IL VICE DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957, concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302, concernente il regolamento della Scuola navale militare "Francesco Morosini"; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 30 settembre 2005, concernete l'ammissione, a domanda degli ufficiali in ferma prefissata, ad una ulteriore ferma annuale; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nel corso del 2006 di complessivi 40 (quaranta) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in funzione della consistenza degli ufficiali ausiliari del Corpo medesimo; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede che il Vice Direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica; DECRETA: Articolo 1 Posti a disposizione 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 40 (quaranta) giovani al 7° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale e speciale del Corpo delle capitanerie di porto, che avra' luogo di massima dalla prima settimana di settembre 2006 all'ultima settimana di novembre 2006: a) Concorso per 20 (venti) posti di Allievo Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; b) Concorso per 20 (venti) posti di Allievo Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. Ai concorsi per allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili in ciascun concorso potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto. 4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso o delle singole prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione alla frequenza del corso dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006. Articolo 2 Requisiti 1. Possono chiedere di essere ammessi a partecipare ad uno solo dei concorsi per l'ammissione al 7° corso A.U.F.P. di cui al precedente articolo 1, come meglio specificato nel successivo articolo 3, comma 1, i giovani che: a) non abbiano superato il 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione indicato al successivo articolo 3. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso: - per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: di una delle lauree specialistiche incluse nelle seguenti classi di laurea specialistica indicate nel decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000 e successive modificazioni, 6/S, 22/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 80/S, 82/S, 100/s e 101/s; Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche di cui al predetto decreto. - per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto: di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni. Saranno altresi' ritenuti validi, ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i diplomi di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi: per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per diplomi di laurea conseguiti a seguito di corso di durata almeno quadriennale: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione militare per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non siano stati riformati nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia; g) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» o ammessi a prestare «servizio civile» (se di sesso maschile) ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; h) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale; 2. Ai fini dell'ammissione al corso A.U.F.P. i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, da accertarsi secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9. 3. L'ammissione al corso A.U.F.P. ed il conferimento della nomina ad ufficiale in ferma prefissata sono, inoltre, subordinati all'accertamento, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3, comma 2. Tali requisiti, escluso quello di cui alla lettera a. del precedente comma 1, dovranno essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale. Articolo 3 Domanda di partecipazione 1. I concorrenti possono presentare domanda per l'ammissione ad uno solo dei due concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione le domande presentate da un medesimo concorrente per l'ammissione ad entrambi concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, anche se separatamente. 2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato «A», ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso riportato nell'allegato «B». I citati allegati «A» e «B» costituiscono parte integrante del presente decreto; b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima. c) presentata: 1) dai concorrenti non in servizio, personalmente ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi -- viale Italia n. 72 -- 57100 LIVORNO; 2) dai militari in servizio al Reparto/Ente di appartenenza che ne curera' l'inoltro all'Accademia navale -- Ufficio concorsi entro il terzo giorno dalla data di ricezione. In tal caso la data di presentazione sara' attestata con dichiarazione del suddetto Reparto/Ente di appartenenza. d) inoltrata - a pena di decadenza - entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda e della ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alle selezioni psico-fisiche ed attitudinali. I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche tramite le Autorita' diplomatiche o Consolari entro il medesimo termine, dichiarando in detta domanda l'ultima residenza in Italia, la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti. 3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto agli obblighi militari; c) il proprio stato civile; d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, all'Accademia navale -- Ufficio Concorsi - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. E' fatto, altresi', obbligo ai concorrenti che venissero arruolati successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare al predetto Ufficio concorsi il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni variazione, anche temporanea, della sede di servizio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; f) il titolo di studio posseduto (diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea specialistica) richiesto per la partecipazione al concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. Il concorrente che avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in uno dei licei annessi alla Scuola militare «Morosini» di Venezia dovra' indicarlo espressamente. g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa; h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione militare. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa; i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Si dovra' impegnare, altresi', a comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della domanda; j) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che dovra' esserne comunque informato a cura dell'interessato. Qualora gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente che successivamente alla presentazione della domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito, all'Accademia navale -- Ufficio concorsi a mezzo fax, al numero 0586/238222, il Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo; k) di non essere stato riformato nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; l) se concorrente di sesso maschile, anche: - il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di appartenenza; - la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva; - qualora sia stato ammesso a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, la data di inizio e l'Ente di servizio. m) l'eventuale possesso dei titoli di merito tra quelli indicati nell'articolo 10 del bando; n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati nell'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto; o) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare); p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; q) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando dell'Accademia navale potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui al gia' citato Allegato «A» al presente decreto. Articolo 4 Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di selezione per l'accertamento delle qualita' intellettive; b) valutazione dei titoli; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prova di efficienza fisica. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), c), d) ed e), i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), c), d) ed e), sono a carico dei concorrenti. 4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di ammissione al corso, di cui al successivo articolo 17 (presumibilmente entro la fine del mese di luglio 2006), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed accertamenti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo. Articolo 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici; b) la Commissione per gli accertamenti attitudinali; c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la Commissione per la prova di selezione, per la valutazione dei titoli, per la formazione delle graduatorie; e) la commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello, non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di specialisti esterni. 3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; - ufficiali superiori della Marina militare, di cui almeno uno medico specialista del Corpo sanitario militare marittimo e uno perito selettore, membri. 4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 2. 5. La Commissione per la prova di selezione, per la valutazione dei titoli, per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: - un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello, in servizio o in ausiliaria da non piu' di tre anni, presidente; - due ufficiali superiori, membri; - un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello, segretario senza diritto di voto. 6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; - due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le mansioni di Segretario. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. Articolo 6 Prova di selezione 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto cui abbiano chiesto di essere ammessi -- ad una prova di selezione per l'accertamento delle qualita' intellettive, che avra' luogo nella seconda meta' del mese di febbraio 2006 presso il Centro di Selezione della Marina militare situato nel comprensorio di Piano S. Lazzaro, via della Marina n. 1 - Ancona. 2. Il diario di svolgimento della prova di selezione sara' reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 7 febbraio 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 7 febbraio 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. L'ora di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso e' quella dell'orario ufficiale. La pubblicazione di detto avviso, che conterra' indicazione anche delle modalita' di svolgimento della prova, avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nell'avviso sopra indicato, muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata rilasciata dall'Ufficio postale accettante comprovante la data di spedizione della domanda medesima, se tenuti ad osservare tale modalita' di inoltro. Dovranno inoltre avere con se' una penna biro ad inchiostro indelebile nero. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato al massimo entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax all'Ufficio concorsi dell'Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere la prova di selezione in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. La prova, della durata che sara' resa nota dalla Commissione prima del suo inizio, consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari concernenti un congruo numero di quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la Commissione rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima. 7. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formera' una graduatoria provvisoria. Saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto: - i primi 60 (sessanta) concorrenti per l'ammissione al 7° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; - i primi 60 (sessanta) concorrenti per l'ammissione al 7° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. Nel formare la graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti con le modalita' indicate nel precedente articolo 3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 8. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di selezione, che saranno affissi all'albo del Centro di Selezione, contribuiranno alla formazione delle graduatorie generali di merito di cui al successivo articolo 11. 9. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma da parte dell'Ufficio concorsi dell'Accademia Navale. L'elenco degli idonei alla prova di selezione sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web «www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it». 10. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova di selezione al Ministero della difesa -- Direzione generale per il personale militare -- Servizio Relazioni con il Pubblico -- Palazzo Esercito, via XX settembre 123/A -- 00187 Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero all'Accademia navale -- Ufficio concorsi (tel. 0586/238531). 11. I verbali della prova di selezione dovranno essere inviati, entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, alla Direzione generale per il personale militare -- I Reparto -- 1ª Divisione reclutamento ufficiali -- 3ª Sezione. Articolo 7 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 7, saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della Marina Militare, via della Marina n. 1, Ancona. Essi riceveranno per i succitati accertamenti apposita convocazione concernente data, ora e sede di presentazione. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita'. Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione degli accertamenti i concorrenti fruiranno del vitto meridiano a carico dell'amministrazione militare, sempreche' cio' risulti compatibile con le esigenze organizzative e le potenzialita' dell'Ente ospitante. 2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato al massimo entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax all'Ufficio concorsi dell'Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti. 3. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato ovvero l'inadeguatezza del medesimo determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere gli accertamenti psico -- fisici e la sua conseguente esclusione dal concorso; b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza; c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate; d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionale con il S.S.N. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione agli accertamenti psicofisici; e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.; - analisi completa delle urine con esame del sedimento; - emocromo completo; - VES; - glicemia; - azotemia; - creatininemia; - trigliceridi; - colesterolo; - bilirubinemia totale e frazionata; - gammaGT; - transaminasemia (GOT e GPT) - markers dell'epatite B e C - G6PDH (metodo quantitativo) Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione agli accertamenti psicofisici; f) Il personale di sesso femminile dovra' presentare, in aggiunta a quanto sopra: Ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N.. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col S.S.N.. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N.. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata. 4. L"idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e delle direttive della Direzione generale della Sanita' Militare in data 5 dicembre 2005, citate nelle premesse. Gli accertamenti saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali ufficiali in ferma prefissata. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: Dati somatici Statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile; Apparato visivo Visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica degli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; Apparato uditivo La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20 %. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette Direttive tecniche della Direzione generale della Sanita' Militare; Dentatura La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale: - acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali; - (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; - disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: visita cardiologia con ECG; visita oculistica; visita otorinolaringoiatra; visita odontoiatrica; visita psichiatrica; visita ortopedica; ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico -- legale. 6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla scorta della documentazione prodotta dal medesimo e degli accertamenti psico-fisici effettuati, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 8. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «Idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale (o speciale) del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui alla precedente lettera d); - «Non idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale (o speciale) del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare», con indicazione del motivo. 9. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati. 10. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; - imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); - disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intelligibile; - malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; - malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; - tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata. Saranno inoltre giudicati «non idonei» i concorrenti per abuso di alcolici, positivita', accertata anche al test di conferma di cui al comma 5 del presente articolo, degli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico. 11. I giudizi espressi dalla Commissione negli accertamenti psico-fisici sono definitivi. 12. Tuttavia, i concorrenti giudicati «non idonei» potranno far pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale Ufficio concorsi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c., la quale, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. L'Ufficio Concorsi dell'Accademia Navale non prendera' in considerazione istanze prive della prevista documentazione o corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel precedente capoverso o pervenute oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte dell'Accademia navale. I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 13. Le Commissioni per gli accertamenti psico-fisici e per gli ulteriori accertamenti sanitari dovranno far pervenire, a mezzo corriere, all'Accademia navale -- Ufficio concorsi i verbali dei rispettivi accertamenti effettuati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi. Articolo 8 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: - area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento; - area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; - area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso di autoefficacia; - area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione. 2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati, a cura della Commissione. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far pervenire, a mezzo corriere, all'Accademia navale -- Ufficio concorsi i verbali degli accertamenti effettuati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi. Articolo 9 Prova di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 8 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione Volontari della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove, consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: - nuoto 25 mt (qualunque stile); - piegamenti sulle braccia. b) nell'esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi: - addominali; - corsa piana 1000 mt. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova, ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'Allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), redigera' il relativo verbale. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della Commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Articolo 10 Valutazione dei titoli 1. La Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei soli concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. 2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: b. titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli normali: massimo punti 2, cosi' ripartiti: punti 2: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale con voto compreso tra 106 e 110/110i e lode; punti 1: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale con voto pari o inferiore ai 105/110 i; punti 0,75: per diploma universitario/laurea con corso di durata triennale; punti 0,50: per diploma universitario/laurea con corso di durata biennale; c. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ulteriori rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli speciali: massimo punti 2, cosi' ripartiti: punti 2: per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60i e 60/60i ovvero tra 91/100i/e 100/100i; punti 1: per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60i ovvero 90/100i; d. titoli di servizio: massimo punti 3, cosi' ripartiti: punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva quale ufficiale di complemento; punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina militare; punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato; punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato; punti 0,10: per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici. e. altri titoli: massimo punti 5: cosi' ripartiti punti 2: per ogni specializzazione; punti 2: per ogni dottorato di ricerca; punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione; punti 0,25: per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-lauream; punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con esame finale; punti 0,15: per il possesso della patente nautica; punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato; punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero; punti 0,25 per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente lo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di punti 2. 