IL VICE DIRETTORE GENERALE


                           di concerto con


                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli  articoli 2  e  4  della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli Ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato  in  applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata
legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  concernente il regolamento recante
norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare, con
annesso  elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente  il  regolamento  della Scuola navale militare "Francesco
Morosini";
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni,   concernente   disposizioni   per   disciplinare   la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a  norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della legge 14 novembre 2000,
n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato  in  applicazione  dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  recante  disposizioni
concernenti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'arruolamento  degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
    Visto  il  decreto del Ministro della Difesa in data 30 settembre
2005,  concernete  l'ammissione,  a  domanda degli ufficiali in ferma
prefissata, ad una ulteriore ferma annuale;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' militare, riguardante l'elenco delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per  il  reclutamento nel corso del 2006 di complessivi 40 (quaranta)
allievi  ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e
del  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva
di  rideterminarne  eventualmente  il numero per esigenze attualmente
non   valutabili   e  non  prevedibili,  nonche'  in  funzione  della
consistenza degli ufficiali ausiliari del Corpo medesimo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998, quale risulta
modificato  dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il personale
militare  ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede
che  il Vice Direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore
Generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;

                              DECRETA:


                             Articolo 1


                        Posti a disposizione

    1. Sono  indetti  i  seguenti  concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi 40 (quaranta) giovani al 7° corso allievi
ufficiali   in  ferma  prefissata  (A.U.F.P.)  della  Marina  per  il
conseguimento  della  nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina
in  ferma  prefissata,  ausiliario  del  ruolo normale e speciale del
Corpo  delle  capitanerie  di porto, che avra' luogo di massima dalla
prima  settimana  di settembre  2006 all'ultima settimana di novembre
2006:
      a) Concorso  per 20 (venti) posti di Allievo Ufficiale in ferma
prefissata,  ausiliario del ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto;
      b) Concorso  per 20 (venti) posti di Allievo Ufficiale in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto.
    2. Ai   concorsi   per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(A.U.F.P.)   di   cui  al  precedente  comma  1  possono  partecipare
concorrenti  sia  di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di  espressa
indicazione,  devono  intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
    3.  Il  numero  dei  posti disponibili in ciascun concorso potra'
subire  modificazioni,  fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali  di  complemento  e degli ufficiali in ferma prefissata del
Corpo delle capitanerie di porto.
    4. Resta   impregiudicata   per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  del concorso stesso o delle
singole   prove   concorsuali,  di  modificare,  fino  alla  data  di
approvazione  della  graduatoria  di  merito,  il  numero dei posti a
concorso,  di  sospendere  l'ammissione  alla frequenza del corso dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero  in  applicazione delle disposizioni della legge
concernente   il  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2006.

                             Articolo 2


                              Requisiti

    1.  Possono  chiedere di essere ammessi a partecipare ad uno solo
dei  concorsi  per  l'ammissione  al  7°  corso  A.U.F.P.  di  cui al
precedente   articolo 1,   come  meglio  specificato  nel  successivo
articolo 3, comma 1, i giovani che:
      a) non  abbiano  superato  il  38°  anno  di  eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
indicato  al  successivo  articolo 3. Eventuali aumenti dei limiti di
eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      c) godano dei diritti civili e politici;
      d) siano in possesso:
- per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto:
    di  una delle lauree specialistiche incluse nelle seguenti classi
di   laurea   specialistica   indicate   nel   decreto  del  Ministro
dell'Universita'   e   della   Ricerca   Scientifica   e  Tecnologica
28 novembre  2000  e successive modificazioni, 6/S, 22/S, 30/S, 32/S,
35/S, 37/S, 80/S, 82/S, 100/s e 101/s;
    Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi di laurea, di durata
almeno  quadriennale,  conseguiti  secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche di cui al predetto decreto.
- per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto:
    di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
di  un  titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    Saranno altresi' ritenuti validi, ai fini della partecipazione ai
concorsi  di  cui  al  precedente  articolo 1,  comma 1, i diplomi di
laurea  ed  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado
conseguiti  all'estero,  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti  disposizioni  di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine  i  concorrenti  dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione all'ammissione ai corsi:
      per  diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di  studio  d'istruzione  secondaria  superiore: una dichiarazione di
equipollenza,  rilasciata  da  un  Provveditore  agli  studi  di loro
scelta,   ovvero   dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
      per  diplomi  di laurea conseguiti a seguito di corso di durata
almeno  quadriennale:  una  dichiarazione di equipollenza, rilasciata
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare per motivi disciplinari o
di  inattitudine  alla  vita  militare  o  per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica;
      f) non   siano   stati   riformati   nel  corso  di  precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia;
      g) non  siano  stati  dichiarati  «obiettori  di  coscienza»  o
ammessi  a prestare «servizio civile» (se di sesso maschile) ai sensi
della legge 8 luglio 1998, n. 230;
      h) non  siano  imputati  per delitti non colposi o sottoposti a
misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  ne'  siano  in  situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
ufficiale;
    2.  Ai  fini  dell'ammissione  al  corso  A.U.F.P.  i concorrenti
dovranno  essere  riconosciuti  in possesso dei requisiti d'idoneita'
psico-fisica  ed  attitudinale  al servizio militare per la nomina ad
ufficiali  in  ferma  prefissata della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
    3. L'ammissione al corso A.U.F.P. ed il conferimento della nomina
ad   ufficiale   in   ferma  prefissata  sono,  inoltre,  subordinati
all'accertamento, anche successivo all'ammissione al corso formativo,
del  possesso  dei  requisiti  di  moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione  ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo dovranno essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande  di  cui  al  successivo articolo 3, comma 2. Tali requisiti,
escluso  quello  di  cui  alla  lettera  a.  del  precedente comma 1,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  nomina ad ufficiale in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale.

