IL  VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale
                              militare

    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la   legge   12 novembre   1955,   n. 1137  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art. 1,  comma  1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre
1995, n. 549;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina
le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
ed  in  particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini
per  la  presentazione delle domande per il transito degli ufficiali,
fino  al  grado  di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali
dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali   e  del  Corpo  di
amministrazione  e  commissariato  dell'Esercito  nei  corrispondenti
ruoli speciali;
    Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
ed in particolare il comma 1, che prevede per i tenenti colonnelli ed
i  maggiori  del  ruolo  normale  delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni  la  possibilita' di transitare, a
domanda,  nel  corrispondente  ruolo  speciale  nel  numero  e con le
modalita' stabilite con decreto ministeriale;
    Vista  la  consistenza  organica  dei  predetti  ruoli  normali e
speciali  nei  gradi  da sottotenente a tenente colonnello per l'Arma
dei  trasporti  e  dei  materiali e del Corpo di amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito  e  nei  gradi  di  maggiore  e  tenente
colonnello  per  le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni alla data del 30 giugno 2001;
    Considerata la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze
organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le
eccedenze  organiche  nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire
gradualmente  alle  dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II,
V,  VI,  VII  e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del
1997;
    Visto  l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  8 giugno  2001 -
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  Direzione
Generale  per  il  personale  militare per il quale il Vice Direttore
Militare  piu'  anziano  sostituisce il Direttore Generale in caso di
assenza  o  impedimento  e  ne assolve le funzioni in caso di vacanza
della carica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Transito  dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del  Corpo  di  amministrazione  e  commissariato  dell'Esercito  nei
                                        corrispondenti ruoli speciali

    1.  Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
transito  per  gli  ufficiali,  fino  al grado di tenente colonnello,
appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e  del  Corpo  di  amministrazione  e commissariato dell'Esercito nei
rispettivi ruoli speciali.
    2. Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato dell'Esercito decorrono a partire dal giorno successivo
a quello della scadenza del termine di presentazione delle domande.
    3.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto nel presente
articolo,  si rinvia al disposto dell'art. 53 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490.