IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE
                           DI CONCERTO CON

                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  Ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per
l'ammissione  ai  corsi  normali  dell'Accademia  navale,  emanato in
applicazione   all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e    Tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica   e   Tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e   Tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della   Ricerca   22 ottobre  2004,  n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  in  base  al  quale  il  reclutamento del
personale  militare femminile e' effettuato, per l'anno 2006 in tutti
i  ruoli,  Corpi,  categorie,  specialita'  e  specializzazioni senza
limitazione percentuale;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami, per
l'ammissione  di  centocinquanta  allievi  alla  1ª  classe dei corsi
normali  dell'Accademia  navale  di  Livorno  per  l'anno  accademico
2006/2007;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11
del  sopracitato  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, nel testo
sostituito  dall'articolo  2  del  decreto interministeriale 2 maggio
2002,  nel  concorso l'effettuazione di una prova di preselezione cui
sottoporre tutti i concorrenti;
    Ritenuto  che  l'ammissione  alla  successiva  prova  scritta  di
concorrenti  in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione,

                               DECRETA


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso, per esami, per l'ammissione di 150
(centocinquanta)   allievi   alla   1ª   classe   dei  corsi  normali
dell'Accademia  navale  di Livorno per l'anno accademico 2006/2007. I
posti disponibili sono cosi' ripartiti:
    a) 137 (centotrentasette) per i sottonotati Corpi:
    - 65 (sessantacinque) per il Corpo di stato maggiore;
    - 23 (ventitre) per il Corpo del genio navale;
    - 12 (dodici) per il Corpo delle armi navali;
    - 13 (tredici) per il Corpo di commissariato militare marittimo;
    - 24 (ventiquattro) per il Corpo delle capitanerie di porto.
    b) 13 (tredici) per il Corpo sanitario militare marittimo.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di  sesso maschile che di sesso femminile, anche se
gia'  alle  armi.  Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3.   I   concorrenti   potranno   chiedere   di  partecipare,  in
alternativa,  o per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera  a), ovvero per quelli di cui al precedente articolo 1, comma
1,  lettera  b).  Pertanto,  non  e'  consentito  concorrere, neanche
presentando  distinte  domande, per entrambe le categorie di posti di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti
per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di
partecipazione   al  concorso  potranno  indicare  solo  l'ordine  di
preferita  assegnazione  ai  Corpi per i quali e' indetto il concorso
(stato  maggiore,  genio  navale, armi navali, commissariato militare
marittimo  e  capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione
non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra'
con i criteri indicati nel successivo art. 15.
    4.  I  corsi  avranno  di massima inizio nella seconda decade del
mese  di settembre 2006. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento  dei  corsi,  integrati  da  campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
    5.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
    -   gli   ammessi  al  corso  per  il  Corpo  di  stato  maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento  della  laurea  specialistica  in  scienze  marittime e
navali;
    -   gli   ammessi   al  corso  per  il  Corpo  del  genio  navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
navale;
    -   gli   ammessi  al  corso  per  il  Corpo  delle  armi  navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni;
    -  gli  ammessi  ai  corsi  per i Corpi di commissariato militare
marittimo  e  delle  capitanerie  di  porto completeranno un ciclo di
studi  comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere
professionale  e  marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico -
amministrativo,    finalizzato    al   conseguimento   della   laurea
specialistica secondo il piano di studi dell'Accademia navale;
    -  gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a
carattere  professionale  e marinaresco, finalizzato al conseguimento
della laurea in medicina e chirurgia.
    6. Per quanto indicato al precedente comma 5:
    -  i  concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non  potranno  essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e
delle armi navali;
    -  i  concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia  non  potranno  partecipare per i posti del Corpo sanitario
militare marittimo;
    -  gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che
avessero   sostenuto   prima   dell'ammissione   ai   corsi   normali
dell'Accademia  navale  ai fini del conseguimento dello stesso titolo
di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
    7.  Il  numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a)
e b),  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di approvazione
della  graduatoria  di  merito  del  concorso,  al fine di soddisfare
eventuali  sopravvenute  esigenze  della  Forza  armata connesse alla
consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo.
    8.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza della
1ª  classe  dei corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di  contenimento  della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2006.

                             Articolo 2.


                          Riserve di posti

    1.  Ai  concorrenti che al termine dell'anno scolastico 2005/2006
abbiano  conseguito  il  diploma  di istruzione secondaria di secondo
grado  presso  la  Scuola  navale  militare «Francesco Morosini» e la
sufficienza  in  idoneita'  attitudinale,  che risulteranno idonei al
termine del concorso, sono riservati:
      a)  41  (quarantuno)  posti  per  i  Corpi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
      b)  4 (quattro) posti per il Corpo di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b).
    2. In ciascuna graduatoria i posti eventualmente non ricoperti da
detti  concorrenti  saranno  devoluti  agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della graduatoria medesima.

                             Articolo 3.


                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2006 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2006,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1984  al
31 dicembre  1989,  estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso  femminile.  Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo
pari  all'effettivo  servizio  militare  prestato,  fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso,  comunque  non  superiore  a  tre  anni, per coloro che
prestino  o  abbiano  prestato servizio militare esclusivamente nelle
Forze armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2005/2006 un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,   ovvero   un   titolo   di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) avere,  se  minorenni,  il consenso di entrambi i genitori o
del   genitore  esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre
l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;
      f) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario   in  altra  Accademia,  Istituto  di  formazione  o  Ente
addestrativo  delle Forze armate o delle Forze di Polizia dello Stato
per  motivi  disciplinari  o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
      g) non  essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte  dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere
mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad
Ufficiale in servizio permanente.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del Decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia  navale,  del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4.  I  requisiti  di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione   al   concorso   e   devono   essere  mantenuti  sino
all'ammissione  in  Accademia  navale e per tutta la durata dell'iter
formativo nell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 5.
    5.  L'ammissione  dei  concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei  casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

                             Articolo 4.