                             Articolo 3


                      Domanda di partecipazione

    1. I  concorrenti  possono presentare domanda per l'ammissione ad
uno solo dei due concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
    Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione le domande
presentate  da  un  medesimo concorrente per l'ammissione ad entrambi
concorsi   di  cui  al  precedente  articolo 1,  comma  1,  anche  se
separatamente.
    2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      a) redatta  in  carta  semplice  secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato  «A», ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato   nell'allegato   «B».   I   citati   allegati  «A»  e  «B»
costituiscono parte integrante del presente decreto;
      b) firmata    per    esteso   dal   concorrente.   La   mancata
sottoscrizione  della  domanda determinera' il non accoglimento della
medesima.
      c) presentata:
        1) dai  concorrenti  non  in  servizio,  personalmente ovvero
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta di ritorno, al Comando
dell'Accademia  navale  -  Ufficio  concorsi -- viale Italia n. 72 --
57100 LIVORNO;
        2) dai  militari  in servizio al Reparto/Ente di appartenenza
che  ne  curera'  l'inoltro  all'Accademia navale -- Ufficio concorsi
entro il terzo giorno dalla data di ricezione. In tal caso la data di
presentazione   sara'   attestata   con  dichiarazione  del  suddetto
Reparto/Ente di appartenenza.
      d) inoltrata   -  a  pena  di  decadenza  -  entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni,  a  decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana.   Per   le  domande  spedite  a  mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  fara' fede il timbro a data
dell'ufficio  postale  accettante.  I  concorrenti  avranno  cura  di
conservare  copia  della  domanda e della ricevuta della raccomandata
che   dovranno  essere  esibite  all'atto  della  presentazione  alle
selezioni psico-fisiche ed attitudinali.
    I  cittadini  italiani  residenti  all'estero  o  che  si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite  le  Autorita'  diplomatiche  o  Consolari  entro il medesimo
termine,  dichiarando  in detta domanda l'ultima residenza in Italia,
la  data  di  espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le
prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
    3.  Nella  domanda  il concorrente, consapevole delle conseguenze
derivanti  da  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi dell'articolo 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
      b) il possesso della cittadinanza italiana.
    In  caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
      c) il proprio stato civile;
      d) la  residenza  ed  il  comune  nelle cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      e) il   recapito   al   quale   desidera   ricevere   tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale  e,  ove  possibile,  del  numero  telefonico.  Se  cittadino
italiano  residente  all'estero,  anche  l'ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio.
    Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma,   all'Accademia   navale   --  Ufficio  Concorsi  -  ogni
variazione   del   recapito   indicato  nella  domanda  che  venga  a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
    E'   fatto,   altresi',  obbligo  ai  concorrenti  che  venissero
arruolati   successivamente  alla  presentazione  della  domanda,  di
comunicare  al  predetto  Ufficio  concorsi il Reparto/Ente presso il
quale  siano  stati  destinati  a  prestare  servizio,  nonche'  ogni
variazione, anche temporanea, della sede di servizio.
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore;
      f) il   titolo  di  studio  posseduto  (diploma  di  istruzione
secondaria  di secondo grado o laurea specialistica) richiesto per la
partecipazione al concorso.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la  partecipazione  al concorso. Il concorrente che avesse conseguito
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in uno dei licei
annessi  alla  Scuola militare «Morosini» di Venezia dovra' indicarlo
espressamente.
      g) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto   dall'impiego   presso  una  pubblica  amministrazione.  La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
      h) di  non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente   arruolamento  volontario  in  accademie  o  istituti  di
formazione  militare.  La  dichiarazione  dovra' essere resa anche se
negativa;
      i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente    della   Repubblica   14 novembre   2002,   n. 313.   La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario
dovra'   indicare  le  condanne  e  le  applicazioni  di  pena  ed  i
procedimenti  pendenti  a  suo  a  carico  ed  ogni  altro  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  ovvero  presso  la quale pende un
eventuale  procedimento  penale  per  aver  acquisito la qualifica di
imputato.  Si  dovra'  impegnare,  altresi',  a comunicare al Comando
dell'Accademia   navale  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria  che  intervenga successivamente alla presentazione della
domanda;
      j) il  servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio  dovra'  indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le  comunicazioni  inerenti  al  concorso saranno inviate al recapito
indicato  nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra'  esserne  comunque  informato a cura dell'interessato. Qualora
gia'  collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche'  il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente
che   successivamente   alla   presentazione  della  domanda  venisse
incorporato  in  un  Reparto/Ente,  di qualsiasi Forza armata o Corpo
armato  dello  Stato, sara' tenuto a comunicare subito, all'Accademia
navale  --  Ufficio  concorsi  a mezzo fax, al numero 0586/238222, il
Reparto/Ente   presso   il  quale  presta  servizio  ed  il  relativo
indirizzo;
      k) di  non  essere  stato  riformato  nel  corso  di precedente
arruolamento  volontario  nelle  Forze  armate  o  di  polizia.  Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
      l) se concorrente di sesso maschile, anche:
        -  il  distretto  militare  ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
        - la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
        -  qualora  sia  stato  ammesso a prestare servizio civile ai
sensi  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, la data di inizio e l'Ente
di servizio.
      m) l'eventuale   possesso  dei  titoli  di  merito  tra  quelli
indicati nell'articolo 10 del bando;
      n) l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza  indicati
nell'Allegato  «C»,  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto;
      o) di  essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara'  cancellato  dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa
vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare);
      p) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      q) di   prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento   dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento  del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    4.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente    previsti   nel   presente   articolo,   il   Comando
dell'Accademia  navale  potra'  richiedere  la regolarizzazione delle
domande  che,  purche'  sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare  formalmente  irregolari  per vizi sanabili, inesatte o non
conformi  al  modello  di cui al gia' citato Allegato «A» al presente
decreto.

