato "L", che costituisce parte integrante del presente decreto; - cardiologico con E.C.G.; - oculistico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - analisi delle urine con drug test; - analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo). La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 4. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 2. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 5. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - "idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 6; - "non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione particolareggiata del motivo. 6. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 2 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al precedente comma 4, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). 7. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 8. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente comma 2 e/o affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; - imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria); - positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; - esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; - imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente. 9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi quarantacinque giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 8, la Commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9. 10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo articolo 11, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 12. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato. 13. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 14. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per i concorrenti giudicati "idonei" la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di cui al precedente comma 5 e ad attribuire il relativo punteggio con le modalita' previste dal precedente comma 7. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. Articolo 9. Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della Commissione di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettera e) ad un accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale saranno valutate le potenzialita' adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente. 2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 9. 3. I concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 12, invece, saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento con riserva - qualora giudicati non idonei non saranno piu' sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8, comma 9 ai fini dell'idoneita' psico-fisica. 6. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. Articolo 10. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti sanitari. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo - presumibilmente a partire dalla prima decade del mese di luglio 2006 - presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 296 (duecentonovantasei), dei quali almeno 59 (cinquantanove) allievi delle Scuole militari dell'Esercito. 4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1 i posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti ai provenienti dalle Scuole militari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti con i criteri indicati nell'articolo 2 del presente decreto. 5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a parita' di merito, saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia' citato Allegato "F" al presente decreto. 6. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato allegato "G" al presente decreto. 7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742.342208), sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo articolo 14, comma 1. 8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15. 9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato Allegato "G" al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 10. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15: - da 0/30i a 17,999/30i = 0; - da 18/30i a 20,999/30i = 0,50; - da 21/30i a 23,999/30i = 1,00; - da 24/30i a 26,999/30i = 1,75; - da 27/30i a 30/30i = 2,00. Articolo 11. Documenti 1. Fermo restando quanto indicato per la categoria di concorrenti di cui al precedente articolo 7, comma 7, i concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti: - certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2005 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2006. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione, non oltre i tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari; - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i 5 giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicata nel precedente art. 8, comma 10; - referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; - atto di assenso, in carta semplice, conforme all'Allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne; - dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme all'Allegato "L" che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e non forniti del relativo referto di cui al precedente quinto alinea del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici; - i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche; Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 2. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti: - fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; - certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario se militari). I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 3. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni: - se ufficiali: dichiarazione (modello in Allegato "C") di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414; - se appartenenti al ruolo dei marescialli: dichiarazione (modello in Allegato "D") di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414; - se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione (modello in Allegato "E") di rinuncia al grado rivestito e contestuale richiesta di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno: - sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico 2006/2007 presso alcuna Universita'; - se provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito dichiarare inoltre di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola di provenienza al termine dell'anno scolastico 2005/2006; - se ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia militare, far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore. Articolo 12. Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale, nonche' durante il tirocinio i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. Articolo 13. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate: a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la Commissione per gli accertamenti sanitari; d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) la Commissione per l'accertamento attitudinale; f) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio. 2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; - un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro; - un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di selezione culturale; - un docente di materie letterarie, membro; - due docenti di matematica, membri; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova di selezione culturale e per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto a voto. 3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, istruttori militari di educazione fisica, membri; - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario. La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito. 4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito, presidente; - tre ufficiali superiori medici in servizio permanente dell'Esercito, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un brigadier generale medico in servizio permanente dell'Esercito, presidente; - due ufficiali superiori medici in servizio permanente dell'Esercito, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4. 6. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito; - due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati in psicologia ed abilitati all'esercizio della professione; - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. 7. La Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da: - Comandante dell'Accademia militare, presidente; - Comandante del reggimento allievi, membro; - Comandante di battaglione, membro; - Comandante di compagnia, membro; - Comandante di plotone, membro e segretario. Articolo 14. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella prova orale di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a), nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito saranno convocati al tirocinio i primi 180 (centottanta), dei quali almeno 35 (trentacinque) allievi delle Scuole militari. 5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, con i criteri indicati nell'articolo 2 del presente decreto. 6. Su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito potranno, inoltre, essere ammessi al tirocinio concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, in numero pari a quello dei posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei nel concorso "interno". 7. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza, secondo l'ordine della graduatoria, con i criteri del gia' citato art. 2. 8. Completata la fase di ammissione al tirocinio come precisato nel precedente comma 7, e non oltre il decimo giorno dalla data di inizio del tirocinio stesso, la Commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a), provvedera' ad assegnare i concorrenti ai corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella domanda di partecipazione al concorso. Detti concorrenti saranno cosi' assegnati: - 114 (centoquattordici), di cui almeno 23 (ventitre) allievi delle Scuole militari, per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Esercito; - 16 (sedici), di cui almeno 3 (tre) allievi delle Scuole militari dell'Esercito; per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito; - 12 (dodici), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; - 26 (ventisei), di cui almeno 5 (cinque) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito; - 12 (dodici), di cui almeno 2 (due) allievi delle Scuole militari dell'Esercito, per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 9. La Commissione terra' conto, durante le operazioni di assegnazione ai corsi, del maggior numero di posti eventualmente disponibili a seguito della devoluzione operata ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, del presente decreto. 10. Entro i primi dieci giorni dall'inizio del tirocinio il Comando dell'Accademia militare provvedera', sulla scorta delle direttive ricevute dallo Stato Maggiore dell'Esercito, all'assegnazione dei frequentatori agli indirizzi di studio, laddove previsti, che terra' conto dell'ordine della rispettiva graduatoria di ammissione al corso e, ove possibile, delle preferenze espresse dagli interessati allo scopo interpellati, qualora non gia' indicate nella domanda di partecipazione. Anche detta assegnazione, salvo quanto previsto nel successivo comma 18 per gli ammessi alla frequenza dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze strategiche, e' definitiva. 11. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza (mediante analisi sulle urine) e qualora ammessi alla frequenza del 188° corso dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 12. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare inviare i medesimi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare nei loro confronti un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 13. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: - in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo; - con il grado gia' rivestito, se ufficiali o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; - con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 14. Gli ufficiali, gli appartenenti al ruolo dei marescialli e i volontari in ferma durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 15. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. 16. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che: - rinuncino alla prosecuzione del tirocinio; - maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo; - non risultino in possesso, all'atto della valutazione da parte della Commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera f), della prescritta idoneita' psico-fisica; - non abbiano sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta Commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 20. 17. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 18. In sede di predisposizione della graduatoria finale di ammissione alla frequenza del primo anno del 188° corso, con assegnazione definitiva ai corsi, l'iniziale assegnazione agli indirizzi di studio potra' essere eventualmente modificata, fermo restando il numero complessivo dei posti, solo per i frequentatori dei corsi per il conseguimento del diploma di laurea in scienze strategiche (corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato) sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Pertanto, il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al corso di laurea o all'indirizzo di studio sara' considerato rinunciatario all'ammissione. 19. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 20. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera f), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi universitari, a mente della vigente direttiva dell'Ispettorato per la Formazione e la Specializzazione dell'Esercito. 21. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. Articolo 15. Graduatoria finale ed assegnazione ai corsi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) in distinte graduatorie di ammissione ai corsi, una per il corso delle Armi, una per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali, una per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, una per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito, una per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, comma 6, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Le graduatorie generali di merito formate dalla Commissione esaminatrice, trasmesse alla Direzione generale per il personale militare, saranno approvate con decreto dirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 9, del presente decreto - i concorrenti idonei al termine del tirocinio, fino a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, eventualmente incrementati in misura pari a quella dei posti per qualsiasi motivo non ricoperti in uno o piu' dei corsi nel concorso "interno". Si terra' comunque conto della riserva di posti prevista dall'articolo 2 del presente decreto a favore degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito ricalcolata, se necessario, sull'eventuale piu' elevato numero di posti da ricoprire a seguito della devoluzione di cui al precedente articolo 1, comma 2. 6. Qualora taluno dei posti riservati non fosse ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2. 7. Fermo restando il numero complessivo degli allievi da ammettere al 188° corso a mente dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, eventualmente incrementato per quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in uno o piu' dei corsi di cui al citato articolo 1 del presente decreto potranno essere portati in aumento, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, a quelli disponibili nei corsi per i quali si fosse verificata eccedenza di concorrenti idonei. La copertura di detti posti avverra' mediante ammissione ai corsi regolari di altrettanti idonei al termine del tirocinio in base all'ordine di iscrizione nella graduatoria di cui al precedente articolo 14, comma 1. 8. Stante l'autonomia delle graduatorie di ammissione ai corsi regolari formate dalla Commissione, e la definitivita' dell'ammissione ai corsi, fermo restando quanto indicato nel precedente articolo 14, comma 18, non sara' consentito il transito di un allievo ad un corso diverso da quello per il quale e' stato ammesso a frequentare il tirocinio. Articolo 16. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' tramite il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio. Articolo 17. Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso. Articolo 18. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari dell'Esercito, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara' computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi ai corsi regolari. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione ai corsi regolari, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi. 4. I militari alle armi il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi alla frequenza dei corsi regolari dell'Accademia militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi regolari, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo articolo 20. Articolo 19. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal ruolo dei marescialli sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dai ruoli degli ufficiali di complemento, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. Articolo 20. Nomina a Sottotenente 1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. 2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. Articolo 21. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2005 Ammiraglio di Squadra Mario Lucidi