                Domanda di partecipazione al concorso

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      a) redatta  in  carta  semplice,  secondo  il modello riportato
nell'Allegato  «A»,  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto. Copia della domanda dovra' essere conservata dal concorrente
ed   essere  esibita  all'atto  della  presentazione  alla  prova  di
preselezione, come previsto dal successivo articolo 6, comma 2.
      b) firmata  per  esteso  dal  concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
      La  mancata  sottoscrizione  della  domanda determinera' il non
accoglimento della medesima.
      c) spedita  a  mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno, con
esclusione   di   qualsiasi  altro  mezzo  o  procedura,  al  Comando
dell'Accademia navale - Ufficio Concorsi - Viale Italia n. 72 - 57100
Livorno,  a  pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni,  a  decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    I  militari  in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con  le  modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Comando/Ente
di appartenenza.
    I  militari in servizio, impiegati presso Unita' dislocate «fuori
area»,  entro  il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al
Comando  di  appartenenza  che provvedera' a vistarla apponendo sulla
stessa  data  di  presentazione  e  numero  di  protocollo. Lo stesso
Comando   provvedera'   a   comunicare  telegraficamente  al  Comando
dell'Accademia   navale   l'avvenuta   presentazione  della  domanda,
assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione.
      I   concorrenti  residenti  all'estero  potranno  inoltrare  la
domanda,  sempre  entro  il  termine  sopraindicato  anche tramite le
Autorita' diplomatiche o consolari.
    2.  Nella  predetta  domanda  il  concorrente,  consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
      a)  i  propri  dati  anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      b)  il  distretto  militare  ovvero  la capitaneria di porto di
appartenenza (solo per i concorrenti di sesso maschile);
      c)  i  posti  per i quali intenda concorrere (in alternativa, o
quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), o quelli
di  cui  al  precedente  articolo 1,  comma  1,  lettera b)). Qualora
concorra  per  i  posti  di  cui  al  precedente articolo 1, comma 1,
lettera  a)  potra' indicare anche l'ordine di preferita assegnazione
ai   cinque   Corpi  (stato  maggiore,  genio  navale,  armi  navali,
commissariato   militare   marittimo   e   capitanerie   di   porto),
contrassegnando  con  numerazione  da  1  a  5  le  apposite  caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato Allegato «A»;
      d) il possesso della cittadinanza italiana.
    In  caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
      e) il proprio stato civile;
      f)  la  residenza  ed  il  comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313.
    In  caso  contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale,   precisando   la   data   del  provvedimento  e  l'Autorita'
Giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  ovvero  presso  la quale pende un
eventuale  procedimento  penale  per  aver  acquisito la qualifica di
imputato.
    Dovra'    impegnarsi,   altresi',   a   comunicare   al   Comando
dell'Accademia   navale  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria  che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
      h)  di  non  essere  stato  destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      i)  di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente  arruolamento  volontario  in altra accademia, istituto di
formazione  o  ente  addestartivo delle Forze armate o delle Forze di
polizia  dello  Stato  per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      j)  il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio  dovra'  indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le  comunicazioni  relative  al  concorso saranno inviate al recapito
indicato  nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra'  esserne  comunque  informato a cura dell'interessato. Qualora
gia'  collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento.
    Se concorrente di sesso maschile, anche:
    -   il   Distretto   militare   o  la  Capitaneria  di  porto  di
appartenenza;
    - la sua posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
    -  se sia stato o meno dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
      k)  il  titolo  di  studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2005/2006.
    Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia  ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso
con   riserva   al   concorso   ed  avra'  l'obbligo  di  comunicarne
all'Accademia   navale   -  Ufficio  Concorsi,  a  mezzo  telegramma,
l'avvenuto  conseguimento  con  il  relativo  punteggio.  Il  mancato
conseguimento  del  titolo  di  studio  determinera' l'esclusione dal
concorso.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso.
      l)  di  rinunciare,  in  caso  di ammissione ai corsi, al grado
rivestito (se militare);
      m)  di  essere  a conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai
corsi,   dovra'   sottoscrivere   la   ferma  di  cui  al  successivo
articolo 17;
      n)  la  lingua  o  le  lingue  straniere  nelle  quali  intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
      o)   il   recapito   al   quale   desidera  ricevere  tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. I cittadini italiani
residenti  all'estero  dovranno,  altresi',  indicare  nella  domanda
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
    Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma,  all'Accademia  navale - Ufficio Concorsi ogni variazione
del  recapito  indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
      p)  l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'Allegato  «D»,  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto;
      q)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      r)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    3.  Alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso i concorrenti
dovranno allegare n. 2 fotografie, senza copricapo, formato tessera e
non  autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data
di nascita.
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma,  apposta  in  calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o, in
mancanza di essi, dal tutore.
    5.   Il   comando  dell'Accademia  navale  potra'  richiedere  la
regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini,
dovessero   risultare   formalmente  irregolari  per  vizi  sanabili,
inesatte o non conformi al modello di cui al gia' citato Allegato «A»
al presente decreto.
    6.   La   domanda   di  partecipazione  dovra'  essere  compilata
utilizzando  esclusivamente  copia  del modello di cui al gia' citato
Allegato «A» al presente decreto.