                             Articolo 4


             Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova   di   selezione  per  l'accertamento  delle  qualita'
intellettive;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici;
      d) accertamenti attitudinali;
      e) prova di efficienza fisica.
    2.  Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere  a),  c),  d)  ed e), i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita'   o  altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
    3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo  le  prove  e  gli  accertamenti  di cui al precedente comma 1,
lettere a), c), d) ed e), sono a carico dei concorrenti.
    4.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma 2,  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato
nelle  premesse - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di
ammissione    al    corso,   di   cui   al   successivo   articolo 17
(presumibilmente  entro  la  fine  del mese di luglio 2006), dovranno
essere  risultati  idonei  in tutte le prove ed accertamenti previsti
dal precedente comma 1 del presente articolo.

                             Articolo 5


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      b) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per la prova di selezione, per la valutazione
dei titoli, per la formazione delle graduatorie;
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
    2.  La  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
      -  un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
    3.  La  Commissione  per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      -  un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -  ufficiali superiori della Marina militare, di cui almeno uno
medico  specialista  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo e uno
perito selettore, membri.
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detti  ufficiali  dovranno  essere  diversi da quelli che avranno
fatto  parte  della  Commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 2.
    5.  La  Commissione per la prova di selezione, per la valutazione
dei titoli, per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente
comma 1, lettera d) sara' composta da:
      -  un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
in servizio o in ausiliaria da non piu' di tre anni, presidente;
      - due ufficiali superiori, membri;
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a tenente di vascello,
segretario senza diritto di voto.
    6.  La  Commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -   due  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le
mansioni di Segretario.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.

                             Articolo 6


                         Prova di selezione

    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione al
concorso  dal  presente decreto cui abbiano chiesto di essere ammessi
--  ad  una  prova  di  selezione  per  l'accertamento delle qualita'
intellettive,   che   avra'   luogo  nella  seconda  meta'  del  mese
di febbraio  2006 presso il Centro di Selezione della Marina militare
situato nel comprensorio di Piano S. Lazzaro, via della Marina n. 1 -
Ancona.
    2.  Il  diario di svolgimento della prova di selezione sara' reso
noto  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie
speciale  del 7 febbraio 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  del 7 febbraio 2006 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
    3.  L'ora di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso
e'  quella  dell'orario  ufficiale. La pubblicazione di detto avviso,
che  conterra' indicazione anche delle modalita' di svolgimento della
prova,  avra'  valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di  tutti  i  concorrenti  che, pertanto, dovranno presentarsi, senza
attendere alcuna comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per
ciascuno   fissati   nell'avviso  sopra  indicato,  muniti  di  carta
d'identita'   o  altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello  Stato,  nonche'  di  copia  della domanda di partecipazione al
concorso  e della ricevuta della raccomandata rilasciata dall'Ufficio
postale  accettante  comprovante  la data di spedizione della domanda
medesima,  se tenuti ad osservare tale modalita' di inoltro. Dovranno
inoltre avere con se' una penna biro ad inchiostro indelebile nero.
    4.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno  considerati  rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,
salvo  grave  impedimento che, documentato al massimo entro il giorno
stesso   di   presentazione   a   mezzo   fax   all'Ufficio  concorsi
dell'Accademia  navale  (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato
ai  fini  dell'eventuale ammissione a sostenere la prova di selezione
in  data  diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti.
    5.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate  le  disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6.  La  prova, della durata che sara' resa nota dalla Commissione
prima del suo inizio, consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata  di  questionari  concernenti  un  congruo  numero  di
quesiti  a  risposta  multipla, finalizzati ad accertare le capacita'
intellettive   dei   concorrenti.   I   quesiti   saranno   di   tipo
logico-deduttivo  ed  analitico,  volti  ad  esplorare  vari  tipi di
capacita'  intellettive  e  di  ragionamento. Prima dell'inizio della
prova  la  Commissione  rendera'  note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento e di valutazione della prova medesima.
    7. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti   dai  concorrenti,  espressi  in  centesimi,  formera'  una
graduatoria  provvisoria.  Saranno ammessi ai successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, di cui agli articoli 7 e 8 del presente
decreto:
      -  i  primi  60  (sessanta)  concorrenti per l'ammissione al 7°
corso   A.U.F.P.,   ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto;
      -  i  primi  60  (sessanta)  concorrenti per l'ammissione al 7°
corso   A.U.F.P.,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto.
    Nel  formare  la  graduatoria  si  terra'  conto  dei  titoli  di
preferenza  dichiarati  dai concorrenti con le modalita' indicate nel
precedente articolo 3.
    In  assenza  di  titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo  3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    8. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di selezione,
che  saranno affissi all'albo del Centro di Selezione, contribuiranno
alla  formazione  delle  graduatorie  generali  di  merito  di cui al
successivo articolo 11.
    9.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  7 riceveranno
apposita   comunicazione  scritta  a  mezzo  lettera  raccomandata  o
telegramma  da  parte  dell'Ufficio  concorsi  dell'Accademia Navale.
L'elenco  degli  idonei  alla  prova  di  selezione  sara', altresi',
pubblicato,    a    puro    titolo    informativo,   nei   siti   web
«www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».
    10.   Ai   rimanenti   concorrenti   non   sara'  inviata  alcuna
comunicazione.   Essi,   comunque,   potranno  chiedere  informazioni
sull'esito  della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a  quello  di conclusione della prova di selezione al Ministero della
difesa  --  Direzione  generale per il personale militare -- Servizio
Relazioni con il Pubblico -- Palazzo Esercito, via XX settembre 123/A
-- 00187 Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero
all'Accademia navale -- Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).
    11.  I  verbali della prova di selezione dovranno essere inviati,
entro  il  terzo  giorno  dalla  conclusione  delle  prove di tutti i
concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, alla Direzione
generale  per  il  personale  militare  --  I Reparto -- 1ª Divisione
reclutamento ufficiali -- 3ª Sezione.

                             Articolo 7


                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  articolo 6, comma 7,
saranno  sottoposti  ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di
Selezione della Marina Militare, via della Marina n. 1, Ancona.
    Essi   riceveranno   per   i   succitati   accertamenti  apposita
convocazione  concernente  data,  ora  e  sede  di presentazione. Gli
interessati  dovranno  presentarsi  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita'.
    Durante  il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli  accertamenti  i  concorrenti  fruiranno  del vitto meridiano a
carico   dell'amministrazione   militare,   sempreche'  cio'  risulti
compatibile   con   le  esigenze  organizzative  e  le  potenzialita'
dell'Ente ospitante.
    2.  Coloro  che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti  saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso,  salvo  grave impedimento che, documentato al massimo entro
il  giorno  stesso  di presentazione a mezzo fax all'Ufficio concorsi
dell'Accademia  navale  (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato
ai  fini  dell'eventuale  ammissione  a sostenere gli accertamenti in
data  diversa  da  quella  per  essi prevista, ricadente comunque nel
periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  da  parte  di  tutti i
concorrenti.
    3.  I  concorrenti  convocati  per  gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
      a) certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato
da  medici  appartenenti  alla  Federazione  Medico Sportiva Italiana
ovvero  da  strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che
esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita' di medici specializzati in
medicina  dello  sport. La mancata presentazione di detto certificato
ovvero  l'inadeguatezza  del  medesimo determinera' la non ammissione
del concorrente a sostenere gli accertamenti psico -- fisici e la sua
conseguente esclusione dal concorso;
      b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
      c) certificato  anamnestico  rilasciato  da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
      d) esame   radiografico  del  torace  in  due  proiezioni,  con
relativo  referto  in  originale, effettuato in data non anteriore ai
sei  mesi  precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  o  private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionale con il S.S.N.
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto  indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici;
      e) referto  originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  S.S.N.  In  quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere  prodotto  certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
      - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
      - emocromo completo;
      - VES;
      - glicemia;
      - azotemia;
      - creatininemia;
      - trigliceridi;
      - colesterolo;
      - bilirubinemia totale e frazionata;
      - gammaGT;
      - transaminasemia (GOT e GPT)
      - markers dell'epatite B e C
      - G6PDH (metodo quantitativo)
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto  indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici;
      f) Il  personale  di  sesso  femminile  dovra'  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra:
        Ecografia   pelvica   con   relativo  referto  in  originale,
eseguita,  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  S.S.N..  In  quest'ultimo  caso dovra' essere
prodotto  anche  certificato  in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata col S.S.N..
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
    Referto  originale  di  test  di gravidanza eseguito, in data non
anteriore  a  cinque  giorni  precedenti  la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N.. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in   originale   attestante   che  trattasi  di  struttura  sanitaria
convenzionata.
    4.   L"idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'  definita
tenendo   conto   del  vigente  Elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio militare
approvato  con  decreto  ministeriale  4 aprile  2000, n. 114 e delle
direttive  della  Direzione  generale  della Sanita' Militare in data
5 dicembre 2005, citate nelle premesse.
    Gli  accertamenti  saranno  volti  al riconoscimento del possesso
dell'idoneita'   psico-fisica  al  servizio  dei  concorrenti,  quali
ufficiali  in  ferma  prefissata.  I  concorrenti  dovranno, inoltre,
essere  riconosciuti  in  possesso  dei  seguenti specifici requisiti
fisici:
Dati somatici
    Statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 per i
concorrenti  di  sesso  maschile;  non  inferiore  a  mt.  1,61 e non
superiore a mt. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
Apparato visivo
    Visus  corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver
corretto  con  lenti  ben  tollerate  il  vizio di rifrazione che non
dovra'  superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto,   le   3   diottrie  per  l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  composto,  le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico   semplice   e   per  la  componente  cilindrica  degli
astigmatismi  composti,  le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia  sferica  ed  astigmatica  purche'  siano presenti la
fusione  e  la  visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
    L'accertamento  dello  stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro,  o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
Apparato uditivo
    La  funzionalita'  uditiva  sara' saggiata con esame audiometrico
tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere  tollerata una
perdita  uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz
ed  una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20 %.
I  deficit  neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno  valutati  secondo  quanto  previsto dalle predette Direttive
tecniche della Direzione generale della Sanita' Militare;
Dentatura
    La  dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati  a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra  i  quali  non  figurino  piu' di un incisivo e di un canino; nel
computo  dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari;
gli  elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa  che  assicuri  la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati devono essere opportunamente curati.
    5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
      -  acquisira'  i  documenti indicati nel precedente comma 3 del
presente  articolo,  necessari  all'effettuazione  degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali;
      - (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del  test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico fisici
e  si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2,  del  decreto  ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
      -  disporra'  quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui  ricorra  il  caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
        visita cardiologia con ECG;
        visita oculistica;
        visita otorinolaringoiatra;
        visita odontoiatrica;
        visita psichiatrica;
        visita ortopedica;
        ricerca  nelle  urine  di  eventuali  cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul   medesimo   campione  test  di  conferma  (gascromatografia  con
spettrometria di massa).
    La   Commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico -- legale.
    6.   Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,  dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'Allegato  «D»,  che  costituisce parte integrante del
presente decreto.
    7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  sulla  scorta  della documentazione prodotta dal medesimo e
degli  accertamenti psico-fisici effettuati, il profilo sanitario che
terra'  conto  delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli
specifici requisiti fisici suindicati.
    8.  La  Commissione,  seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      -  «Idoneo  alla  nomina  ad  ufficiale  in  ferma  prefissata,
ausiliario del ruolo normale (o speciale) del Corpo delle capitanerie
di   porto  della  Marina  militare»,  con  indicazione  del  profilo
sanitario di cui alla precedente lettera d);
      -  «Non  idoneo  alla  nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale (o speciale) del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina militare», con indicazione del motivo.
    9.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;  apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati.
    10.  Saranno  giudicati  «non  idonei»  i  concorrenti  risultati
affetti da:
      -  imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
      -   imperfezioni   ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione   del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3  nelle
caratteristiche  somato-funzionali  del  profilo  sanitario stabilito
dalle  vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
      -   disturbi   della  parola  tali  da  rendere  l'eloquio  non
chiaramente e prontamente intelligibile;
      -  malattie  o  lesioni  acute per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
      -  malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche
o  di  lunga  durata  o  di  incerta  prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici  o  del  fondo  oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo,   la  funzione  visiva  primaria  o  quelle  collaterali,  gli
strabismi  manifesti  anche  alternanti,  gli  esiti  di cheratotomia
radiale,  gli  esiti  di  laser-terapia  correttiva  in  presenza  di
alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
      -  tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi
e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata.
    Saranno inoltre giudicati «non idonei» i concorrenti per abuso di
alcolici,  positivita', accertata anche al test di conferma di cui al
comma  5  del  presente  articolo, degli accertamenti diagnostici per
assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
a scopo non terapeutico.
    11.  I  giudizi  espressi  dalla  Commissione  negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi.
    12.  Tuttavia,  i concorrenti giudicati «non idonei» potranno far
pervenire  con  raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola
via  fax  (n. 0586/238222),  all'Accademia  navale  Ufficio concorsi,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita  medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria
pubblica,  relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di   non   idoneita'.   Tale  documentazione  verra'  valutata  dalla
Commissione  di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c., la
quale,   solo   qualora  lo  ritenesse  necessario,  sottoporra'  gli
interessati  ad  ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
    L'Ufficio   Concorsi   dell'Accademia  Navale  non  prendera'  in
considerazione   istanze   prive   della  prevista  documentazione  o
corredate  di  documentazione  non  conforme  a  quanto  indicato nel
precedente  capoverso  o  pervenute  oltre  i termini perentori sopra
indicati.
    In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
    In  caso  di  accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
    I   concorrenti   dichiarati   inabili   anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti  sanitari  disposti,  ovvero  che  abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
    13.  Le  Commissioni  per gli accertamenti psico-fisici e per gli
ulteriori  accertamenti  sanitari  dovranno  far  pervenire,  a mezzo
corriere,  all'Accademia  navale  --  Ufficio  concorsi i verbali dei
rispettivi  accertamenti  effettuati entro il terzo giorno lavorativo
dalla data di completamento dei medesimi.

