IL VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ed in particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il transito degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali; Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ed in particolare il comma 1, che prevede per i tenenti colonnelli ed i maggiori del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni la possibilita' di transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale; Vista la consistenza organica dei predetti ruoli normali e speciali nei gradi da sottotenente a tenente colonnello per l'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito e nei gradi di maggiore e tenente colonnello per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni alla data del 30 giugno 2001; Considerata la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le eccedenze organiche nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire gradualmente alle dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II, V, VI, VII e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997; Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 - concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il personale militare per il quale il Vice Direttore Militare piu' anziano sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica; Decreta: Art. 1. Transito dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali 1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di transito per gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito nei rispettivi ruoli speciali. 2. Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito decorrono a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al disposto dell'art. 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.