                             Articolo 5.


                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova di preselezione;
      b) prova scritta di italiano;
      c) accertamenti psico-fisici;
      d) accertamenti attitudinali;
      e) prova orale di matematica;
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
      g) prove di efficienza fisica.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3. A  mente  dell'articolo  3,  comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma 2,  del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima
classe  dei  corsi normali dell'Accademia navale di cui al successivo
articolo 14  del  presente  decreto  (presumibilmente  entro la prima
decade  di settembre 2006), dovranno essere risultati idonei in tutte
le prove e negli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                             Articolo 6.


                        Prova di preselezione

    1. La  prova  di  preselezione avra' luogo presso il Comprensorio
della  Marina  Militare  di  Piano  S. Lazzaro, sito in Ancona in via
Della  Marina  n. 1,  presumibilmente  nel mese di febbraio 2006, nei
giorni  e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che
sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
10 febbraio  2006.  Detta  pubblicazione  avra'  valore di notifica a
tutti  gli  effetti  e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale   -   4ª serie   speciale   -  del  10 febbraio  2006  tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
    Prima dell'inizio della prova la Commissione di cui al successivo
articolo 14,  comma  1,  lettera  a)  rendera' note ai concorrenti le
modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
    2.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione di
esclusione   dal   concorso,  senza  attendere  alcuna  convocazione,
dovranno  presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati   nel   suddetto  avviso,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  nonche'  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso.
    3.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto esclusi dal concorso,
salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della
prova a mezzo fax al Comando dell'Accademia navale - Ufficio Concorsi
(n. 0586/238222),  sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a
sostenere  la  prova in sessione diversa da quella per essi prevista,
ricadente  comunque  tra quelle indicate nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma 1.
    Il  Comando  dell'Accademia  navale  -  Ufficio  Concorsi  potra'
inoltre  autorizzare  la  presentazione in sessione diversa da quella
indicata  nell'avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale di cui al
precedente    comma    1    di   concorrenti   in   servizio   presso
Enti/Reparti/Scuole      militari,      motivata      da     esigenze
organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate.
    4.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del Decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    5.   In   base  al  numero  delle  risposte  esatte  fornite  dai
concorrenti   nella  suddetta  prova,  la  Commissione  formera'  due
distinte graduatorie provvisorie, l'una per i concorrenti per i posti
di  cui  al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), l'altra per i
concorrenti  per  i  posti  di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b). Quanto precede al solo scopo di individuare i concorrenti
da ammettere alle successive prove della procedura concorsuale.
    6.  Saranno  ammessi  alla  prova  scritta  di  cui al successivo
articolo 7,  secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al
precedente comma 5:
      a)  1370  (milletrecentosettanta)  concorrenti,  per  i posti a
concorso  per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali,  del  commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la medesima
posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso;
      b) 130 (centotrenta) concorrenti, per i posti a concorso per il
Corpo   Sanitario  militare  marittimo.  Saranno  inoltre  ammessi  i
concorrenti   che  occupino  la  medesima  posizione  di  graduatoria
dell'ultimo concorrente ammesso;
    7.  I  concorrenti  di  cui al precedente comma 6 non riceveranno
alcuna  comunicazione  scritta  da  parte  del Comando dell'Accademia
navale  e  saranno tenuti a presentarsi il giorno e nell'ora indicati
al successivo articolo 7.
    8.  I  concorrenti  che non saranno rientrati, invece, nei limiti
numerici   di   cui   al  precedente  comma  6  riceveranno  apposita
comunicazione  scritta  dell'esito  di detta prova a cura del Comando
dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
    9. Tutti i concorrenti, comunque, potranno acquisire informazioni
sull'esito della prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data
di conclusione di tutte le sessioni di prova, consultando il sito web
«www.persomil.difesa.it».

                             Articolo 7.


                      Prova scritta di Italiano

    1.  La  prova  scritta di italiano avra' luogo il giorno 7 aprile
2006,  con  inizio  non  prima  delle ore 8,30, presso il Centro Ente
Fiera  di  Ancona  -  Largo Fiera della Pesca n. 11, con le modalita'
riportate  nell'Allegato  «C»,  che  costituisce parte integrante del
presente decreto.
    2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di
detta  prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 marzo 2006, che avra'
valore  di  notifica  a  tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale - 4a serie speciale - del 24 marzo
2006   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.
    3.  I  concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 7, sono
tenuti  a presentarsi presso la sede di cui al precedente comma 1, il
giorno  della  prova entro le ore 07,30 dell'orario ufficiale, muniti
di  penna  a sfera ad inchiostro indelebile di colore blu o nero e di
valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.
    Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento dell'inizio della
prova  saranno  senz'altro  esclusi  dal concorso, quali che siano le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.
    Per  quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della
prova  saranno  osservate  le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
    4.  La  prova  scritta  si  intendera' superata se il concorrente
avra'  conseguito un punteggio non inferiore a 21/30i. Tale punteggio
sara'  utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
articolo 15.
    5.   I   concorrenti   che  avranno  superato  la  prova  scritta
riceveranno    apposita    comunicazione   da   parte   del   Comando
dell'Accademia  navale  a  mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma
contenente  indicazione  del  giorno  e  dell'ora  nei quali dovranno
presentarsi presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72
- per sostenere gli accertamenti psico-fisici, le prove attitudinali,
la  prova orale di matematica, l'eventuale prova orale facoltativa di
lingua straniera e le prove di efficienza fisica di cui ai successivi
articoli 8, 9, 10 e 11.
    6.  I  concorrenti  che non avranno superato la prova scritta non
riceveranno  alcuna  comunicazione  dell'esito  di  detta prova. Essi
potranno  richiedere  informazioni sull'esito della stessa, a partire
dal  60°  giorno  successivo alla data di svolgimento della prova, al
Comando dell'Accademia navale - Ufficio Concorsi (tel. 0586/238531).

                             Articolo 8.


                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
d'italiano  dovranno  presentarsi  presso  l'Accademia navale, con le
modalita'  indicate  nella  lettera o nel telegramma di convocazione,
per  essere  sottoposti  ad  accertamenti  psico-fisici  a cura della
Commissione di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera b).
    L'idoneita'  psico-fisica  dei concorrenti sara' definita tenendo
conto  del  vigente  Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare approvato con
decreto  ministeriale  4 aprile  2000, n. 114 e delle direttive della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare in data 5 dicembre 2005,
citate nelle premesse.
    Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio dei concorrenti,
quali  allievi  della  1ª  classe  dei  corsi  normali dell'Accademia
navale.
    I  concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
    - Dati somatici
      statura  non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 se
di sesso maschile non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt. 1,95
se di sesso femminile;
    - apparato visivo
      -  Corpo  di  stato  maggiore: visus corretto 10/10i in ciascun
occhio,  dopo  aver  corretto  con  lenti  ben  tollerate il vizio di
rifrazione  che  non  dovra'  superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie  per  l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per l'astigmatismo di
qualsiasi  segno  e  asse.  La  correzione totale non dovra' comunque
superare  1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e 2
diottrie  per  l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato con tavole di Ishihara;
      -  Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato
militare  marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare
marittimo:  visus  corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non  dovra'  superare  le  3  diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico  composto,  le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico  composto,  le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico  semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la
fusione  e  la  visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
    L'accertamento  dello  stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro  o  in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
    - apparato uditivo
    La  funzionalita'  uditiva  sara' saggiata con esame audiometrico
tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere  tollerata una
perdita  uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz
ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I
deficit  neurosensoriali  isolati  sulle  frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno  valutati  secondo  quanto  previsto dalle predette Direttive
tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare;
    - dentatura
    La  dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati  a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra  i  quali  non  figurino  piu' di un incisivo e di un canino; nel
computo  dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari;
gli  elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa  che  assicuri  la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati devono essere opportunamente curati.
    2. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
    -  acquisira'  i  documenti  indicati nel successivo articolo 12,
comma  1, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali;
    -  (per  i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psicofisici e
si  asterra'  dalla  pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma  2,  del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    - disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra  il  caso  del  precedente  alinea,  i  seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    - visita cardiologia con ECG;
    - visita oculistica;
    - visita otorinolaringoiatra;
    - visita odontoiatrica;
    - visita psichiatrica;
    - visita ortopedica;
    -  ricerca  nelle  urine  di  eventuali  cataboliti  di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul   medesimo   campione  test  di  conferma  (gascromatografia  con
spettrometria di massa).
    La   Commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
    3. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati
e  degli  accertamenti  psico-fisici effettuati, il profilo sanitario
che  terra'  conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche'
degli specifici requisiti fisici suindicati.
    4.  La  Commissione,  seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
    -  «Idoneo  all'ammissione all'Accademia navale», con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
    -   «Non   idoneo   all'ammissione   all'Accademia  navale»,  con
indicazione del motivo.
    5.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;  apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore  LI  2;  per  l'apparato visivo VS e
l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli specifici requisiti indicati al
precedente comma 1.
    6. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
    -  imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
    -   imperfezioni   ed   infermita'   per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione   del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3  nelle
caratteristiche  somato-funzionali  del  profilo  sanitario stabilito
dalle  vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
    - disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente
e prontamente intelligibile;
    -  malattie  o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
    -  tutte  le  malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche  o  di  lunga  durata  o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni  dei  mezzi  diottrici  o  del  fondo oculare che possono
pregiudicare,  anche  nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali,  gli  strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia  radiale;  gli  esiti  di  laser-terapia  correttiva  in
presenza  di  alterazioni  della  corioretina  o  di evidenti lesioni
corneali;
    -  tutte  quelle  malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
    Saranno inoltre giudicati «non idonei» i concorrenti per abuso di
alcolici,  positivita', accertata anche al test di conferma di cui al
comma  2  del  presente  articolo, degli accertamenti diagnostici per
assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
a scopo non terapeutico;
    7.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici  venissero  riconosciuti  affetti  da malattie o lesioni
acute  di  recente  insorgenza  e di presumibile breve durata, per le
quali    risultasse    scientificamente    probabile    un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera'
giudizio,  ne'  definira'  il  profilo  sanitario.  Essa  fissera' il
termine   -   che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento  della  procedura di cui al precedente art. 5, comma 1,
da  parte  di  tutti i concorrenti - entro il quale sottoporra' detti
concorrenti   ai   previsti  accertamenti  sanitari,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    9.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno, tuttavia,
inviare  con  lettera  raccomandata  al Comando dell'Accademia navale
Ufficio   concorsi   -,   Viale   Italia   n. 72   -   57100  Livorno
improrogabilmente  entro  il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti  psico-fisici  effettuati in Accademia navale, specifica
istanza,  corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio  di  non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
    10.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal   Comando  dell'Accademia  navale  comunicazione  telegrafica  di
ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10
e 11.
    In  caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non  idoneita'  riportato  al termine degli accertamenti psico-fisici
rimane confermato.
    11.  Il  giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al  precedente  comma  9  - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita'  alle  prove  di  cui  ai  successivi  articoli 9, 10 e 11,
sostenute  con  riserva  -  sara'  espresso  dalla Commissione di cui
all'articolo  14, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari  disposti.  I concorrenti convocati per essere sottoposti ad
ulteriori accertamenti sanitari, qualora non si presentino nel giorno
e   nell'ora  stabiliti  per  qualsiasi  motivo  saranno  considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
    12.  Il  giudizio  espresso  da  detta Commissione e' definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche'  quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.

                             Articolo 9.


                      Accertamenti attitudinali

    1.   Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura  della  Commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
agli  accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una
serie  di  prove  (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale)   volte   a  valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo inserimento in Forza
armata.  Tale  valutazione  -  svolta  con  le  modalita' che saranno
indicate  nelle  apposite  Norme  emanate  dall'Ufficio  Generale del
Personale   della   Marina  -  si  articolera'  nelle  seguenti  aree
d'indagine:
      a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo  di  pensiero  prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero,   capacita'  di  attenzione/concentrazione,  progettazione,
apprendimento;
      b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera  affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima,   capacita'   relazionali   e   prevalenti   modalita'  di
rapportarsi  con  gli  altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
      c)  Area  della  produttivita'  e  delle competenze gestionali:
livelli  di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza  allo  stress,  capacita'  di  lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
      d)  Area  motivazionale:  aspettative professionali, livello di
partecipazione  all'assunzione  di  ruolo,  flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
    2.  A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7, e quelli di cui
al   precedente   articolo 8,   comma  9,  in  caso  di  accoglimento
dell'istanza.  Detti  concorrenti,  qualora  giudicati  non idonei al
termine delle prove attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli
ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia'
citato articolo 8.
    3.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali la Commissione
preposta esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
di  idoneita'  o  non  idoneita'.  Il giudizio e' definitivo e verra'
comunicato ai concorrenti seduta stante.

                              Articolo 10.


Prova  orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di lingua
                              straniera

    1.  I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica.
    Inoltre,  saranno  ammessi  con riserva a sostenere detta prova i
concorrenti  di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al
precedente  art. 8,  comma  9,  in caso di accoglimento dell'istanza,
qualora  giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali.
La  convocazione a detta prova e alle successive di cui al precedente
articolo 5,  sara'  data  a  mezzo  lettera raccomandata o telegramma
dall'Accademia navale.
    2.  La  prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al  programma  riportato  nel  gia'  citato  Allegato «C» al presente
decreto.
    Saranno  dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un
punteggio  non  inferiore  a  21/30i,  utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo articolo 15.
    3.   I  concorrenti  idonei  nella  prova  orale  di  matematica,
sempreche'  lo  abbiano  richiesto nella domanda di partecipazione al
concorso,  sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due scelte fra inglese, francese, spagnolo e tedesco).
    Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
contestualmente  alla  prova  orale  di matematica, sono indicate nel
gia' citato Allegato «C» al presente decreto.
    I  concorrenti  che  non  intendessero piu' sostenere detta prova
dovranno  rilasciare  dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
    4.  Ai  concorrenti  che  supereranno  la  prova  orale di lingua
straniera   sara'  assegnato  un  punteggio,  in  relazione  al  voto
conseguito  per  ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che
concorrera'  alla  formazione  delle graduatorie di cui al successivo
articolo 15, sara' cosi' determinato:
      a) fino a 20/30i: 0 punti;
      b) 21/30: 0,05 punti;
      c) 22/30: 0,10 punti;
      d) 23/30; 0,15 punti;
      e) 24/30: 0,20 punti;
      f) 25/30: 0,25 punti;
      g) 26/30: 0,30 punti;
      h) 27/30: 0,35 punti;
      i) 28/30: 0,40 punti;
      j) 29/30: 0,45 punti;
      k) 30/30: 0,50 punti.

                            Articolo 11.


                     Prove di efficienza fisica

    1.  I concorrenti risultati idonei alla prova orale di matematica
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica.
    2.   Le   prove   di  efficienza  fisica  si  svolgeranno  presso
l'Accademia  navale,  contestualmente alla prova orale facoltativa di
lingua straniera.
    3.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    4.  Le  prove di efficienza fisica, consisteranno nell'esecuzione
obbligatoria  dei  seguenti  esercizi,  con  le modalita' a fianco di
ciascuno indicate:
      - nuoto 25 mt (qualunque stile, tempo limite 30 secondi);
      - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi);
      -  piegamenti sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite
2 minuti senza interruzioni);
      -  corsa  piana  di  metri  1.000  (tempo massimo 4 minuti e 40
secondi);
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e' riportato
nell'Allegato  «M»,  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto.
    5.  Il  medesimo  Allegato  «M»  contiene  disposizioni  circa le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere   i  concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione
fisica,  di  esiti  di  precedente  infortunio o di infortunio che si
verifichi durante l'effettuazione degli esercizi.
    6. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      -  verifichera'  la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
      - sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli
resi  edotti  delle  modalita'  di  esecuzione  degli stessi, secondo
quanto previsto nei commi precedenti;
      -  autorizzera',  nei casi e con le modalita' previste dal gia'
citato  allegato  «M», il differimento della data di effettuazione di
tutti   o   parte   degli   esercizi,   comunicandolo  immediatamente
all'Accademia navale - Ufficio concorsi;
      -  redigera'  il  verbale  delle  prove  di  efficienza fisica,
attribuendo  a ciascun concorrente il punteggio complessivo calcolato
quale  somma  del  punteggio conseguito in ciascun esercizio indicato
nel  gia'  citato  Allegato  «M».  Tale  punteggio  complessivo sara'
comunicato al termine delle prove di efficienza fisica ai concorrenti
e  concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
articolo 15.
    7.   Saranno   considerati   idonei  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo
superiore o uguale ad 1 (uno).
    8. I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza
fisica un punteggio complessivo inferiore ad 1 (uno) - anche nei casi
previsti  e disciplinati dal piu' volte citato allegato «M» - saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    9.  Il  giudizio  espresso  dalla  Commissione  per  le  prove di
efficienza fisica e' definitivo ed inappellabile.

                            Articolo 12.


                              Documenti

    1.  I  concorrenti  convocati per sostenere gli accertamenti e le
prove  di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 dovranno, all'atto
della presentazione in Accademia navale:
      a) consegnare i seguenti documenti:
        -  certificato  di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera,  in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  sportiva  Italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al  1° novembre  2005  ovvero  dovra'  essere  valido  almeno fino al
31 ottobre  2006.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente  a  sostenere gli
accertamenti e le prove;
        - libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
        -  esame  radiografico  del  torace  in  due  proiezioni, con
relativo  referto  in  originale, effettuato in data non anteriore ai
sei  mesi  precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  o  private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso  dovra'  essere  prodotta  anche attestazione in originale della
struttura  sanitaria  comprovante il convenzionamento con il Servizio
Sanitario Nazionale.
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto  indicato  al  presente  alinea determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici;
        - referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante
il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale:
          - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
          - emocromo completo;
          - VES;
          - glicemia;
          - azotemia;
          - creatininemia;
          - trigliceridi;
          - colesterolo;
          - bilirubinemia totale e frazionata;
          - gammaGT;
          - transaminasemia (GOT e GPT);
          - markers dell'epatite B e C;
          - G6PDH (metodo quantitativo).
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto  indicato  al  presente  alinea determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici.
    Il personale di sesso femminile dovra' presentare, inoltre:
      -   ecografia   pelvica  con  relativo  referto  in  originale,
eseguita,  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso  dovra'  essere  prodotta  anche attestazione in originale della
struttura  sanitaria  comprovante il convenzionamento con il Servizio
Sanitario Nazionale.
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
      - referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore  a  cinque  giorni  precedenti  la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private convenzionate col
S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione
in    originale    della    struttura    sanitaria   comprovante   il
convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
        -  atto  di  assenso in carta semplice, conforme all'allegato
«B»,   che   costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto,
sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal genitore che esercita
legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza  di essi, dal
tutore,  qualora  ancora  minorenni  all'atto della presentazione. La
mancata   presentazione   di  detto  documento  determinera'  la  non
ammissione  del  minorenne  a  sostenere  gli accertamenti e le prove
previste;
      b)  rilasciare  apposita  dichiarazione  di  consenso informato
all'effettuazione  del protocollo diagnostico previsto dal precedente
articolo 8,  comma 2, secondo quanto riportato nell'allegato «E», che
costituisce  parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore
dichiarazione  di  consenso informato al protocollo vaccinale che, ai
sensi   della   normativa  vigente,  sara'  loro  praticato  all'atto
dell'ammissione  alla  frequenza della 1ª classe e periodicamente, ad
intervalli  programmati,  per  conservare lo stato di immunizzazione,
secondo  quanto  indicato  nel  medesimo  Allegato  «E»  al  presente
decreto;
      c)  sottoscrivere  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi delle
disposizioni  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
in  allegato  «L»,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto,  concernente il possesso del titolo di studio prescritto per
la partecipazione al concorso.
    I concorrenti provenienti dalla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»  dovranno  in particolare dichiarare di aver frequentato il
corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso detta
Scuola al termine dell'anno scolastico 2005/2006.
    I  concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
    2.  I  soli  concorrenti risultati vincitori del concorso - entro
trenta  giorni  dalla  data di ammissione ai corsi normali - dovranno
produrre   il   certificato   anamnestico,  rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate.
    3.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3, il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere
alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  dal  concorrente  risultato vincitore del
concorso medesimo.
    Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal  controllo  di  cui sopra emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
    Il   certificato   generale   del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
    Per  i  concorrenti  che  abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente  articolo 3,  comma  1, lettera a), l'estratto matricolare
ovvero  la  dichiarazione  del Reparto/Ente di appartenenza dal quale
risulti  la  durata  del servizio militare prestato, nonche' il nulla
osta per l'arruolamento nel Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi,
per  gli  iscritti  nelle  liste della leva di terra e per coloro che
siano  in  servizio  presso  altra  Forza armata o Corpo armato dello
Stato verranno acquisiti d'ufficio.
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  sono  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a richiesta del
Comando dell'Accademia navale, dovranno:
      -  sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la
non   iscrizione   per  l'anno  accademico  2006/2007  presso  alcuna
Universita'.
    I   concorrenti   che  siano  ancora  minorenni,  all'atto  della
richiesta  da  parte  dell'Accademia  navale, dovranno far vistare la
loro  firma  apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.

                            Articolo 13.


         Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle  prove  previste  per  lo  svolgimento  del  concorso di cui al
precedente   articolo 5  del  presente  decreto  sono  a  carico  dei
concorrenti.
    2.  I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente
per   il  loro  ritorno  in  famiglia,  rimanendo  escluso  qualsiasi
intervento  della  Marina  militare  per  i  giovani che risultassero
sprovvisti di mezzi per il viaggio.
    3.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei  quali  dovranno  essere  computati i giorni di svolgimento delle
prove  e  degli  accertamenti  previsti dal precedente articolo 5 del
presente  decreto,  nonche'  quelli  necessari  per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  nella  sede  di  servizio.  In  particolare  detta  licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale  oppure  frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci  giorni,  per  la  prova  scritta.  Qualora  il concorrente non
sostenga  le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua
volonta'   la   licenza  straordinaria  sara'  commutata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                            Articolo 14.


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la Commissione per la prova di preselezione;
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
      e)   la  Commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
italiano,  per  le  prove orali e per la formazione delle graduatorie
finali;
      f) la Commissione per le prove di efficienza fisica.
    2.  La  Commissione  per  la  prova  di  preselezione  di  cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
      - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio   permanente   o  in  ausiliaria  da  non  oltre  tre  anni,
presidente;
      -  due  ufficiali  superiori  della Marina militare, di cui uno
perito  selettore tecnico abilitato alla somministrazione del test di
preselezione, membri.
    3.  La  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli che avranno fatto parte della Commissione
per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
    5. La Commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
      -  un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
      - due ufficiali specialisti della Marina, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori.
    6.  La  Commissione  esaminatrice  di  cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Contrammiraglio in
servizio   permanente   o  in  ausiliaria  da  non  oltre  tre  anni,
presidente;
      - due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
      -  due  o  piu'  docenti  o  esperti  per  la  prova scritta di
italiano, membri aggiunti;
      -  due  o  piu'  docenti  o  esperti  per  la  prova  orale  di
matematica, membri aggiunti;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      -   un   ufficiale  della  Marina  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente   di   Vascello,   ovvero  un  dipendente  civile  della
Amministrazione  della  difesa, appartenente all'area funzionale «C»,
segretario senza diritto al voto.
    I  membri  aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
    La   Commissione   esaminatrice   potra'   essere   suddivisa  in
sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 6
del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse.
    7.  La  Commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da:
      -  un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di fregata, presidente;
      -  due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore
a  Sottotenente  di  Vascello,  membri,  dei  quali  il  meno anziano
assolvera' anche le funzioni di segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  della  Accademia  navale, del XIII Gruppo Insegnamento
Educazione Fisica e Discipline Sportive e di un ufficiale medico.

                            Articolo 15.


  Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi

    1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed
accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 5,  comma  1, saranno
iscritti,  a cura della Commissione di cui al precedente articolo 14,
comma  1, lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito,
una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
una per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  media  dei  punti riportati nella prova scritta di
italiano  e  nella  prova  orale  di  matematica,  alla  quale andra'
aggiunto  il  punteggio riportato nelle prove di efficienza fisica di
cui  all'articolo  11  del  presente  decreto e l'eventuale punteggio
incrementale  assegnato per la prova facoltativa di lingua straniera,
calcolato  secondo  quanto previsto dal precedente articolo 10, comma
4.
    3.  Nel  formare ciascuna graduatoria la Commissione terra' conto
della  riserva  di  posti  prevista  dall'articolo  2,  comma  1, del
presente  decreto.  Qualora  i predetti posti riservati non dovessero
essere   ricoperti,  in  tutto  o  in  parte,  per  insufficienza  di
riservatari  idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma
2 del medesimo articolo 2.
    4.  La  Commissione  dovra',  inoltre,  tenere  conto  del numero
massimo  dei  posti  rispettivamente disponibili per i concorrenti di
sesso femminile, indicati nel precedente articolo 1, comma 3.
    A  parita'  di  merito si applicheranno, ai fini della formazione
della  graduatoria,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per  l'ammissione  ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7,
dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    5.  Le  graduatorie  degli  idonei  saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
    Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione
sara'  data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo
informativo,     nei     siti    web    «www.persomil.difesa.it»    e
«www.marina.difesa.it».
    6.  La  Commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al  precedente  comma  1 per i posti di cui al precedente articolo 1,
comma  1,  lettera  a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei  ai  Corpi  di  stato  maggiore,  del genio navale, delle armi
navali,  del  commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto  fino  alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto
dei  requisiti  di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e
delle  preferenze  espresse  dai  concorrenti, ove compatibili con le
prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea
distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
    7.  Saranno  ammessi  alla  frequenza  della  1ª classe dei corsi
normali  -  sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di  cui  all'articolo  1,  comma  8,  del  presente decreto - i primi
centocinquanta    concorrenti    idonei    che    saranno   assegnati
provvisoriamente  ai  Corpi  secondo  i  criteri di cui al precedente
comma  6  ed i primi tredici concorrenti idonei che saranno assegnati
al   Corpo   sanitario  militare  marittimo  inclusi  nella  relativa
graduatoria  di  merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del
concorso  saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale.
Coloro  che  non  dovessero  presentarsi  nella  data  indicata nella
comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi
al   corso.   Il  Comando  dell'Accademia  navale  potra',  tuttavia,
autorizzare  il  differimento  della data di presentazione fino ad un
massimo  di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta
a  causa  di  forza  maggiore.  A  tal  fine gli interessati dovranno
inviare,  entro  il  giorno  di  prevista  presentazione,  al Comando
dell'Accademia  navale  -  Ufficio  Concorsi a mezzo telegramma o fax
(n. 0586/238222)  documentazione  probatoria del motivo della mancata
presentazione.
    8.  A  seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti che si
verificassero  entro  il  ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi,  il  Comando dell'Accademia navale provvedera' al ripianamento
delle  vacanze.  Allo  spirare del termine predetto la Commissione di
cui  al  precedente  articolo 14,  comma  1,  lettera  e) formera' le
graduatorie  definitive  di ammissione ai corsi e, per i posti di cui
al  precedente  articolo 1, comma 1, lettera a), provvedera' altresi'
all'assegnazione  definitiva  ai  Corpi,  con  i  criteri indicati al
precedente   comma  6.  L'assegnazione  definitiva  ai  Corpi  potra'
comportare   anche   modificazioni   della   precedente  assegnazione
provvisoria.
    9.  Le  graduatorie  definitive degli ammessi e la loro parimenti
definitiva  assegnazione  ai  Corpi  saranno  approvate  con  decreto
interdirigenziale.
    Detto  decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina.
Il  medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei
siti web «www.persomil.difesa.it.» e «www.marina.difesa.it».

                            Articolo 16.


                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  Generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente   ritenuto  non  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere
il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

                            Articolo 17.


                         Vincoli di servizio

    1.  I  vincitori  del  concorso,  all'atto  dell'ammissione  alla
frequenza  della  1ª  classe dei corsi normali dell'Accademia navale,
dovranno  contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro
che  non  sottoscriveranno  tale obbligo di ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione.
    2.  I  concorrenti  vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque  sia  la  loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione  dalla  quale  risulti  che sono edotti sull'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai  sensi  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490,  dovranno  assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di
corso.
    Gli  allievi  ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di  contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal
precedente comma 1.
    3.  All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i vincitori
gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a
seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni:
      -  se  ufficiali:  dichiarazione  (modello  in Allegato «F») di
rinuncia  al  grado  rivestito,  necessaria  per la cancellazione dal
ruolo  di  appartenenza,  ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge
10 aprile  1954,  n. 113  e  dell'articolo  3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414;
      -   se   sottufficiali  o  volontari  in  servizio  permanente:
dichiarazione   (modello  in  allegato  «G»)  di  rinuncia  al  grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 60, n. 3), della legge 31 luglio 1954, n. 599,
dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e dall'articolo
30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
      - se volontari in ferma: dichiarazione di proscioglimento dalla
ferma  volontaria contratta e di rinuncia al grado rivestito (modello
in Allegato «H»).
    La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di  ammissione in
qualita'  di  allievo  ai  corsi  normali  dell'Accademia navale. Gli
allievi   provenienti   dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai
volontari  in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
Guardiamarina  in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reinseriti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
    Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
      a)  a  domanda  (con  il  consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
      b)   d'autorita'   per  motivi  disciplinari,  di  salute,  per
insufficiente  attitudine  militare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.

                            Articolo 18.


                     Disposizioni amministrative

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la   successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti  dai
sottufficiali  e  dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti  dai  ruoli  del complemento degli
ufficiali,  dal  ruolo  dei  marescialli  e  dai volontari di truppa,
qualora  gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in  godimento siano
superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova  posizione,  compete un
assegno  personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri  incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
    3.  Agli  allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui  al  precedente  comma  2  sono corrisposte le competenze mensili
nella   misura   e   secondo  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni.
    4.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione le spese concernenti il
mantenimento  degli  allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi
ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
    5.   Sono   a   carico   degli  allievi  le  spese  di  carattere
straordinario  riferite all'acquisto di strumenti scientifici e degli
oggetti  occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi
medesimi  e  al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e
al  rinnovamento  di  capi  di  corredo divenuti inservibili per loro
incuria.
    6.  All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni
o  un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione  secondo  il  modello  riportato in allegato «I» con la
quale  si  obbligano  al  pagamento  delle  spese straordinarie e, in
generale,  di  tutte  quelle  di  cui  gli  allievi possono risultare
debitori verso l'Amministrazione militare.
    Incorre  nel rinvio dall'Istituto l'allievo che lasci passare due
mesi  dalla  scadenza  dei versamenti richiesti dall'Accademia navale
senza effettuarli.
    Quanto  sopra  non  limita  l'azione  che l'Accademia stessa puo'
promuovere per il recupero dei suoi crediti.
    7. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
      -  soddisfare  gli  obblighi  assunti  verso l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
      - restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute
dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti
dal   Comando  dell'Istituto  (il  materiale  non  restituito  verra'
addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
      -  restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto  prelevato  a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia
stato gia' saldato.

                            Articolo 19.


         Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina

    1.  Al  termine  del  secondo  anno del corso normale gli allievi
idonei  conseguiranno  la  qualifica  di «Aspirante guardiamarina» e,
superato  il  terzo  anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente  con  decorrenza,  ai  soli  fini giuridici, dalla data di
acquisizione della qualifica di «Aspirante guardiamarina».

                            Articolo 20.


                   Trattamento dei dati personali

    1.   Ai   sensi   dell'articolo  11,  primo  comma,  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante dell'Accademia navale.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 2005
Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Luciano DASSATTI
Ammiraglio di Squadra: Mario LUCIDI