                             Articolo 8


                      Accertamenti attitudinali

    1.   Al   termine  degli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente   articolo 7,   i  concorrenti  giudicati  idonei  saranno
sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5,
comma  1,  lettera  b),  agli  accertamenti attitudinali, consistenti
nello  svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza
armata.   Tale   valutazione   si  articolera'  nelle  seguenti  aree
d'indagine:
      -  area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo  di  pensiero  prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero,   capacita'  di  attenzione/concentrazione,  progettazione,
apprendimento;
      -  area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera  affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima,   capacita'   relazionali   e   prevalenti   modalita'  di
rapportarsi  con  gli  altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
      -  area  della  produttivita'  e  delle  competenze gestionali:
livelli  di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza  allo  stress,  capacita'  di  lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
      -  area  motivazionale:  aspettative  professionali, livello di
partecipazione  all'assunzione  di  ruolo,  flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
    2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto,  agli  interessati,  a  cura della Commissione. Il giudizio
riportato  negli  accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
    3.  La  Commissione  per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, all'Accademia navale -- Ufficio concorsi
i  verbali  degli  accertamenti  effettuati  entro  il  terzo  giorno
lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.

                             Articolo 9


                     Prova di efficienza fisica

    1.   Al   termine  degli  accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente   articolo 8   i   concorrenti  giudicati  idonei  saranno
sottoposti,  a cura della Commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera  e),  alle  prove  di  efficienza  fisica, che si svolgeranno
presso  il  Centro  di  Selezione  Volontari della Marina militare di
Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    3. Le prove, consisteranno:
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
        - nuoto 25 mt (qualunque stile);
        - piegamenti sulle braccia.
      b) nell'esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
        - addominali;
        - corsa piana 1000 mt.
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna  prova,  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'Allegato
"E", che costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  Commissione  di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
    Per  essere  giudicato  idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di  non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che
sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
Commissione  e'  definitivo.  Pertanto,  i concorrenti giudicati "non
idonei" saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

                             Articolo 10


                       Valutazione dei titoli

    1.  La  Commissione  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),
provvedera'   alla   valutazione   dei  titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti   che   saranno   risultati   idonei   al  termine  degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.
    2.  La  Commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
      b.  titoli  di  studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti  per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli
normali: massimo punti 2, cosi' ripartiti:
         punti 2: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale
con voto compreso tra 106 e 110/110i e lode;
         punti 1: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale
con voto pari o inferiore ai 105/110 i;
          punti  0,75:  per diploma universitario/laurea con corso di
durata triennale;
          punti  0,50:  per diploma universitario/laurea con corso di
durata biennale;
      c.  diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ulteriori
rispetto  a  quelli  prescritti per la partecipazione al concorso per
ausiliari dei ruoli speciali: massimo punti 2, cosi' ripartiti:
          punti  2:  per  diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado  con  voto  compreso  tra  55/60i e 60/60i ovvero tra 91/100i/e
100/100i;
          punti  1:  per  diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto pari o inferiore a 54/60i ovvero 90/100i;
      d. titoli di servizio: massimo punti 3, cosi' ripartiti:
          punti  1:  per  aver assolto senza demerito gli obblighi di
leva quale ufficiale di complemento;
          punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
          punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
          punti  0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
          punti  0,10:  per  ogni  semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici.
      e. altri titoli: massimo punti 5: cosi' ripartiti
         punti 2: per ogni specializzazione;
         punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
          punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione;
              punti      0,25:      per      ciascun     corso     di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream;
          punti  0,15:  per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
         punti 0,15: per il possesso della patente nautica;
          punti  0,25:  per  ogni  idoneita'  conseguita  in pubblico
concorso,  per  esami  o  per  titoli ed esami, esclusi quelli per il
reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato;
         punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o
di elicottero;
          punti  0,25  per  ogni  pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente lo specifico indirizzo professionale e
che  sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi
di  laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda). Per
quelle  prodotte  in  collaborazione  la  valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto  dei  singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni e' di punti 2.
    3.  A  ciascun  concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti,  un  punteggio  superiore  a  quello indicato nel presente
articolo.
    4.  I  titoli  di  merito  dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente  dichiarati  nella  domanda medesima ovvero in apposita
dichiarazione allegata alla medesima.