3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente articolo. 4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda medesima ovvero in apposita dichiarazione allegata alla medesima. Articolo 11 Formazione delle graduatorie 1. La Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), al termine dei concorsi provvedera' a compilare le sottonotate distinte graduatorie di merito degli idonei: a) una per l'ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; b) una per l'ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: - il punteggio riportato nella prova di selezione; - il punteggio del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso; - il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente articolo 10. 2. In ciascun concorso le graduatorie degli idonei saranno approvate dalla Direzione Generale per il personale militare con decreto interdirigenziale. A parita' di merito, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. 3. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla Direzione Generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso i vincitori dei concorsi. 4. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al 10° giorno dalla data di inizio del corso stesso. 5. I posti per AUFP ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto eventualmente non ricoperti per insufficienza di idonei potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per AUFP ausiliari del ruolo speciale, e viceversa. 6. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno approvate con decreto interdirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 7. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione prevista per il corso nel precedente articolo 1 del presente decreto al Servizio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il personale militare -- Palazzo Esercito -- telefonando ai numeri 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613. Articolo 12 Ammissione ai corsi 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 11 saranno ammessi al corso subordinatamente all'accertamento, anche successivo all'ammissione, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il corso avra' una durata di circa dodici settimane. 2. Gli ammessi riceveranno da parte del Comando dell'Accademia navale la relativa comunicazione. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi (fax. n. 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e del libretto sanitario personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito, allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati: 1) anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per tetano/difterite, poliomielite, epatite B; 2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della Sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n° 39 del 17 febbraio 1997) per la febbre gialla; 3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico. 4. Gli ammessi acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari, rispettivamente, dei ruoli normali e dei ruoli speciali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina, dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Accademia navale. 5. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente. Allo scopo, l'Accademia navale, al termine della prima settimana del corso formativo, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale o speciale del Corpo delle capitanerie di porto della Marina, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso l'Accademia navale sara' computato nell'anzianita' di grado. 6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia navale. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma (decreto del Presidente della Repubblica n. 247/1964 e legge n. 370/1955). 7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nel Corpo della Guardia Forestale e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione di servizio siano tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno triennale. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, inoltre, saranno concessi nulla osta alla frequenza di un corso allievi ufficiali in ferma prefissata di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato solo qualora sia possibile ammettere alla frequenza del corso, a ripianamento del posto resosi disponibile, altro concorrente idoneo secondo l'ordine delle graduatorie, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 del precedente articolo 11. Articolo 13 Nomina ad ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: - sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; - guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. 3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale del personale militare. 5. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dall'Ufficio Generale del Personale della Marina. 6. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano commesso gravi mancanze disciplinari ovvero abbiano fornito scarso rendimento in servizio, su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, possono essere posti dalla Direzione Generale per il personale militare in congedo illimitato prima della scadenza della ferma e collocati nella riserva di complemento. 7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento. Articolo 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Allo stesso modo, la Direzione generale per il personale militare provvedera' ad acquisire, tramite il Comando dell'Accademia navale: il certificato generale del casellario giudiziale; il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato. Articolo 15 Esclusioni 1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina. Articolo 16 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: - collocati in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. La Direzione generale per il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio; - ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, secondo le modalita' previste dal D.M. 30 settembre 2005; - trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore della marina e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 2. I guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, sempre che non abbiano superato il 40° anno di eta' e posseggano i prescritti requisiti: - ai concorsi eventualmente indetti per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Per tali concorsi, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nella Forza armata, sono previste riserve di posti fino all'80% di quelli annualmente disponibili; - ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Articolo 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante dell'Accademia navale. Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare. Roma, 22 dicembre 2005 Generale di Divisione Sandro Santroni Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti