IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      DELLA DIREZIONE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge  31 luglio  1954,  n 599, concernente «Stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n.  3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  «Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato»;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente «Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  Sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza»;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione  dell'art. 3 della legge n. 216/92 in materia di riordino
dei  ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armate»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
«Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri»;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente «Norme di
principio sulla disciplina militare»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16 settembre  1993,  n.  603,
concernente  «Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa»;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  «Regolamento  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  concernente «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di  controllo  modificata  con  legge
16 giugno 1998, n. 191»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   «Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  Esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
    Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito in data
19 ottobre   1999,  concernente  «Regolamento  interno  della  Scuola
Sottufficiali dell'Esercito»;
    Vista  la  circolare  n. 1200/162.200 in data 29 marzo 1999 dello
Stato  Maggiore dell'Esercito - Reparto Impiego delle Forze - Ufficio
Dottrina   Addestramento   e  Regolamenti  -  concernente  «Controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito»;
    Vista la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 in data 28 febbraio 2001
dell'Ispettorato  Logistico dell'Esercito - Dipartimento di Sanita' e
Veterinaria   -  Ufficio  Organizzazione  Sanitaria,  concernente  la
«Effettuazione delle visite mediche periodiche»;
    Vista  la  circolare  n. 116/1/3746/4114  in data 25 ottobre 2004
dello   Stato   Maggiore   della  Difesa,  concernente  attivita'  di
psicologia nelle Forze Armate;
    Visti  il  decreto  legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge  31 gennaio 2002, n. 6 e successive modificazioni, integrazioni
e  proroghe,  concernente  la  partecipazione  italiana ad operazioni
militari internazionali;
    Visto  il  foglio n. 5428/REC2/5.2.11/3 in data 12 dicembre 2005,
con  il  quale  lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  -  Reparto Affari
Giuridici  ed  Economici  del  Personale  - Ufficio Reclutamento - ha
comunicato  gli  elementi  di  programmazione  del  bando di concorso
interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al sesto corso allievi
marescialli  dell'Esercito  Italiano,  nonche' l'entita' dei posti da
mettere a concorso ed il programma delle prove d'esame;
    Ritenuto  di dover provvedere a indire un concorso interno per 57
posti per allievi marescialli dell'Esercito Italiano;
    Visto  l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998  -  come  modificato  dal  decreto  ministeriale 8 giugno 2001 -
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  Direzione
Generale  per  il  Personale Militare, per il quale il Vice Direttore
Militare  piu'  anziano  sostituisce il Direttore Generale in caso di
assenza  o  impedimento  e  ne assolve le funzioni in caso di vacanza
della carica;

                               DECRETA

                      Art. 1. Posti a concorso
    1. E'  indetto  un  concorso  interno,  per titoli ed esami, a 57
posti  per l'ammissione al 6° corso allievi marescialli dell'Esercito
Italiano, cosi' ripartiti:
      a)  n. 19  posti  riservati  a  coloro che provengono dal ruolo
Sergenti dell'Esercito Italiano;
      b)  n. 38  posti  riservati  a  coloro che provengono dal ruolo
Volontari di Truppa in servizio permanente dell'Esercito Italiano.
    2. Resta   impregiudicata   per  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di sospendere l'ammissione al corso dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero,  in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2006.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      -   prova   scritta  di  cultura  professionale  basata  su  un
questionario a risposta multipla;
      - selezione attitudinale;
      - valutazione dei titoli.
    4. Agli  ammessi  alla  frequenza  del  corso  sara' assegnata la
specializzazione  durante la fase basica del corso stesso, secondo le
modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
    5. I   candidati,   qualora   immessi   nel   ruolo   marescialli
dell'Esercito   Italiano,  potranno  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio  nazionale  in  base  alle  esigenze  della  Forza Armata,
indipendentemente   dalle  sedi  dove  risultino  effettivi  all'atto
dell'immissione nel ruolo.