                             Articolo 11


                    Formazione delle graduatorie

    1.  La  Commissione  di  cui  al  precedente articolo 5, comma 1,
lettera  d),  al  termine  dei  concorsi  provvedera'  a compilare le
sottonotate distinte graduatorie di merito degli idonei:
      a) una  per l'ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
      b) una  per l'ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
    Tali  graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
      - il punteggio riportato nella prova di selezione;
      -   il  punteggio  del  titolo  di  studio  prescritto  per  la
partecipazione al concorso;
      -  il  punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei titoli di
merito di cui al precedente articolo 10.
    2.  In  ciascun  concorso  le  graduatorie  degli  idonei saranno
approvate  dalla  Direzione  Generale  per  il personale militare con
decreto interdirigenziale.
    A   parita'   di   merito,  nel  decreto  di  approvazione  delle
graduatorie  si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
    3.  Il  Comando  dell'Accademia  navale  sara'  autorizzato dalla
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  a convocare per la
frequenza del corso i vincitori dei concorsi.
    4.  Qualora  alcuni  dei  posti  restino  scoperti  per rinuncia,
decadenza  o  dimissioni  degli  ammessi,  il  Comando dell'Accademia
navale  ha  facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino
al 10° giorno dalla data di inizio del corso stesso.
    5.  I  posti per AUFP ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto eventualmente non ricoperti per insufficienza di
idonei  potranno  essere  portati in aumento a quelli disponibili per
AUFP ausiliari del ruolo speciale, e viceversa.
    6.  Le  graduatorie  definitive  degli  ammessi  al corso saranno
approvate  con  decreto  interdirigenziale  e pubblicate nel Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della  difesa. Di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    7.  Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste  nei  quindici  giorni precedenti la data di incorporazione
prevista  per il corso nel precedente articolo 1 del presente decreto
al Servizio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il
personale  militare  --  Palazzo  Esercito  --  telefonando ai numeri
06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613.

                             Articolo 12


                         Ammissione ai corsi

    1.  I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente  articolo 11  saranno  ammessi  al  corso subordinatamente
all'accertamento,  anche  successivo all'ammissione, del possesso dei
requisiti  di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il corso avra'
una durata di circa dodici settimane.
    2.  Gli  ammessi  riceveranno da parte del Comando dell'Accademia
navale la relativa comunicazione.
    E'  fatto  loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate  le  quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati  rinunciatari  e, pertanto, non ammessi al corso. In caso
di  impossibilita'  ad ottemperare tempestivamente alla convocazione,
per  causa  di  forza  maggiore  comunicata entro la data di prevista
presentazione  al  Comando  dell'Accademia  navale - Ufficio concorsi
(fax. n. 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita'
del  motivo  addotto,  potra' concedere un differimento della data di
presentazione  che  in  nessun  caso  potra'  essere  successiva alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione.
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia  e  del  libretto sanitario
personale.   Qualora   militari   in   servizio   dovranno  indossare
l'uniforme.  Essi  dovranno portare al seguito, allo scopo di evitare
iperimmunizzazioni,  una  certificazione  del proprio pregresso stato
vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
      1)   anagrafi  vaccinali  presso  i  Comuni  di  residenza  per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
      2)  uffici  sanitari  pubblici  di cui al decreto del Ministero
della   Sanita'   14 gennaio  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n°  39  del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
      3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite
A,  tifo  addominale,  meningite  meningococcica  e  tutte  le  altre
vaccinazioni  non  obbligatorie.  Tale  certificazione  dovra' essere
compilata  su carta intestata, contenente le generalita' complete del
vaccinato,  la  data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
    4.  Gli ammessi acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari, rispettivamente, dei ruoli normali e dei
ruoli  speciali  del  Corpo  delle capitanerie di porto della Marina,
dovranno  contrarre  una  ferma  volontaria di trenta mesi e dovranno
assoggettarsi  alle  leggi  ed  ai regolamenti militari come allievi.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Accademia navale.
    5.  A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i  concorrenti  che  siano  militari in servizio o in congedo saranno
cancellati  dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
    Allo  scopo, l'Accademia navale, al termine della prima settimana
del   corso  formativo,  fornira'  alle  competenti  Divisioni  della
Direzione  Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei  concorrenti  gia'  alle  armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
    Gli  allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari  in  servizio  permanente delle altre Forze armate, qualora
non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
del  ruolo  normale  o  speciale del Corpo delle capitanerie di porto
della  Marina,  saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza  ed  il  tempo  trascorso presso l'Accademia navale sara'
computato nell'anzianita' di grado.
    6.  Agli  allievi  ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete  il  trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia  navale.  Ai  medesimi si applicano le disposizioni in
materia  di  conservazione  del  posto di lavoro per tutto il periodo
della  ferma  (decreto  del Presidente della Repubblica n. 247/1964 e
legge n. 370/1955).
    7.  Durante  la  frequenza  del  corso allievi ufficiali in ferma
prefissata  e  durante  l'espletamento  del  servizio da ufficiale in
ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla Direzione Generale per il
personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande
degli  interessati  trasmesse  dagli  Enti/Reparti  di appartenenza -
nulla  osta  al  transito  in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato,  nonche'  nella  Polizia  di  Stato,  nel  Corpo della Polizia
Penitenziaria,   nel  Corpo  della  Guardia  Forestale  e  nel  Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco, solo ai vincitori di concorsi che
all'atto  dell'assunzione  di  servizio  siano tenuti a sottoscrivere
arruolamento  volontario  con  ferma  almeno  triennale.  Durante  la
frequenza  del  corso allievi ufficiali in ferma prefissata, inoltre,
saranno  concessi  nulla  osta  alla  frequenza  di  un corso allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata di altra Forza armata o Corpo armato
dello  Stato  solo qualora sia possibile ammettere alla frequenza del
corso, a ripianamento del posto resosi disponibile, altro concorrente
idoneo  secondo  l'ordine  delle  graduatorie,  in applicazione della
disposizione di cui al comma 4 del precedente articolo 11.

                             Articolo 13


               Nomina ad ufficiale in ferma prefissata

    1.  Gli  allievi  che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
      -  sottotenenti  di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
      -  guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
    2.  L'anzianita'  assoluta  sara'  fissata dal decreto di nomina,
mentre  l'anzianita'  relativa  sara'  data dalla media del punteggio
conseguito  nel concorso e di quello conseguito al termine del corso.
La  predetta  media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata
dall'Accademia navale.
    3.  Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione  sono  ammessi  a  ripeterli  in una sessione di riparazione
trascorsi  almeno  trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento  degli  esami  in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono  iscritti  in  ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
    4.  Gli  allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che  dimostrino  di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini  necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si  rendano  colpevoli  di  gravi  mancanze  contro la disciplina, il
decoro  o  la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni o esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione Generale del personale militare.
    5.  Dopo  la  nomina  gli  ufficiali in ferma prefissata potranno
essere  ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l'Accademia  navale,  della  durata  e  con  le modalita' che saranno
stabilite dall'Ufficio Generale del Personale della Marina.
    6.  Gli  ufficiali in ferma prefissata che abbiano commesso gravi
mancanze  disciplinari  ovvero  abbiano  fornito scarso rendimento in
servizio,   su   proposta  dei  superiori  gerarchici  competenti  ad
esprimere   giudizi  sull'avanzamento,  possono  essere  posti  dalla
Direzione  Generale  per  il personale militare in congedo illimitato
prima  della  scadenza  della  ferma  e  collocati  nella  riserva di
complemento.
    7.  Agli  ufficiali  in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

                             Articolo 14


                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2  del  presente  decreto,  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  provvedera'  a  richiedere  alle amministrazioni
pubbliche  ed  enti  competenti,  tramite  il  Comando dell'Accademia
navale,   la   conferma   di   quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
sottoscritte  dai  vincitori  del  concorso  medesimo  ai sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Allo  stesso  modo,  la  Direzione  generale per il personale
militare  provvedera' ad acquisire, tramite il Comando dell'Accademia
navale:
       il certificato generale del casellario giudiziale;
        il  nulla  osta  per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

                             Articolo 15


                             Esclusioni

    1.  I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di uno
soltanto  dei  requisiti  richiesti per l'ammissione al corso allievi
ufficiali  in  ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi
con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale.
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere   con  provvedimento  motivato,  in  qualsiasi  momento,  i
concorrenti  dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i  medesimi  decaduti  dalla  nomina a ufficiale in ferma prefissata,
qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante
le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

                             Articolo 16


    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

    1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
      -  collocati  in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo
mese  di  servizio.  La  Direzione generale per il personale militare
puo'  rinviare  il  collocamento  in congedo sino a un massimo di sei
mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero per proroga dell'impiego nelle
operazioni  condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio;
      -  ammessi,  a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, secondo
le modalita' previste dal D.M. 30 settembre 2005;
      -  trattenuti  in  servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta  dello  Stato  Maggiore della marina e previo loro consenso,
per  consentire  l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle  operazioni  condotte  fuori  dal territorio nazionale ovvero a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio.
    2.  I  guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo
speciale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto sono valutati per
l'avanzamento   ad   anzianita'  al  grado  superiore  dai  superiori
gerarchici  al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
    3.  Gli  ufficiali  in ferma prefissata che abbiano completato un
anno  di  servizio,  possono  partecipare,  in relazione al titolo di
studio posseduto, sempre che non abbiano superato il 40° anno di eta'
e posseggano i prescritti requisiti:
      -  ai  concorsi eventualmente indetti per il reclutamento degli
ufficiali   in   servizio   permanente   dei  ruoli  normali  di  cui
all'articolo  4,  comma  4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490  e  successive  modificazioni.  Per  tali  concorsi,  per  gli
ufficiali  ausiliari  che  abbiano  prestato  servizio senza demerito
nella  Forza  armata,  sono previste riserve di posti fino all'80% di
quelli annualmente disponibili;
      -  ai  concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali dei ruoli
speciali  in  servizio permanente di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1997,   n. 490   e   successive
modificazioni.
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  ai  fini  della  formazione delle graduatorie di
merito.

                             Articolo 17


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Comando  dell'Accademia  navale per le
finalita'  di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  ammissione  ai  corsi.  Le  medesime
informazioni    potranno    essere    comunicate    unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del concorrente,
nonche'  in  caso  di  esito  positivo  del  concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
precitato  decreto  legislativo  tra i quali il diritto di accesso ai
dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nel confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante dell'Accademia navale.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  a  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
      Roma, 22 dicembre 2005
                                Generale di Divisione Sandro Santroni
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti